Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/01/2017 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Cremona

IRPEF - Canone di locazione- Immobile pignorato - Tassazione canoni in capo al proprietario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. Il pignoramento dell'immobile e la riscossione dei canoni da parte del custode non trasferiscono la titolarità del reddito: finché il proprietario conserva il diritto sull'immobile e sui relativi frutti civili, i canoni di locazione devono essere tassati ai fini IRPEF in capo a lui, anche se materialmente riscossi e amministrati dal custode.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRPEF dei canoni di locazione relativi a un immobile sottoposto a pignoramento, sostenendo che, poiché tali canoni erano percepiti dal custode giudiziario e non direttamente dal proprietario, non dovessero essere imputati fiscalmente a quest'ultimo.

Norme richiamate

  • IRPEF sui redditi fondiari e da locazione

    Il reddito derivante dalla locazione dell'immobile resta fiscalmente imputabile al proprietario in quanto titolare del diritto sull'immobile, indipendentemente dal soggetto che materialmente incassa i canoni.

  • Disciplina del pignoramento immobiliare e della custodia giudiziaria

    La nomina del custode e la riscossione dei canoni nell'ambito della procedura esecutiva hanno funzione conservativa e amministrativa e non determinano, di per sé, il trasferimento della titolarità del reddito dal proprietario alla procedura o al custode.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali occorre distinguere tra titolarità del reddito e materiale percezione delle somme: il fatto che i canoni siano incassati da un custode, amministratore o altro soggetto non esclude automaticamente la tassazione in capo al proprietario.
  • Il pignoramento non comporta normalmente il trasferimento della proprietà dell'immobile né, prima dell'eventuale vendita o assegnazione, elimina l'obbligo del proprietario di dichiarare i redditi locativi.
  • Le somme riscosse dal custode possono essere destinate alla procedura esecutiva, ma ciò riguarda la loro destinazione finanziaria e non necessariamente l'imputazione fiscale del reddito.
  • Per stabilire chi debba dichiarare il reddito è determinante verificare chi conserva la titolarità giuridica dell'immobile e dei suoi frutti nel periodo d'imposta, non chi abbia ricevuto materialmente il pagamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.