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Ordinanza

Ordinanza n. 193/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione, del giudizio di non idoneità all’Avanzamento "ad anzianità" dei -OMISSIS- – Aliquota del 31 dicembre 2024 - espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nel verbale n.-OMISSIS-, notificato in data 4 novembre 2025, nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale compreso il quadro di avanzamento relativo all'aliquota del 31 dicembre 2024 – in parte qua per la mancata inclusione del ricorrente - con ogni conseguente effetto in termini di trattamento stipendiale e di versamenti contributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202503808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità, nonché il quadro di avanzamento relativo all'aliquota del 31 dicembre 2024 nella parte concernente la mancata inclusione del ricorrente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito della procedura di avanzamento ad anzianità per l'anno 2024, con conservazione dell'ordine di ruolo originario, espletata ai sensi dell'art. 2253 quater, comma 10-bis, del d.lgs. n. 66/2010. Dal testo non emergono specifici vizi sostanziali dedotti contro il giudizio di non idoneità. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il criterio degli effetti ultraregionali dell'atto statale previsto dall'art. 13, comma 3, c.p.a., in luogo del foro della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR Toscana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. La controversia riguarda una procedura selettiva di avanzamento a carattere nazionale, approvata e gestita da un organo centrale dello Stato, destinata a incidere sulle posizioni di una pluralità di militari dislocati sull'intero territorio nazionale e sull'assetto complessivo dei ruoli. Il giudice ha ritenuto che il foro della sede di servizio non sia applicabile, poiché riguarda le controversie inerenti alla vita dello specifico rapporto di lavoro e non le procedure concorsuali o selettive interne svolte a livello centrale. La competenza si radica presso il TAR Lazio sin dall'origine, anche se al momento della proposizione del ricorso non siano individuati controinteressati o non sia ancora formata una graduatoria, poiché la natura della procedura comporta potenziali effetti su una pluralità di soggetti e consente di evitare una successiva attrazione della competenza e inutili duplicazioni processuali. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Lazio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15 c.p.a. Le spese sono state compensate per la difesa meramente formale dell'Amministrazione e per la peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 2253 quater, comma 10-bis, d.lgs. n. 66/2010

    Individua la disciplina della procedura di avanzamento ad anzianità oggetto della controversia.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Prevede il criterio della sede di servizio per le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici; il TAR ne esclude l'applicazione alle procedure selettive interne di carattere nazionale svolte da organi centrali.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Radica la competenza territoriale presso il TAR Lazio, sede di Roma, per gli atti statali aventi effetti ultraregionali.

  • art. 15 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio prima della decisione, nella specie l'incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • Per le controversie relative a procedure di avanzamento o selezione interna del personale militare, aventi carattere nazionale o ultraregionale, gestite o approvate da un organo centrale dello Stato e idonee a incidere sulle posizioni di una pluralità di dipendenti dislocati sul territorio nazionale, la competenza territoriale appartiene sin dall'origine al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.
  • Il criterio della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. opera per le controversie concernenti la vita dello specifico rapporto di lavoro del dipendente pubblico, non per le controversie relative a procedure concorsuali o selettive interne svolte a livello centrale.
  • La competenza territoriale nelle controversie su procedure selettive nazionali o ultraregionali va determinata in base alla tipologia e alla provenienza dell'atto, non alla presenza attuale di controinteressati né alla circostanza che, al momento dell'introduzione del giudizio, non sia ancora formata una graduatoria.
  • La concentrazione presso il TAR competente per la sede dell'autorità centrale che gestisce la procedura evita la successiva attrazione della competenza in caso di formazione della graduatoria, proposizione di motivi aggiunti o intervento di altri soggetti interessati, assicurando economia e coerenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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