Sentenza n. 14475/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della determinazione dirigenziale rep QB/28799/2025 del 28 novembre 2025, prot. QB/780466/2025 del 28 novembre 2025 avente ad oggetto «Aggiudicazione e rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto relativo all’appalto di servizî di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività finalizzate alla notificazione del verbale, recupero credito internazionale e rendicontazione per conto di Roma capitale con l’impresa Safety21 s.p.a. Importo contrattuale € 0,00 (zero) CUI: SO2438750586202200686 – CIG B5EB0FCCAE - ID 5039», nonché di ogni atto presupposto connesso e conseguente ancorché incognito relativo alla suddetta gara nessuno escluso ed in particolare e salvo se altri; B) della decisione a contrarre di cui alla determinazione rep. n. QB/5722/2025 del 4 marzo 2025 che ha approvato la progettazione a base di gara, gli elementi essenziali del contratto, i criterî di selezione degli operatori economici e delle offerte il capitolato tecnico; C) della determinazione dirigenziale rep. n. SU/119 del 6 marzo 2025 di indizione della gara e di approvazione del relativo bando, del disciplinare di gara con gli allegati e degli ulteriori atti e dello schema di contratto; D) delle determine QB/11009/2025 del 15 aprile 2025 di nomina del seggio di gara e QB/11370/2025 del 2 maggio 2025 di sostituzione di alcuni membri; E) della determina QB/11154/2025 del 24 aprile 2025 di nomina della commissione di gara; F) della proposta del seggio di gara di ammissione di tutti i concorrenti alla gara (verbale prot. n. SU/7586/2025 del 28 maggio 2025); G) della determinazione dirigenziale di ammissione di tutti i concorrenti alla gara rep. n. QB/15099/2025 del 5 giugno 2025; H) di tutti i verbali del seggio di gara, della commissione di gara, sia delle sedute riservate che di quelle pubbliche, nonché del r.u.p. e delle relative note di trasmissione ed in specie dei verbali della commissione giudicatrice – offerte tecniche – seduta pubblica del 17 giugno 2025, verbali delle sedute riservate del 17, 19 e 26 giugno 2025 trasmessi con nota prot. QB/402237/2025, verbale di seduta pubblica di apertura e valutazione delle offerte economiche prot. QB/421078/2025 dell’8 luglio 2025; I) della richiesta di soccorso istruttorio del r.u.p. in ordine all’offerta economica di Safety21 e del verbale del r.u.p. prot. QB/447220/2025 del 24 luglio 2025 che ha accolto le motivazioni rappresentate e ha rimesso alla commissione per il proseguo delle operazioni di gara; L) del verbale prot. n. QB/571862/2025 della seduta del 9 settembre 2025 nella quale la commissione ha redatto la graduatoria dei concorrenti ammessi ed è stato individuato primo classificato l’operatore economico Safety21 s.p.a. ed ha ritenuto le offerte anormalmente basse; M) del verbale del r.u.p. prot. QB/693896/2025 che ha ritenuto che l’offerta Safety congrua ed adeguata rispetto al servizio da eseguire; N) del verbale di congruità dell’offerta di safety21 redatto dal r.u.p. in data 21 novembre 2025, prot. QB/2025/0753744; O) della proposta di aggiudicazione dell’appalto alla Safety21 formulata dal r.u.p.; P) di tutti i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e comunque di quelli del 24 marzo 2025, 4 aprile 2025 e 8 aprile 2025; Q) della dichiarazione di congruità del costo della manodopera prot. QB/753744/2025; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara, in quanto seconda in graduatoria; nonché per la condanna al risarcimento del danno: - in tesi, previa dichiarazione di inefficacia del contratto fra la controinteressata e la stazione appaltante ove nelle more risulti stipulato, mediante reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo a carico della stazione appaltante, unitamente all’affidamento in favore di Nivi s.p.a., di sottoscrizione del relativo contratto, dichiarandosi la ricorrente disponibile a subentrare quale seconda classificata; - in ipotesi, per equivalente monetario nella misura che verrà provato in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizî patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nivi s.p.a. il 6 febbraio 2026: dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Safety21 s.p.a. il 9 febbraio 2026: A) della determinazione dirigenziale rep QB/28799/2025, prot. QB/780466/2025 del 28 novembre 2025 avente ad oggetto «Aggiudicazione e rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto relativo all’appalto di servizi di ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni alle norme del codice della strada, delle attività finalizzate alla notificazione del verbale, recupero credito internazionale e rendicontazione per conto di Roma capitale», nella parte in cui, direttamente o indirettamente, si riferisce all’offerta di Nivi s.p.a.; B) ove occorrer possa, delle determinazioni dirigenziali rep. QB/11009/2025, prot. QB/267750/2025 del 15 aprile 2025 di nomina del seggio di gara, rep. QB/11370/2025, prot. QB/297543/2025 del 2 maggio 2025 di sostituzione di alcuni membri e rep. QB/11154/2025, prot. QB/285594/2025 del 24 aprile 2025 di nomina della commissione di gara; C) della determinazione dirigenziale di ammissione di tutti i concorrenti alla gara rep. n. QB/15099/2025, prot. QB/360379/2025 del 5 giugno 2025 e della proposta del seggio di gara di ammissione di tutti i concorrenti alla gara (verbale prot. n. SU/7586/2025 del 28 maggio 2025); D) di tutti i verbali del seggio di gara, della commissione di gara, sia delle sedute riservate che di quelle pubbliche, nonché del r.u.p. e delle relative note di trasmissione ed in specie dei verbali della commissione giudicatrice - offerte tecniche - seduta pubblica del 17 giugno 2025, verbali delle sedute riservate del 17, 19 e 26 giugno 2025 trasmessi con nota prot. QB/402237/2025, verbale di seduta pubblica di apertura e valutazione delle offerte economiche prot. QB/421078/2025 dell’8 luglio 2025; E) della richiesta di chiarimenti del r.u.p. in ordine all’offerta economica di Nivi s.p.a. prot. QB/2025/0612350 del 29 settembre 2025; F) del verbale del r.u.p. prot. QB/693896 del 27 ottobre 2025 relativamente alla parte in cui, acquisite le giustificazioni e i chiarimenti, ha ritenuto l’offerta economica di Nivi congrua; G) del verbale di congruità dell’offerta di Safety21 s.p.a. redatto dal r.u.p. in data 21 novembre 2025, prot. QB/2025/0753744, nella parte in cui richiama il predetto verbale del r.u.p. prot. QB/693896 del 27 ottobre 2025; H) ove occorrer possa, del verbale prot. n. QB/571862/2025 della seduta del 9 settembre 2025 nella quale la commissione ha redatto la graduatoria dei concorrenti ammessi ed ha ritenuto le offerte anormalmente basse;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore dell'impresa prima classificata e atti della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ricerca, notificazione e recupero crediti relativi a violazioni del codice della strada commesse da soggetti residenti all'estero
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta da Roma Capitale in favore di Safety21 s.p.a., chiedendo anche l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Ha dedotto: la genericità dei criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica e l'insufficienza della motivazione dei punteggi; l'erroneità e l'eccessività dei punteggi attribuiti all'aggiudicataria, con particolare riferimento alle notifiche in Nord America, all'assistenza virtuale e al tracking internazionale; l'insostenibilità dell'offerta economica dell'aggiudicataria, caratterizzata da un ribasso del 100%, nonché la contraddittorietà tra i dati indicati nei diversi documenti dell'offerta e tra il ribasso e i costi del personale; l'irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, per omessa o incompleta indicazione delle cause di esclusione, del subappalto e delle dichiarazioni riguardanti gli organi societari; l'omessa o tardiva verifica dei requisiti morali di alcuni soggetti dell'aggiudicataria. Safety21 ha proposto ricorso incidentale, contestando a sua volta la posizione e l'offerta della ricorrente principale. Il TAR ha esaminato il ricorso principale, ritenendolo infondato, e ha dichiarato improcedibile quello incidentale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale per il venir meno dell'interesse al suo esame dopo il rigetto delle censure della seconda classificata. Quanto alla sottoscrizione del DGUE, il Collegio ha ritenuto irrilevanti le limitazioni statutarie ai poteri dell'amministratore, in quanto inopponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2384, comma 2, c.c., non essendo stata provata una condotta intenzionalmente dannosa dell'amministrazione. Le irregolarità del DGUE sono state ritenute meramente formali e sanabili mediante soccorso istruttorio, poiché non hanno comportato alcuna modifica dell'offerta; anche l'indicazione della quota di subappalto è stata legittimamente integrata, trattandosi di chiarimento su un'omissione derivante dall'interpretazione degli atti di gara. La mancata dichiarazione relativa al revisore unico non è stata ritenuta illegittima, trattandosi di persona giuridica. Le verifiche sui requisiti morali sono state considerate sufficienti: l'errore materiale nel nominativo di un soggetto non ha inciso sull'effettiva acquisizione del certificato e le verifiche relative ai soggetti nominati dopo la scadenza delle offerte sono state comunque svolte. Anche l'eventuale esecuzione delle verifiche dopo l'aggiudicazione non determina illegittimità in assenza di carenze sostanziali dei requisiti. I criteri tecnici sono stati giudicati sufficientemente puntuali, perché collegati al contenuto dei progetti e alle prescrizioni del capitolato; la motivazione sintetica mediante coefficienti e indicazione delle ragioni della valutazione è stata ritenuta adeguata. Le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile in assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione. I punteggi contestati, inclusi quelli relativi alle notifiche in Stati lontani, all'assistenza virtuale e al tracking internazionale, sono stati ritenuti coerenti con gli obiettivi del servizio e non abnormi. L'assistenza virtuale non comporta esternalizzazione di funzioni riservate alla pubblica amministrazione, poiché la validazione e verbalizzazione delle sanzioni restano affidate agli operatori di polizia. L'offerta economica è stata ritenuta sostenibile: il ribasso del 100% sul corrispettivo unitario poteva essere compensato dal rimborso delle spese di procedura e dagli importi versati dai trasgressori. L'incongruenza tra il valore assoluto e la percentuale di ribasso è stata ricondotta alla diversa compilazione dei campi dell'offerta e, comunque, a un errore materiale sanabile; il giudizio di congruità è stato corroborato dalle giustificazioni e dall'istruttoria. I costi della manodopera, coincidenti con la stima della stazione appaltante, non sono stati considerati incompatibili con la congruità dell'offerta. Sono state respinte anche le domande di accertamento dell'aggiudicazione e di risarcimento, non essendo stata dimostrata l'illegittimità dell'aggiudicazione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2384, comma 2, c.c.
che si provi che questi [i terzi] abbiano intenzionalmente agito a danno della società
Le limitazioni ai poteri degli amministratori risultanti dallo statuto sono inopponibili ai terzi, salvo prova che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società; tale prova non è stata ravvisata nella condotta della stazione appaltante che ha ammesso la domanda sottoscritta da un amministratore regolarmente nominato.
art. 94 d.lgs. 36/2023
La mancata dichiarazione riferita ai componenti del collegio sindacale non è stata ritenuta illegittima perché il controllo era affidato a un revisore unico costituito da una persona giuridica, rispetto alla quale il Collegio ha escluso l'applicabilità dell'obbligo richiamato.
art. 119 d.lgs. 36/2023
La qualificazione del subappalto come non necessario e l'interpretazione della documentazione di gara hanno consentito di integrare, tramite soccorso istruttorio, l'indicazione della quota subappaltata senza modificare l'offerta.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
Non è contraddittorio ritenere congrua un'offerta che remunera il personale con costi pari alla stima della stazione appaltante; tale coincidenza, da sola, non giustifica un giudizio di anomalia.
Massime di principio
- Le limitazioni statutarie ai poteri rappresentativi degli amministratori sono inopponibili alla stazione appaltante quale terzo, salvo che sia provata la sua intenzionale volontà di arrecare danno alla società; pertanto, la domanda di partecipazione sottoscritta da un amministratore regolarmente nominato non può essere esclusa per il solo mancato rispetto dei limiti statutari interni.
- Le omissioni o inesattezze meramente formali del DGUE sono sanabili mediante soccorso istruttorio quando le informazioni sostanziali siano comunque ricavabili dalla documentazione e l'integrazione non comporti la modifica dell'offerta o dei suoi elementi essenziali.
- La valutazione delle offerte tecniche appartiene alla discrezionalità tecnica della commissione e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento; criteri collegati alle prescrizioni del capitolato possono essere sufficientemente determinati anche quando richiedano un giudizio qualitativo.
- La verifica dei requisiti dell'aggiudicatario svolta dopo l'aggiudicazione non determina, di per sé, l'illegittimità dell'aggiudicazione quando sia comunque accertata l'effettiva sussistenza dei requisiti e non emerga alcuna carenza sostanziale.
- Un'offerta con ribasso integrale sul corrispettivo posto a base di gara non è necessariamente insostenibile quando la lex specialis preveda ulteriori flussi economici o rimborsi non soggetti a ribasso idonei, secondo le giustificazioni e l'istruttoria, a coprire costi e utili; la congruità va valutata sulla complessiva struttura economica dell'offerta.
- L'eventuale improcedibilità del ricorso incidentale può essere dichiarata senza esaminarne il merito quando il ricorso principale sia respinto e venga meno l'interesse dell'aggiudicatario a contestare la posizione del ricorrente principale.
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