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Sentenza

Sentenza n. 708/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Tre intimazioni di pagamento, ciascuna dell'importo di € 2.159.186,78, relative a prelievi supplementari sulle quote latte per le campagne 1997/98, 1998/99, 2001/02, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (produttori agricoli)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le intimazioni deducendo: 1) difetto di motivazione e mancata allegazione delle cartelle di pagamento, con omessa indicazione della campagna lattiera e conseguente lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; 2) genericità e indeterminatezza della quantificazione degli interessi moratori, per mancata indicazione del tasso, del periodo, del dies a quo e del criterio di calcolo; 3) prescrizione dei crediti, per tardività delle intimazioni e mancata prova di atti interruttivi e delle notifiche degli atti presupposti; 4) violazione della normativa nazionale e unionale, carenza di istruttoria ed eccesso di potere, per omessa corretta ridistribuzione delle quote inutilizzate, utilizzo di dati non aggiornati o verificati e mancato ricalcolo dei prelievi; 5) nullità o annullabilità dell'iscrizione a ruolo per difetto di motivazione ed errata quantificazione del debito, in particolare per mancata considerazione dei recuperi di contributi PAC già effettuati. Le intimazioni riguardavano prelievi relativi a più campagne: per alcune il contenzioso precedente si era concluso con rinuncia, rigetto o perenzione; per la campagna 2007/08 era intervenuto l'annullamento del prelievo con obbligo di ricalcolo; per la campagna 2008/09 il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, con sentenza ancora non definitiva ma efficace.

La decisione

Il TAR ha distinto tra le campagne per le quali il prelievo era ormai definitivamente accertato e quelle per cui il relativo provvedimento era stato annullato. Quanto alle campagne 1997/98, 1998/99, 2001/02, 2005/06 e 2006/07, ha ritenuto non contestati e quindi definitivamente accertati gli esiti dei precedenti giudizi. Ha respinto l'eccezione di prescrizione: la documentazione depositata da AGEA provava la notificazione delle cartelle e gli atti interruttivi; il credito è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; il ricorso proposto dal primo acquirente aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti del produttore, in ragione del vincolo di solidarietà tra produttore e primo acquirente. Ha respinto i primi due motivi, rilevando che le intimazioni indicavano gli estremi delle cartelle, gli importi complessivi, il dettaglio dei debiti per anno, l'importo originario, il residuo e gli interessi, consentendo di desumere il saggio applicato e di verificarne la correttezza. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla ridistribuzione delle quote e al fondamento sostanziale del prelievo, perché rivolto contro la pretesa sottostante e non contro vizi propri delle intimazioni. Ha ritenuto generico e comunque privo di principio di prova il motivo relativo alle compensazioni con contributi PAC. Quanto alle campagne 2007/08 e 2008/09, ha rilevato che i relativi prelievi erano stati annullati giudizialmente e che occorreva procedere al ricalcolo; per il 2008/09 l'annullamento, pur non definitivo, era ancora pienamente efficace. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a tali annualità, mentre lo ha dichiarato infondato per il resto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto di credito relativo ai prelievi supplementari è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; il termine decorre nuovamente dopo la definizione del precedente giudizio e può essere interrotto dagli atti di riscossione.

  • art. 10-bis legge 10 agosto 2023, n. 103

    È richiamato con riguardo alla successiva comunicazione al produttore degli importi rideterminati dopo il discarico parziale e il ricalcolo del prelievo.

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023

    È richiamato in relazione alla procedura di adesione per la composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.

  • art. 1, comma 554, legge n. 507/2024

    È indicato quale disposizione modificativa della disciplina della procedura di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione processuale in relazione alla trattazione del giudizio.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento, quale atto prodromico all'esecuzione forzata riferito a una pretesa già oggetto di precedenti atti impositivi, è impugnabile per vizi propri e non consente, salvo specifiche eccezioni, di rimettere in discussione il fondamento sostanziale del debito definitivamente accertato.
  • Un'intimazione di pagamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando indica gli estremi della cartella richiamata e consente di individuare, mediante il dettaglio per annualità, importo originario, residuo e interessi, la natura e l'ammontare della pretesa, anche senza la riproduzione integrale della cartella.
  • La prescrizione decennale del credito per prelievi supplementari può essere interrotta dagli atti di riscossione e dai giudizi promossi in relazione alla medesima obbligazione; la definizione del giudizio fa decorrere un nuovo termine decennale.
  • Sussiste un vincolo di solidarietà tra produttore e primo acquirente per le somme dovute a titolo di prelievo supplementare: il produttore resta debitore del prelievo, mentre il primo acquirente opera come sostituto, sicché gli atti interruttivi compiuti nel giudizio relativo all'obbligazione possono rilevare anche nei confronti del produttore.
  • L'annullamento giudiziale dell'atto presupposto elimina il fondamento attuale della riscossione e impone il ricalcolo della pretesa; finché la sentenza di annullamento non è sospesa, essa è efficace anche se non ancora definitiva.
  • È inammissibile, nell'impugnazione di un'intimazione di pagamento, una censura diretta esclusivamente contro il fondamento del prelievo sottostante, anziché contro un vizio proprio dell'intimazione; le contestazioni relative a compensazioni o recuperi già effettuati devono inoltre essere specifiche e assistite almeno da un principio di prova.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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