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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-729/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 aprile 2021. — TKF contro Department of Justice for Northern Ireland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 75 – Decisioni emesse da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro prima dell’adesione all’Unione europea. — Causa C-729/19

Giurisprudenza europea62019CJ0729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce l’ambito temporale delle disposizioni transitorie del regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari. Le decisioni emesse in Polonia nel 1999 e nel 2003, cioè prima dell’adesione di tale Stato all’Unione, non possono beneficiare né dell’articolo 75, paragrafo 2, né del paragrafo 3 del regolamento. Il capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali non incide sui presupposti di riconoscimento ed esecuzione, che restano disciplinati dal capo IV.

Ambito temporale del regolamento n. 4/2009: esclusa l’applicabilità alle decisioni in materia alimentare emesse in uno Stato prima della sua adesione all’Unione europea

La questione giuridica

Se l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009 si applichi solo alle decisioni emesse in Stati già membri dell’Unione al momento della loro adozione; e, più in generale, se il regolamento n. 4/2009 consenta il riconoscimento e l’esecuzione, in un altro Stato membro, di decisioni alimentari emesse in uno Stato prima della sua adesione all’Unione e prima della data di applicazione del regolamento.

Principio di diritto

L’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 4/2009 si applica solo alle decisioni emesse da autorità giurisdizionali di Stati che erano già membri dell’Unione alla data di adozione delle decisioni stesse. Di conseguenza, nessuna disposizione del regolamento n. 4/2009 consente il riconoscimento e l’esecuzione, in un altro Stato membro, di decisioni in materia di alimenti emesse in uno Stato prima della sua adesione all’Unione e prima della data di applicazione del regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 24 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 26 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 51 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 55 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 56 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 75 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Articolo 76 del regolamento (CE) n. 4/2009
  • Decisione 2009/451/CE
  • Decisione 2009/941/CE

Ambito temporale del regolamento n. 4/2009 e decisioni alimentari anteriori all’adesione di uno Stato membro

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Court of Appeal in Northern Ireland, riguarda il riconoscimento e l’esecuzione nel Regno Unito di decisioni alimentari emesse in Polonia nel 1999 e nel 2003, quindi prima dell’adesione della Polonia all’Unione europea. La Corte interpreta l’articolo 75 del regolamento (CE) n. 4/2009, relativo a competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Fatti e procedimento principale

TKF e AKF, entrambi cittadini polacchi, si sono sposati nel 1991 e hanno avuto due figli. Un’autorità giurisdizionale polacca ha emesso una decisione alimentare il 1° aprile 1999; successivamente, nel 2003, sono state adottate ulteriori decisioni che modificavano la precedente. Dopo il trasferimento di TKF in Irlanda del Nord, il cancelliere di un tribunale locale ha registrato e dichiarato esecutive le decisioni polacche in applicazione dell’articolo 75 del regolamento n. 4/2009.

TKF ha impugnato tali decisioni sostenendo, in sintesi, che la Polonia non era ancora Stato membro dell’Unione al momento della loro adozione e che, pertanto, il regolamento n. 4/2009 non poteva essere invocato per il loro riconoscimento ed esecuzione. Il giudice del rinvio ha quindi sottoposto alla Corte due questioni sulla portata temporale dell’articolo 75.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 44/2001, soprattutto l’articolo 66 sulle disposizioni transitorie;
  • il regolamento (CE) n. 4/2009, in particolare gli articoli 1, 2, 23, 24, 26, 51, 55, 56, 75 e 76;
  • la decisione 2009/451/CE, relativa all’intenzione del Regno Unito di accettare il regolamento n. 4/2009;
  • la decisione 2009/941/CE, relativa all’applicazione provvisoria del protocollo dell’Aia del 2007;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

La Corte sottolinea che il regolamento n. 4/2009 costituisce una lex specialis in materia di obbligazioni alimentari e che il suo articolo 75 contiene disposizioni transitorie che derogano alla regola generale dell’applicazione solo ai procedimenti avviati dalla data di applicazione del regolamento.

Prima questione pregiudiziale: articolo 75, paragrafo 2, lettera a)

La Corte esclude che l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), si riferisca anche a decisioni emesse in Stati che non erano ancora membri dell’Unione alla data della loro adozione. La formulazione "decisioni emesse negli Stati membri" va letta nel contesto dell’intero sistema transitorio, e in particolare alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento n. 4/2009 e del rinvio al regolamento n. 44/2001.

Il ragionamento della Corte è articolato su tre piani:

  • il dato letterale non impone che lo Stato fosse già membro al momento della decisione, ma richiede che lo sia al momento della richiesta di riconoscimento o esecuzione;
  • il contesto e la finalità dell’articolo 75 mostrano che le disposizioni transitorie servono a garantire il passaggio dal regolamento n. 44/2001 al regolamento n. 4/2009, preservando il trattamento delle decisioni rese quando il primo regolamento era già applicabile;
  • una decisione resa in uno Stato non ancora membro dell’Unione non rientra nell’ambito del regolamento n. 44/2001, poiché tale regolamento si applica solo se era in vigore nello Stato d’origine al momento della decisione.

Da ciò deriva che l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), opera solo per decisioni emesse in Stati già membri dell’Unione alla data di adozione delle stesse.

Seconda questione pregiudiziale: possibilità di invocare altre disposizioni del regolamento n. 4/2009

La Corte esamina poi se il regolamento n. 4/2009, e in particolare l’articolo 75, paragrafi 2 e 3, possa comunque fondare il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni emesse in uno Stato prima della sua adesione all’Unione.

La risposta è negativa. La Corte rileva che:

  • l’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), riguarda solo decisioni emesse dopo la data di applicazione del regolamento, e quindi non copre il caso di specie;
  • l’articolo 75, paragrafo 2, in ogni caso, presuppone che le decisioni rientrino nell’ambito del regolamento n. 44/2001, cosa che non avviene per decisioni pronunciate in uno Stato non ancora membro;
  • l’articolo 75, paragrafo 3, si riferisce esclusivamente al capo VII sulla cooperazione tra autorità centrali, che disciplina l’assistenza amministrativa e la trasmissione delle domande, non i presupposti sostanziali del riconoscimento e dell’esecuzione.

La Corte evidenzia che il ricorso alle autorità centrali è un diritto facoltativo del creditore, non un obbligo, e non può determinare in modo indiretto l’applicabilità del regime di riconoscimento ed esecuzione a decisioni altrimenti escluse. Interpretare diversamente la norma determinerebbe inoltre una disparità di trattamento tra creditori che agiscono tramite autorità centrali e creditori che si rivolgono direttamente alle autorità competenti.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che:

  • l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 4/2009 si applica soltanto alle decisioni emesse da autorità giurisdizionali di Stati già membri dell’Unione alla data di adozione delle decisioni;
  • nessuna disposizione del regolamento n. 4/2009 consente il riconoscimento e l’esecuzione, in un altro Stato membro, di decisioni alimentari emesse in uno Stato prima della sua adesione all’Unione e prima della data di applicazione del regolamento.

Principi pratici per gli operatori

La sentenza è rilevante perché chiarisce che il regolamento n. 4/2009 non ha efficacia retroattiva tale da “sanare” decisioni provenienti da Stati terzi poi divenuti Stati membri. Per avvocati e consulenti, ciò significa che il momento decisivo non è solo la data di esecuzione nello Stato richiesto, ma anche la qualità di Stato membro dello Stato d’origine alla data in cui la decisione è stata adottata. In materia di crediti alimentari transfrontalieri, il capo VII sulle autorità centrali non amplia da solo l’ambito di applicazione del regime di riconoscimento ed esecuzione.

Come è indicizzato

Materieobbligazioni alimentaricooperazione giudiziaria in materia civilericonoscimento ed esecuzione delle decisionidisposizioni transitoriecompetenza delle autorità centrali

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