Cassazione Penale, Sentenza n. 38310/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per rapina pluriaggravata (sottratti 75.000 euro) lamentando, in sintesi: l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Marino Marco che li indica come esecutori; incongruenze tra il racconto del collaborante e quello della persona offesa; insufficiente riscontro nelle intercettazioni e nella identificazione fotografica resa in aula senza preventiva descrizione delle fattezze; e, per Violi, mancata valutazione favorevole delle circostanze attenuanti generiche nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha ritenuto attendibile il collaboratore Marino sulla base della sua autoaccusa, della precisione descrittiva dei fatti e, soprattutto, dei riscontri esterni contenuti nelle intercettazioni e nelle indagini (che hanno confermato riferimenti nominativi e circostanze riconducibili ai ricorrenti). Ha altresì ritenuto irrilevanti le minime divergenze tra le dichiarazioni e ha condiviso la legittimità dell'utilizzo dell'identificazione fotografica resa in dibattimento unitamente agli altri elementi probatori. Sul piano sanzionatorio la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche e nel graduare la pena. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia richiedono riscontri esterni; la Corte ha applicato la regola del riscontro ritenendo validi i molteplici elementi di conferma emersi dalle intercettazioni e dalle indagini
art. 133 cod. pen.
nessuna citazione testuale nel provvedimento
Riferimento ai criteri per la determinazione della pena e alle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha riconosciuto la discrezionalità del giudice di merito nel valutare gli elementi personali e la gravità del reato
art. 132 cod. pen.
nessuna citazione testuale nel provvedimento
Richiamato come principio di riferimento per la determinazione della pena in conformità alle norme e ai criteri di proporzionalità e personalizzazione
art. 125 cod. pen.
Obbligo motivazionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito anche se la pena non si discosta eccessivamente dai minimi edittali
Giurisprudenza di legittimità citata
tra l'altro Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007
Tali precedenti sono richiamati per ribadire principi consolidati: la non sindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito non manifestamente illogiche, la sufficienza di un elemento rilevante per negare le attenuanti generiche e i limiti al sindacato sulla congruità della pena
Massime di principio
- La testimonianza del collaboratore di giustizia può fondare una condanna se è corroborata da riscontri esterni ai suoi racconti; divergences minori non necessariamente ne inficiano l'attendibilità
- L'identificazione fotografica resa in dibattimento mantiene valore probatorio anche se non preceduta da una dettagliata descrizione fisica, purché valutata congiuntamente ad altri elementi di riscontro
- La Corte di Cassazione non riforma valutazioni di merito fondate e motivate salvo vizi logico-giuridici manifesti; le critiche generiche al convincimento del giudice di merito sono spesso inammissibili
- In tema di pena, il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella determinazione del quantum, e la sua scelta è sindacabile in sede di legittimità solo se irrazionale o priva di motivazione
- Il mancato accoglimento di censure che non mostrano compiutamente tutti gli elementi significativi e i riscontri esterni tende a determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso in Cassazione
- Negli appelli basati su dichiarazioni di collaboratori, è cruciale che la difesa ne contestualizzi tutte le criticità insieme ai riferimenti probatori contrari, altrimenti la corte reputa le censure insufficienti
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