Cassazione Civile, Ordinanza n. 25248/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario due dinieghi di rimborso dell’IVA applicata in misura maggiore alla fatturazione del servizio di trasporto di auto sui traghetti, con riferimento agli anni d’imposta 2012 e 2013, sostenendo che l’imposta versata fosse indebita. La C.T.R. aveva riconosciuto il diritto al rimborso solo per i pagamenti successivi al 15.10.2013, ritenendo per i precedenti maturata la decadenza biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 5 d.l. 193/2016, sostenendo che il rimborso non fosse soggetto al termine biennale residuale ma al diverso termine introdotto dalla novella in tema di dichiarazioni integrative IVA; 2) ulteriori censure, non esaminate perché assorbite; 3) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Con memoria ha inoltre chiesto dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere per l’anno 2013, per sopravvenuta dichiarazione integrativa, istanza non accolta come cessazione ma valutata come rinuncia parziale, con conseguente inammissibilità del ricorso limitatamente a tale annualità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile limitatamente all’anno d’imposta 2013, per sopravvenuto disinteresse della parte ricorrente alla decisione su quella annualità, ed ha rigettato il ricorso per l’anno d’imposta 2012. Ha quindi confermato la decisione della C.T.R. nella parte in cui aveva applicato il termine decadenziale biennale al rimborso IVA, decorrente da ciascun pagamento, escludendo l’applicabilità retroattiva della disciplina introdotta dal d.l. 193/2016. Il secondo motivo è stato assorbito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992
termine di decadenza biennale
si applica alla domanda di rimborso dell’IVA indebitamente versata quando non operi una disciplina speciale diversa; il termine decorre dal giorno del pagamento che dà diritto alla restituzione.
art. 5 d.l. n. 193 del 2016
la novella che disciplina i termini delle dichiarazioni integrative IVA non ha natura interpretativa e non si applica retroattivamente al caso di specie.
art. 8, comma 6-bis, d.P.R. n. 322/1998
consente l’integrazione delle dichiarazioni IVA entro i termini dell’accertamento, ma la disciplina non è retroattiva e non incide sul regime del rimborso relativo ad annualità anteriori.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
richiamato dalla giurisprudenza sulle dichiarazioni integrative; la relativa disciplina non impedisce al contribuente di far valere in giudizio errori formali, ma non modifica il termine decadenziale del rimborso IVA per fatti pregressi.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
richiamato solo come termine per i rimborsi dei versamenti diretti in materia di imposte dirette, non applicabile al rimborso IVA.
artt. 30, 38-bis, 38-bis.1, 38-bis.2 e 38-ter d.P.R. n. 633/1972
costituiscono la disciplina propria dei rimborsi IVA, distinta da quella delle imposte dirette.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
termine richiamato dalla disciplina delle dichiarazioni integrative IVA introdotta dalla novella del 2016.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
termine richiamato per la rettifica delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi; menzionato in relazione alla giurisprudenza sulle dichiarazioni integrative.
art. 3 d.lgs. n. 472/1997
invocato dalla ricorrente in relazione al favor rei; la Corte esclude che la novella del 2016 possa essere qualificata come disciplina sanzionatoria impropria applicabile retroattivamente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata dalla ricorrente.
art. 390 c.p.c.
richiamato per escludere l’estinzione parziale del giudizio per difetto dei presupposti della rinuncia.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio a precedente specifico della Corte.
Massime di principio
- Il rimborso dell’IVA indebitamente versata è soggetto, in via ordinaria, al termine decadenziale biennale previsto per il processo tributario, che decorre dal pagamento che genera il diritto alla restituzione e non dalla dichiarazione annuale.
- La disciplina introdotta dal d.l. 193/2016 sui termini di rettifica delle dichiarazioni IVA non ha natura interpretativa e non si applica retroattivamente a rapporti esauriti o ad annualità anteriori alla sua entrata in vigore.
- La possibilità per il contribuente di correggere errori di fatto o di diritto nella dichiarazione può essere fatta valere anche in giudizio per opporsi alla pretesa tributaria, ma ciò non elimina i termini decadenziali propri dell’azione di rimborso quando si tratti di recuperare somme già versate.
- In materia di IVA, un termine decadenziale per chiedere il rimborso non è di per sé incompatibile con il diritto dell’Unione, purché sia tale da consentire al soggetto passivo normalmente diligente di esercitare effettivamente il proprio diritto e rispetti i principi di equivalenza ed effettività.
- Se il ricorrente manifesta un sopravvenuto disinteresse alla decisione su una specifica annualità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile limitatamente a quella parte, senza necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere in assenza di adesione della controparte.
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