Sentenza del 09/01/2017 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Cremona
IRPEF - Canone di locazione- Immobile pignorato - Tassazione canoni in capo al proprietario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il pignoramento dell'immobile e la riscossione dei canoni da parte del custode non trasferiscono la titolarità del reddito: finché il proprietario conserva il diritto sull'immobile e sui relativi frutti civili, i canoni di locazione devono essere tassati ai fini IRPEF in capo a lui, anche se materialmente riscossi e amministrati dal custode.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRPEF dei canoni di locazione relativi a un immobile sottoposto a pignoramento, sostenendo che, poiché tali canoni erano percepiti dal custode giudiziario e non direttamente dal proprietario, non dovessero essere imputati fiscalmente a quest'ultimo.
Norme richiamate
IRPEF sui redditi fondiari e da locazione
Il reddito derivante dalla locazione dell'immobile resta fiscalmente imputabile al proprietario in quanto titolare del diritto sull'immobile, indipendentemente dal soggetto che materialmente incassa i canoni.
Disciplina del pignoramento immobiliare e della custodia giudiziaria
La nomina del custode e la riscossione dei canoni nell'ambito della procedura esecutiva hanno funzione conservativa e amministrativa e non determinano, di per sé, il trasferimento della titolarità del reddito dal proprietario alla procedura o al custode.
Massime di principio
- Ai fini fiscali occorre distinguere tra titolarità del reddito e materiale percezione delle somme: il fatto che i canoni siano incassati da un custode, amministratore o altro soggetto non esclude automaticamente la tassazione in capo al proprietario.
- Il pignoramento non comporta normalmente il trasferimento della proprietà dell'immobile né, prima dell'eventuale vendita o assegnazione, elimina l'obbligo del proprietario di dichiarare i redditi locativi.
- Le somme riscosse dal custode possono essere destinate alla procedura esecutiva, ma ciò riguarda la loro destinazione finanziaria e non necessariamente l'imputazione fiscale del reddito.
- Per stabilire chi debba dichiarare il reddito è determinante verificare chi conserva la titolarità giuridica dell'immobile e dei suoi frutti nel periodo d'imposta, non chi abbia ricevuto materialmente il pagamento.
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