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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02825/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un immobile sito in Pomezia e da un contratto di locazione stipulato nel 2006 da un soggetto che agiva quale legale rappresentante della società proprietaria dell'epoca con il proprio padre, indicato come conduttore. La società proprietaria ha chiesto l'accertamento della nullità o dell'inesistenza del contratto per difetto di poteri rappresentativi, in subordine l'annullamento per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., nonché il rilascio dell'immobile e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha annullato il contratto per conflitto di interessi, ordinato il rilascio e condannato gli eredi del conduttore al pagamento di somme equivalenti ai canoni dal luglio 2006 fino al rilascio. In appello due occupanti hanno contestato, tra l'altro, la legittimazione passiva di uno di essi che non avrebbe mai convissuto nell'immobile, la violazione dell'art. 6 l. 392/1978 sulla successione nel contratto di locazione e la violazione dell'art. 1394 c.c. in tema di conflitto di interessi, sostenendo che il contratto era stato concluso tra soggetti diversi e che non vi era un interesse personale inconciliabile del rappresentante con la società. In cassazione hanno proposto due motivi: il primo contro il riconoscimento della legittimazione passiva del soggetto non convivente e per asserita errata applicazione dell'art. 6 l. 392/1978 e dell'art. 1146 c.c.; il secondo per omesso esame di fatti decisivi e per errata applicazione dell'art. 1394 c.c., deducendo l'insussistenza del conflitto di interessi e l'irrilevanza del pregiudizio alla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura colpiva solo un breve passaggio della motivazione della sentenza d'appello, trascurando la complessiva ratio decidendi, e che, in ogni caso, la questione della successione nel rapporto locativo era inconferente una volta accertata la nullità/annullabilità del contratto per conflitto di interessi. Ha inoltre osservato che il soggetto contestato era comunque litisconsorte necessario nell'azione diretta a far dichiarare l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con la reale motivazione della sentenza impugnata, introducessero profili nuovi e si risolvessero in censure di merito; inoltre, i dedotti 'fatti decisivi' erano in realtà valutazioni e non fatti storici rilevanti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 447 bis c.p.c.

    indica il rito speciale utilizzato per introdurre la domanda locatizia.

  • art. 1398 c.c.

    richiamato dalla società attrice come norma sulla rappresentanza senza poteri, quale possibile causa di invalidità del contratto.

  • art. 1394 c.c.

    richiamato per sostenere e per valutare l'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato.

  • art. 6 l. n. 392 del 1978

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che solo alcuni familiari del conduttore originario sarebbero subentrati nel rapporto di locazione in caso di morte del conduttore.

  • art. 1146 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla successione nel possesso/detenzione, ma ritenuto inconferente rispetto alla causa concreta una volta accertato il vizio del contratto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel primo motivo come parametri della critica alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato per la preclusione derivante dalla tardiva produzione documentale in primo grado.

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    richiamati per negare che il potere istruttorio officioso del giudice possa superare le preclusioni probatorie della parte.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2729 c.c. nel primo motivo in tema di presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2727 c.c. nel primo motivo in tema di presunzioni semplici.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte evidenzia l'erronea deduzione di una violazione di legge sotto il vizio motivazionale e ribadisce che il n. 5 riguarda l'omesso esame di fatti storici decisivi, non valutazioni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si arresta a un frammento della motivazione della sentenza impugnata e non si confronta con la complessiva ratio decidendi.
  • La deduzione di violazione di legge è inammissibile se la doglianza, pur formalmente prospettata come errore di diritto, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito o si fonda su una ricostruzione diversa e non specificamente confrontata con quella accolta dal giudice di appello.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di valutazioni, argomentazioni o apprezzamenti probatori.
  • L'azione di annullamento del contratto per conflitto di interessi del rappresentante con il rappresentato impone la partecipazione al giudizio dei soggetti direttamente incisi dal rapporto, secondo logica di litisconsorzio necessario processuale.
  • Le preclusioni istruttorie maturate nel giudizio di merito non possono essere aggirate mediante il richiamo ai poteri istruttori officiosi del giudice.
  • Una questione relativa alla successione nel rapporto di locazione può diventare inconferente se la domanda principale verte sull'invalidità del contratto per un vizio genetico del negozio.
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