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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21613/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessori)

La controversia

La controversia nasce dallo spostamento, da parte del proprietario di un fondo confinante, di un muretto in conci di tufo collocato a delimitazione tra due terreni agricoli. I possessori del fondo vicino hanno dedotto che tale intervento aveva comportato l’invasione del loro terreno e l’impossibilità di coltivarlo e raccoglierne i frutti, chiedendo la reintegrazione nel possesso. La domanda è stata accolta nel merito dal giudice di pace/tribunale e confermata in appello. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato violazione degli artt. 1168, 1170, 2697 e 2739 c.c. e degli artt. 115, 116 e 117 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che mancasse lo spoglio violento o clandestino, perché la rimozione del muretto sarebbe stata una reazione immediata e spontanea, diretta a ripristinare il confine effettivo, e che difettasse l’elemento psicologico dello spoglio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura formulata come vizio di motivazione nella versione non più vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e ha ritenuto inammissibile anche la dedotta violazione degli artt. 115, 116 e 117 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., perché diretta in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio. Nel merito del profilo residuo, la Corte ha ritenuto corretto l’accertamento della Corte territoriale sulla sussistenza dello spoglio e dell’animus spoliandi: la rimozione del muretto non era avvenuta in immediata reazione a un’illecita aggressione, ma a distanza di settimane, con conseguente esclusione dell’autotutela in continenti; inoltre, la consapevolezza di incidere sul possesso altrui è sufficiente anche se l’agente ritenga di esercitare un proprio diritto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    la reintegrazione nel possesso può essere concessa quando il possessore sia stato privato del bene con spoglio violento o clandestino; l’animus spoliandi può sussistere anche se l’agente crede di esercitare un proprio diritto

  • art. 1170 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della decisione

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l’onere della prova, non se si contesti la sola valutazione delle prove

  • art. 2739 c.c.

    richiamato nel ricorso, ma non specificamente valorizzato dalla Corte

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai casi consentiti

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale previsto oppure dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone una diversa regola; non basta contestare il peso attribuito alle risultanze probatorie

  • art. 117 c.p.c.

    richiamato nel ricorso, ma non oggetto di autonoma ratio decisoria

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura motivazionale formulata nella versione anteriore alla riforma è inammissibile se la sentenza è successiva alla modifica normativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti l’erronea attribuzione dell’onere probatorio; non è invece sufficiente criticare la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione delle prove: essa richiede la dimostrazione che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento.
  • In tema di possesso, integra spoglio anche la condotta di chi, consapevole dell’altrui possesso, sottragga o alteri il bene nell’erroneo convincimento di esercitare un proprio diritto; la convinzione soggettiva di agire secondo diritto non esclude di per sé l’animus spoliandi.
  • La legittima autotutela non può essere invocata per giustificare interventi sul possesso altrui se non vi è immediatezza rispetto all’altrui aggressione: la reazione deve essere in continenti, altrimenti l’atto assume carattere di spoglio.
  • L’accertamento dell’elemento soggettivo dello spoglio è tipicamente di fatto e resta insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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