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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22171/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da una dichiarazione DOCFA presentata per una centrale di produzione di energia geotermica, cui l'Amministrazione aveva inizialmente attribuito una rendita catastale più elevata rispetto a quella proposta. Successivamente, dopo l'instaurazione del contenzioso sull'atto originario, l'Agenzia ha emesso un ulteriore atto di rettifica catastale in autotutela, riducendo la rendita. Le società hanno impugnato anche questo secondo atto, sostenendo che non vi fosse alcuna violazione del ne bis in idem, poiché la precedente decisione sul primo atto non era passata in giudicato e il nuovo provvedimento, avente diverso numero, non aveva espressamente annullato il precedente. Hanno quindi denunciato la violazione dell'art. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994, conv. in L. n. 656 del 1994, in relazione all'art. 2909 c.c., chiedendo la cassazione della sentenza d'appello o, in subordine, la riunione con il giudizio relativo all'atto originario. La Corte rileva però che il nuovo atto era una mera revoca parziale/conservativa del precedente, priva di autonoma innovatività, e che nel frattempo si era definito il giudizio sull'atto originario con sentenza di cassazione con rinvio, sicché le doglianze risultavano ormai coperte o comunque prive di interesse attuale.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene corretta la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo contro l'atto catastale emesso in autotutela e afferma che un atto con cui l'Amministrazione si limita a ridurre la rendita e il valore catastale non costituisce un nuovo atto impugnabile, ma una revoca parziale del precedente, priva di autonoma lesività. Inoltre, poiché nelle more era stato definito il giudizio relativo all'originario atto di rettifica catastale con sentenza di cassazione con rinvio, la Corte ravvisa una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione delle censure, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 100 c.p.c. La Corte richiama anche che, per tale ragione, non è dovuto il cd. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata invocata come norma processuale per denunciare la violazione di legge sostanziale in cassazione.

  • art. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994 conv. in L. n. 656 del 1994

    richiamato come base del potere di autotutela tributaria, oggi abrogato, ma rilevante ratione temporis.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti in relazione al dedotto ne bis in idem e agli effetti del giudicato.

  • art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992

    l'atto di autotutela meramente riduttiva non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili, perché non introduce una nuova pretesa lesiva.

  • art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973

    citato in via analogica per evidenziare che l'incremento della pretesa richiede un nuovo avviso motivato con nuovi elementi, a differenza della riduzione in autotutela.

  • art. 4, comma 2, d.m. 11 febbraio 1997 n. 37

    richiamato come disciplina dell'epoca in tema di comunicazione degli effetti dell'autotutela, riferibile anche alla revoca o annullamento parziale conservativo.

  • art. 100 c.p.c.

    la sopravvenuta carenza di interesse rende il ricorso inammissibile.

  • art. 19, lett. f, del d.lgs. n. 546 del 1992

    gli atti catastali sono impugnabili, ma non quando la rettifica sia solo riduttiva e non innovativa rispetto all'atto originario.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'atto con cui l'Amministrazione riduce in autotutela una precedente pretesa non integra, di regola, un nuovo atto lesivo autonomamente impugnabile, ma una revoca parziale del provvedimento originario, che ne segue le sorti.
  • La riduzione in diminuzione di un avviso o di una rettifica catastale non richiede un nuovo esercizio del potere impositivo in senso sostitutivo, poiché non esprime una pretesa nuova ma soltanto una rimodulazione conservativa di quella già notificata.
  • L'autonoma impugnazione dell'atto riduttivo è inammissibile per difetto di interesse quando il contribuente può già far valere le proprie difese contro l'atto originario, e la nuova impugnazione potrebbe altrimenti generare un contrasto di giudicati.
  • Nel giudizio di legittimità, il sopravvenire della definizione del giudizio sull'atto originario può determinare carenza di interesse alla decisione del ricorso contro l'atto riduttivo, con conseguente inammissibilità.
  • La mera variazione in diminuzione della rendita catastale non pone un problema di doppia imposizione in senso proprio, poiché la rendita ha solo efficacia riflessa ai fini dell'imposizione e non costituisce di per sé l'obbligazione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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