Cassazione Penale, Sentenza n. 18108/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania: (i) contestando il bilanciamento operato tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante (art. 628, comma 3 c.p.), sostenendo che elementi quali accordi di pascolo, assenza di violenza effettiva, buona condotta processuale, rapporti pregressi con le persone offese e ruolo diverso dei fratelli avrebbero dovuto determinare la prevalenza delle attenuanti; (ii) contestando, specificamente Giuseppe Daniele, l'illegittima utilizzazione della procedura di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.) per modificare in peius la pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici), chiedendo che tale correzione fosse ritenuta non ammissibile perché costituisce una modifica essenziale della decisione e viola garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa (richiamando artt. 24 e 111 Cost.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili e manifestamente infondati i motivi di merito relativi al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, ritenendo la motivazione della Corte d'appello adeguata (valutazione della gravità e della reiterazione della violenza, della personalità negativa e del precedente per omicidio). Tuttavia ha accolto il secondo motivo proposto da Miraglia Faciano Giuseppe Daniele, ritenendo illegittimo il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.) per modificare in peius la durata della pena accessoria; ha perciò annullato senza rinvio l'ordinanza del 3 giugno 2025 che aveva sostituito l'interdizione temporanea di anni cinque con l'interdizione perpetua, confermando l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili nel resto. L'effetto dell'annullamento è stato esteso al coimputato, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., trattandosi di motivo non personale
Norme richiamate
art. 628 cod. pen., comma 3
Norma che disciplina un'aggravante rilevante nel bilanciamento con le circostanze attenuanti. La Corte territoriale ha ritenuto prevalente, ai fini della equivalenza, la gravità e la violenza delle condotte rispetto agli elementi favorevoli addotti dai ricorrenti
art. 130 cod. proc. pen.
Dispositivo che consente la correzione di errori od omissioni materiali nella sentenza. La Cassazione ricorda la giurisprudenza (Sezioni Unite) che limita l'applicabilità dell'art.130 all'operazione meramente meccanica che non altera il contenuto essenziale della decisione; non è ammessa la correzione quando la modifica incide sulla valutazione discrezionale del giudice o sostituisce una decisione già adottata
art. 587 cod. proc. pen.
Prevede l'estensione degli effetti della decisione anche ai coimputati quando il motivo di impugnazione non sia personale. La Corte ha esteso l'annullamento della correzione al coimputato per questo principio
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione del diritto di difesa; la Corte ritiene che la procedura di correzione non possa essere usata per comprimere queste garanzie trasformando sostanzialmente la decisione
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio del giusto processo; la Corte sottolinea che modifiche essenziali della decisione con la procedura di correzione possono ledere il contraddittorio e il diritto di difesa
Massime di principio
- Il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti richiede valutazione motivata sul grado di gravità, reiterazione e offensività della condotta: circostanze favorevoli non prevalgono se la condotta è particolarmente violenta e ripetuta
- La procedura di correzione dell'errore materiale (art.130 c.p.p.) è ammessa solo per rettificazioni meramente formali o meccaniche che non alterano il contenuto sostanziale della decisione; non può essere usata per modificare in pejus la valutazione discrezionale del giudice
- La modifica di una pena accessoria che incide sulla sostanza della decisione non può essere effettuata con la procedura di correzione: tale intervento richiede i normali strumenti di impugnazione e non la mera rettifica formale
- L'applicazione d'ufficio di pene accessorie da parte del giudice d'appello è possibile in determinati casi (giurisprudenza), ma ciò non legittima l'uso della correzione dell'errore materiale per cambiare una statuizione già assunta; occorre distinzione tra omissione meramente formale e nuova valutazione sostanziale
- Quando una questione di legittimità riguarda profili non personali, gli effetti favorevoli ottenuti in cassazione possono estendersi anche ai coimputati ai sensi dell'art. 587 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18026/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18028/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18031/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18032/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18033/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →