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Sentenza

Sentenza del 05/07/2017 n. 16522 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a sanzioni e interessi per il ritardato pagamento del secondo acconto IRPEF e IRAP dell'anno d'imposta 2001, sostenendo di aver definito la propria posizione mediante condono ai sensi della Legge n. 289 del 2002. L'Agenzia delle Entrate ha contestato che l'istanza fosse idonea a sanare i ritardati versamenti, poiché risultava presentata ai sensi dell'art. 9, relativo al condono tombale per annualità pregresse, mentre la sanatoria dei ritardati o omessi versamenti è disciplinata autonomamente dall'art. 9-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente la motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva affermato in modo apodittico l'estinzione della pretesa senza esaminare il contenuto concreto dell'istanza di condono né le contestazioni dell'Ufficio. La sentenza della C.T.R. del Lazio è stata cassata e la causa è stata rinviata alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la spettanza della sanatoria, ma è stato disposto un nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La cartella era stata emessa a seguito del controllo automatizzato/formale della dichiarazione, con richiesta di sanzioni e interessi relativi al ritardato pagamento delle imposte.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    definizione automatica per gli anni pregressi

    Il condono previsto dall'art. 9, comunemente definito condono tombale, riguarda la definizione delle pretese fiscali relative a imposte non dichiarate o comunque riferite alle annualità pregresse e non estingue automaticamente le sanzioni per il tardivo o omesso versamento di imposte dichiarate.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    definizione dei ritardati od omessi versamenti

    La sanatoria delle sanzioni relative al ritardato o omesso versamento di imposte dichiarate è autonoma rispetto al condono tombale e si perfeziona soltanto mediante il rispetto delle specifiche condizioni previste dall'art. 9-bis.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio

    La decisione è stata censurata per carenza motivazionale, poiché il giudice di merito non aveva esaminato elementi decisivi, tra cui il contenuto dell'istanza di condono e le contestazioni dell'Agenzia.

Massime di principio

  • Le diverse forme di condono devono essere individuate in base alla specifica violazione contestata: il condono relativo alle annualità pregresse non coincide con la sanatoria dei ritardati o omessi versamenti.
  • La presentazione e il pagamento di un'istanza di condono non producono automaticamente l'estinzione di ogni pretesa tributaria; occorre verificare che la procedura scelta sia quella prevista dalla legge per la violazione contestata.
  • In caso di contestazione, il giudice deve esaminare concretamente il contenuto dell'istanza, i versamenti effettuati e la corrispondenza tra la sanatoria richiesta e la pretesa fiscale, fornendo una motivazione puntuale.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito è apodittica o non affronta le contestazioni decisive dell'Amministrazione, la Corte di cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa per un nuovo esame.

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