Cassazione Penale, Sentenza n. 7807/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ricorrente chiedeva la restituzione di due autovetture sequestrate nell'ambito di un'indagine penale su Carmela Salemme, deducendo di esserne proprietaria in forza di un contratto inquadrabile come "vendita con riserva di proprietà" e di aver risolto il contratto per inadempimento. Denunciava che il Tribunale aveva rifiutato di accertare la proprietà e di valutare la documentazione prodotta in appello, affermando di non avere poteri istruttori, e aveva indicato come rimedio l'opposizione esecutiva (incidente di esecuzione) invece di decidere in sede di appello. Si eccepiva altresì la violazione dell'art. 14 L. n. 218/1995 (accertamento della legge straniera), nonché degli artt. 1 Prot. 1 e 13 CEDU (diritto di proprietà e diritto a un ricorso effettivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. La Corte ha affermato che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare le ragioni della terza interessata nell'appello (non rinviarle all'esecuzione), valutare la questione del diritto di proprietà devoluta e, se necessario, identificare e applicare la normativa tedesca (ai sensi dell'art. 14 L. n. 218/1995). La Corte ha inoltre chiarito che in sede di appello cautelare possono essere prodotti elementi nuovi nel rispetto del contraddittorio. La doglianza circa l'"abnormità" del provvedimento è stata respinta: il vizio era di illegittimità (omessa valutazione e mancato esercizio dei poteri di valutazione del diritto dei terzi), non di abnormità nel senso giurisprudenziale più grave; pertanto è stato disposto il rinvio per un nuovo esame.
Norme richiamate
Legge n. 218 del 1995, art. 14
«l'accertamento della legge straniere è compiuto d'ufficio dal giudice" e "a tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia»
Il giudice deve identificare la legge straniera applicabile d'ufficio e può acquisire informazioni tramite canali ufficiali; non richiede poteri istruttori ampi, ma l'attivazione di informazioni necessarie per decidere sul diritto di proprietà reclamato dalla terza interessata.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Protocollo n. 1, art. 1
Richiamata dalla ricorrente come tutela del diritto di proprietà: la privazione di beni riconducibile a terzi estranei al reato può implicare violazione se non è garantita una effettiva possibilità di difesa del diritto di proprietà.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 13
Rappresenta il diritto a un ricorso effettivo; il rimando automatico all'esecuzione senza possibilità adeguata e tempestiva di proporre mezzi di prova può integrare una lesione di tale diritto.
Codice di procedura penale, art. 127
Nel giudizio cautelare d'appello (art. 127 c.p.p.) le parti possono produrre nuovi elementi probatori nel rispetto del contraddittorio e dei limiti posti dalla devoluzione della questione.
Codice di procedura penale, art. 324, comma 5
Norma richiamata per individuare la competenza sul rinvio: la Corte ha disposto il ritorno degli atti al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio, in conformità a questa disposizione.
Giurisprudenza di legittimità, Sez. U. n. 48126 del 20/07/2017 (Muscari)
Principio consolidato: il terzo formalmente proprietario di beni sottoposti a misure reali può chiedere la restituzione prima della irrevocabilità della confisca e, in caso di opposizione erroneamente proposta come incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame.
Massime di principio
- Un terzo estraneo al reato che dichiari di essere proprietario di beni sequestrati può chiedere la restituzione in sede di appello cautelare e non deve essere automaticamente costretto ad attendere la fase esecutiva o la definizione del processo penale.
- Il giudice dell'appello cautelare ha il dovere di valutare le ragioni del terzo interessato, anche acquisendo informazioni sulla legge straniera applicabile ai sensi dell'art. 14 L. n. 218/1995; non è necessaria una complessa istruttoria, ma l'attivazione di accertamenti utili per decidere.
- In sede di appello cautelare possono essere prodotti nuovi elementi probatori purché rispettino il principio del contraddittorio e la devoluzione della questione; il Tribunale non può rifiutare a priori l'esame della documentazione prodotta.
- Il rinvio della decisione sui diritti di terzi alla fase esecutiva può integrare una violazione del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) se impedisce una tutela tempestiva ed efficace.
- La qualificazione del vizio come "illegittimità" o "abnormità" è rilevante per il rimedio: l'abnormità richiede condizioni eccezionali (esercizio di potere del tutto estraneo o stasi inemendabile); la mera omissione di valutazione o il rifiuto di decidere su questioni devolute costituisce illegittimità sanabile con annullamento e rinvio.
- In caso di beni soggetti a normativa estera, il terzo interessato deve fornire documentazione utile ma il giudice è tenuto a determinare la legge applicabile d'ufficio; il corretto svolgimento del contraddittorio impone che tali accertamenti avvengano con adeguata partecipazione delle parti.
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