Ordinanza n. 895/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento: del provvedimento con il quale il Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- della Scuola -OMISSIS-istituita presso l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, all’esito dello scrutinio finale del 10.06.2024 (verbale n. 5), ha deliberato di non ammettere alla classe successiva l’alunno -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio di classe di non ammissione del minore alla classe successiva, adottata all'esito dello scrutinio finale dell'anno scolastico 2023-2024
Esito
La controversia
I genitori del minore hanno impugnato la deliberazione del Consiglio di classe con cui, all'esito dello scrutinio finale del 10 giugno 2024, è stata disposta la non ammissione alla classe successiva. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sulla persistenza dell'interesse alla decisione di merito, considerato il rigetto della domanda cautelare non impugnato in appello e il riferimento della controversia agli scrutini finali di un anno scolastico ormai decorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti l'unica questione relativa alla possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, assegnando trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sul punto. La causa è stata rinviata alla prima udienza pubblica del gennaio 2027, la cui data sarà comunicata successivamente dalla Segreteria. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e di ogni altro dato idoneo a identificarli.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.
Il giudice, rilevata d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, assegna alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli ulteriori dati identificativi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento del trattamento dei dati personali necessario per l'oscuramento in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva relativa alla persistenza dell'interesse a ricorrere, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La mancata impugnazione in appello del rigetto della domanda cautelare e il riferimento del ricorso a un anno scolastico ormai concluso possono costituire elementi idonei a porre in dubbio la persistenza dell'interesse alla decisione di merito, senza che tali elementi determinino automaticamente, nel provvedimento interlocutorio, la definizione del giudizio.
- In una controversia riguardante la non ammissione di un alunno alla classe successiva, il decorso dell'anno scolastico cui si riferiscono gli scrutini può incidere sulla persistenza dell'interesse alla decisione e deve essere valutato nel contraddittorio processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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