Sentenza n. 2910/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2401/2025, depositata il 22.05.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva imposto la messa a disposizione della carta docente, o di altro equipollente, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 2401/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per un importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, non avendo questa effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il giudizio non ha riguardato le spese liquidate dal giudice civile, distratte in favore dei difensori, poiché per tale capo non è stata proposta azione di ottemperanza. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'esecuzione della sentenza. La ricorrente aveva inoltre chiesto l'applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero. Ha rilevato che la sentenza civile costituiva un titolo passato in giudicato e ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni della ricorrente risultava l'assenza di pagamenti, mentre l'amministrazione non aveva formulato contestazioni né fornito elementi sull'andamento della procedura; il credito doveva quindi ritenersi non contestato nell'an e nel quantum. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, perché, considerato il tempo trascorso e l'entità delle somme, la relativa condanna sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per procedere all'esecuzione mediante ottemperanza di un titolo di condanna al pagamento nei confronti dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
La disposizione non è espressamente citata nel testo, ma il giudizio è qualificato e deciso come giudizio di ottemperanza, con accertamento dell'inottemperanza, assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di un'amministrazione è proponibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'esistenza e sull'entità del credito, accompagnata dalla mancata esecuzione del titolo, consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari al pagamento, anche mediante delega interna.
- La richiesta di penalità di mora può essere respinta quando, alla luce del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- L'azione di ottemperanza resta circoscritta ai capi del titolo giudiziale la cui esecuzione sia stata richiesta; nel caso esaminato, essa non ha riguardato le spese di lite distratte in favore dei difensori.
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