Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08416/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. Ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata specifica, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., nonché, più in generale, alla quantificazione della pena. La Corte ha rilevato che i motivi erano intrinsecamente generici e aspecifici: in parte privi di reale portata censoria, in parte non correlati alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche e aspecifiche le censure sulle attenuanti generiche e sull'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; ha considerato infondata e non sorretta da specifici vizi ex art. 606 c.p.p. la doglianza sulla recidiva, a fronte di una motivazione ritenuta robusta e conforme ai criteri delle Sezioni Unite; ha ritenuto adeguatamente motivata anche la scelta sul trattamento sanzionatorio, essendo la pena già attestata su livelli minimi. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata evocata dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la doglianza era priva di concreta portata censoria e quindi inammissibile per genericità.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama la necessità che il ricorso denunci specifici vizi rilevanti ai fini del controllo di legittimità; nel caso di specie non erano evidenziati vizi riconducibili alla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando non abbiano una necessaria correlazione con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Una censura è aspecifica quando non confronta in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre affermazioni generiche o stereotipate.
  • Il sindacato della Cassazione sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze del reato richiede una critica puntuale della motivazione; se la sentenza di merito ha già spiegato le ragioni della decisione e la pena è stata determinata in misura contenuta, la doglianza meramente assertiva è inammissibile.
  • La contestazione della recidiva è insindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua, completa e non presenta vizi riconducibili ai limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.