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Ordinanza

Ordinanza n. 8456/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Reg. Prov. Pres. n. 03020/2025 - Reg. Ric. n. 07604/2025 notificato in data 03/09/2025

Giustizia amministrativa202512464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaaltro

Atto impugnato: decreto ingiuntivo emesso dal TAR Lazio per la restituzione di crediti derivanti da incentivi energetici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il titolare di un'azienda agricola ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal TAR Lazio. Nel corso del giudizio, prima del giuramento del consulente tecnico d'ufficio, il Collegio ha rilevato d'ufficio una possibile questione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La questione deriva da alcune recenti ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie restitutorie relative a crediti derivanti da incentivi accertati come indebitamente corrisposti dal GSE, quando la decadenza dagli incentivi sia stata definitivamente accertata perché non impugnata o perché confermata da una sentenza passata in giudicato. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione pregiudiziale.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'opposizione né ha definitivamente declinato la giurisdizione. Ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di restituzione di incentivi indebitamente corrisposti dal GSE. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione, ha differito a data da destinarsi il giuramento del consulente tecnico d'ufficio e ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 13 ottobre 2026, riservando ogni ulteriore statuizione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, il collegio rileva d'ufficio una possibile questione pregiudiziale di giurisdizione non ancora definita, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di assumere ulteriori determinazioni.
  • Le controversie restitutorie relative a incentivi energetici indebitamente corrisposti dal GSE possono appartenere alla giurisdizione ordinaria quando la decadenza dagli incentivi sia stata definitivamente accertata, perché non impugnata o perché confermata da una sentenza passata in giudicato; la verifica della concreta applicabilità di tale criterio richiede il contraddittorio processuale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeGiurisdizione e ripartoRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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