Sentenza del 23/12/2020 n. 29341 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La societa' ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, con n. 316/23/13 del 05/11/2013, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva annullato un avviso di accertamento di maggior reddito. Il ricorso in Cassazione vertiva su un unico motivo: la irregolarita' formale del frontespizio della sentenza impugnata, che indicava un collegio giudicante composto in modo anomalo (presidente e quattro giudici), sollevando il dubbio di composizione irrituale del collegio e dunque di nullita' del procedimento.
La decisione
La Corte, dopo aver disposto l'acquisizione del fascicolo presso la Commissione regionale per verificare se l'anomalia fosse mero errore materiale, constatato che il fascicolo non era pervenuto, ha ritenuto la decisione impugnata adottata da un collegio in composizione irrituale e ha dichiarato la nullita' del procedimento. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Principio di nullita' per composizione irregolare del collegio
Quando la sentenza risulta adottata da un collegio in composizione non conforme e non e' possibile verificare, per carenza di documentazione, se si tratti di mero errore materiale, la Corte dichiara la nullita' del procedimento e cassa la decisione disponendo il rinvio al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Se il frontespizio o il dispositivo di una sentenza indica una composizione del collegio anomala, va richiesto l'accesso al fascicolo originale per verificare se si tratta di mero errore materiale; in mancanza della documentazione la pronuncia puo' essere dichiarata nulla.
- La nullita' per composizione irrituale comporta la cassazione della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio al giudice di primo grado, senza decisione sul merito.
- La parte che rileva vizi formali nella composizione del collegio deve sollevare l'eccezione tempestivamente e puo' ottenere l'annullamento della pronuncia anche se il vizio non incide sul merito, quando non sia possibile accertare l'errore materiale.
- L'Amministrazione finanziaria assente o che non si costituisce con controricorso riduce le possibilita' di difesa in sede di merito, ma la Cassazione si pronuncia comunque sulle questioni di regolarita' procedurale rilevabili d'ufficio.
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