CCNL Distribuzione moderna organizzata - Federdistribuzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 mag 2024 al 31 mar 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL disciplina, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato tra le aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata e il relativo personale dipendente. Rientrano, a titolo esemplificativo, le imprese del commercio moderno alimentare e non alimentare operanti tramite grande distribuzione, distribuzione organizzata o associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry, shopping on line ed e-commerce, centri commerciali, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini e grandi superfici specializzate, aderenti a Federdistribuzione.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) aderenti a Federdistribuzione.
Ambito di applicazione
Comprende, in via esemplificativa:
- grande distribuzione alimentare e non alimentare;
- distribuzione organizzata/associata;
- catene di negozi;
- franchising;
- ingrosso e cash and carry;
- shopping on line ed e-commerce;
- attività svolte attraverso centri commerciali, ipermercati, superstore, supermercati, negozi a libero servizio, grandi magazzini e grandi superfici specializzate.
Validità
- Decorrenza normativa: 01/05/2024
- Scadenza: 31/03/2027
Il testo consolidato del 29/09/2025 recepisce il rinnovo del 23/04/2024 e ricompone in un testo unico la disciplina contrattuale.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- Federdistribuzione
Parte sindacale
- FILCAMS-CGIL
- FISASCAT-CISL
- UILTuCS-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Gli importi sotto riportati sono quelli evidenziati nella sintesi contrattuale per i diversi step di incremento.
| Livello | 01/04/2023 | 01/04/2024 | 01/03/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2026 | 01/02/2027 | Contingenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 1.948,72 | 2.070,25 | 2.122,33 | 2.183,09 | 2.243,85 | 2.313,29 | 540,37 |
| 1° livello | 1.755,41 | 1.864,88 | 1.911,80 | 1.966,54 | 2.021,28 | 2.083,84 | 537,52 |
| 2° livello | 1.518,42 | 1.613,11 | 1.653,69 | 1.701,04 | 1.748,39 | 1.802,50 | 532,54 |
| 3° livello | 1.297,84 | 1.378,78 | 1.413,47 | 1.453,94 | 1.494,41 | 1.540,66 | 527,90 |
| 4° livello | 1.122,46 | 1.192,46 | 1.222,46 | 1.257,46 | 1.292,46 | 1.332,46 | 524,22 |
| 5° livello | 1.014,11 | 1.077,35 | 1.104,45 | 1.136,07 | 1.167,69 | 1.203,83 | 521,94 |
| 6° livello | 910,44 | 967,22 | 991,55 | 1.019,94 | 1.048,33 | 1.080,77 | 519,76 |
| 7° livello | 784,63 | 833,24 | 854,07 | 878,38 | 902,69 | 930,47 | 517,51 |
| Operatore di vendita 1ª categoria | 1.059,56 | 1.125,64 | 1.153,96 | 1.187,00 | 1.220,04 | 1.257,80 | 530,04 |
| Operatore di vendita 2ª categoria | 887,96 | 943,44 | 967,22 | 994,96 | 1.022,70 | 1.054,40 | 526,11 |
Note:
- il minimo del 7° livello comprende il superminimo collettivo di categoria di € 5,16;
- l'importo dell'indennità di contingenza è comprensivo dell'EDR confederale.
Una tantum del rinnovo
Ai lavoratori in forza al 23/04/2024 spetta una una tantum lorda riferita al 4° livello pari a € 350, riparametrata per livello ed erogata in 2 rate:
- luglio 2024
- luglio 2025
| Livello | 01/07/2024 | 01/07/2025 |
|---|---|---|
| Quadro | 303,81 | 303,81 |
| 1° livello | 273,67 | 273,67 |
| 2° livello | 236,73 | 236,73 |
| 3° livello | 202,34 | 202,34 |
| 4° livello | 175,00 | 175,00 |
| 5° livello | 158,11 | 158,11 |
| 6° livello | 141,95 | 141,95 |
| 7° livello | 121,53 | 121,53 |
| Operatore di vendita 1ª categoria | 165,20 | 165,20 |
| Operatore di vendita 2ª categoria | 138,69 | 138,69 |
Caratteristiche principali:
- riproporzionata per i part-time;
- spetta ai lavoratori ancora in forza alle relative scadenze;
- calcolo in misura piena per chi è stato in forza senza soluzione di continuità dal 01/01/2022 al 31/03/2023;
- negli altri casi, riproporzionamento mensile in 15 quote frazionali;
- per apprendisti, importo riproporzionato al trattamento economico di apprendistato;
- esclusa da ogni istituto contrattuale e dal TFR.
Scatti di anzianità
Sono previsti 10 scatti triennali.
| Livello | Importo scatto |
|---|---|
| Quadri | 25,46 |
| 1° livello | 24,84 |
| 2° livello | 22,83 |
| 3° livello | 21,95 |
| 4° livello | 20,66 |
| 5° livello | 20,30 |
| 6° livello | 19,73 |
| 7° livello | 19,47 |
| Operatore di vendita 1ª categoria | 15,50 |
| Operatore di vendita 2ª categoria | 14,46 |
Altri elementi economici
Terzo elemento
- € 2,07 mensili in assenza di terzi elementi provinciali.
Indennità di funzione Quadri
- € 260,77 mensili per 14 mensilità.
Indennità di cassa
- 5% della paga base nazionale conglobata per il personale normalmente addetto alla cassa con piena responsabilità.
Divisori e mensilità
- Divisore orario:
- 168 con 40 ore settimanali
- 182 con 42 ore settimanali
- 195 con 45 ore settimanali
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 14
Assistenza sanitaria integrativa e bilateralità
Fondo EST
Per lavoratori non quadri:
- contributo ordinario azienda: € 10,00 mensili;
- contributo lavoratore: € 2,00 mensili;
- dal 01/04/2025 incremento di € 3,00 mensili a carico azienda.
In caso di mancato versamento:
- al lavoratore spettano € 16,00 lordi per 14 mensilità.
Cassa QuAS
Per i Quadri:
- contributo annuo azienda: € 350,00;
- contributo annuo lavoratore: € 56,00;
- dal 01/01/2025 incremento di € 20,00 annui a carico azienda;
- dal 01/01/2026 ulteriore incremento di € 20,00 annui a carico azienda.
In caso di mancato versamento:
- al Quadro spettano € 37,00 lordi per 14 mensilità.
Ente bilaterale E.Bi.Di.M.
Contributi su paga base e contingenza per 14 mensilità:
- 0,10% a carico azienda
- 0,05% a carico lavoratore
Se il datore non versa il contributo:
- deve corrispondere un EDR non assorbibile pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità.
SANIMPRESA
Per la copertura integrativa dove applicabile, il mancato versamento comporta l'erogazione di un elemento distinto della retribuzione pari a 1/12 della quota annua dovuta + € 5,00, per 14 mensilità, oppure l'erogazione diretta delle stesse prestazioni.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali per la generalità dei lavoratori
- 45 ore settimanali per gestori di impianti di distribuzione carburante
- 40 ore settimanali per gestori di impianti autostradali, tramite assorbimento di 24 ore di ROL
- 45 ore settimanali per lavoratori discontinui
Articolazioni previste
- 40 ore: con due mezze giornate di riposo
- 39 ore: tramite assorbimento di 36 ore di ROL
- 38 ore: tramite assorbimento di 56 ore ROL + 16 ore ex festività
Flessibilità e banca ore
È possibile superare l'orario contrattuale fino a:
- 44 ore settimanali per massimo 16 settimane
A livello di secondo livello:
- fino a 48 ore per massimo 16 settimane con incremento permessi di 45 minuti per settimana;
- fino a 44 ore per massimo 24 settimane con incremento permessi di 45 minuti per settimana;
- fino a 48 ore per massimo 24 settimane con incremento permessi di 70 minuti per settimana.
Il 50% delle ore da recuperare confluisce nel programma di flessibilità e il restante 50% nella banca ore come riposi compensativi.
Maggiorazioni
| Istituto | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro ordinario notturno (22:00 - 06:00) | 15% |
| Lavoro domenicale | 30% |
| Lavoro domenicale gestori autostradali carburante | 10% |
| Lavoro nel giorno di riposo settimanale | 30% + riposo compensativo |
| Straordinario diurno 41ª-48ª ora | 15% |
| Straordinario diurno oltre 48ª ora | 20% |
| Straordinario notturno non in turni | 50% |
| Straordinario festivo o domenicale | 30% |
| Preposti alla direzione: lavoro festivo | 30% |
Missioni e trasferte
Missioni ordinarie
Spettano:
- rimborso spese di viaggio;
- diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera globale di fatto oppure rimborso a piè di lista di vitto e alloggio.
Riduzioni:
- senza pernottamento fuori sede: diaria ridotta di 1/3;
- missioni oltre un mese o viaggi abituali: diaria ridotta del 10%.
Trasporto e messa in opera mobili
- indennità di trasferta pari al 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per il tempo di viaggio non alla guida.
Trasporto merci extraurbano
| Assenza | Indennità |
|---|---|
| da 9 a 11 ore | 50% |
| oltre 11 e fino a 16 ore | 80% |
| oltre 16 e fino a 24 ore | 120% |
Operatori di vendita
- la diaria fissa costituisce per il 50% parte integrante della retribuzione;
- per i giorni di mancato viaggio, se nell'anno non viene effettuato tutto il periodo convenuto, spetta un'indennità pari a 2/5 della diaria.
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui
Festività
Sono retribuite le festività di legge e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Permessi
- Ex festività: 4 giorni
- ROL aziende fino a 15 dipendenti: 56 ore annue
- ROL aziende oltre 15 dipendenti: 72 ore annue
- Operatori di vendita: 9 giornate annue
Per gli assunti dal 01/03/2011:
- 50% dei ROL dopo 2 anni;
- 100% dopo 4 anni.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario
Lutto e grave infermità
- 3 giorni complessivi annui per decesso o grave infermità del coniuge, convivente, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.
Assistenza disabili
Si applicano le norme di legge (Legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001), con richiamo alle agevolazioni contrattuali per permessi e congedi.
Donne vittime di violenza
- congedo fino a 90 giorni lavorativi;
- fruibile su base giornaliera o oraria nell'arco di 3 anni;
- su richiesta, proroga per ulteriori 90 giorni;
- nel testo completo sono previste anche tutele su trasformazione part-time, trasferimento e possibile esonero da turni disagiati.
Malattia e infortunio
Malattia - regime generale
- Periodo di comporto: 180 giorni in un anno solare
Trattamento economico a carico azienda
| Evento | Carenza 1°-3° giorno |
|---|---|
| 1° e 2° evento nell'anno | 100% |
| 3° evento | 66% |
| 4° evento | 50% |
| Dal 5° evento in poi | nessuna integrazione carenza |
Ulteriore trattamento:
- dal 4° al 20° giorno: integrazione fino al 75%;
- dal 21° giorno in poi: integrazione fino al 100%.
Esclusioni dal conteggio eventi: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi, malattia con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni, sclerosi multipla o progressiva, patologie gravi e continuative, eventi morbosi in gravidanza.
Gli apprendisti non hanno diritto alle indennità a carico azienda per la malattia ordinaria.
Malattia - Operatori di vendita
| Anzianità | Comporto | Retribuzione intera | Mezza retribuzione |
|---|---|---|---|
| fino a 6 anni | 8 mesi | 5 mesi | 3 mesi |
| oltre 6 anni | 12 mesi | 8 mesi | 4 mesi |
Infortunio
- conservazione del posto: 180 giorni
- giorno dell'infortunio: 100% della quota giornaliera
- dal 1° al 3° giorno: 60%
- dal 5° al 20° giorno: integrazione fino al 90% della retribuzione giornaliera (80% apprendisti)
- dal 21° giorno in poi: integrazione fino al 100% (90% apprendisti)
Infortunio - Operatori di vendita
| Anzianità | Comporto | Retribuzione intera | Mezza retribuzione |
|---|---|---|---|
| fino a 6 anni | 8 mesi | 5 mesi | 3 mesi |
| oltre 6 anni | 12 mesi | 8 mesi | 4 mesi |
Maternità e paternità
Astensione obbligatoria
- 5 mesi complessivi
Congedo parentale
Per ciascun figlio, nei primi 12 anni di vita:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se fruisce di almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 11 mesi;
- limite complessivo dei genitori: 10 mesi, elevabili a 11.
Integrazione economica
Per il periodo di astensione obbligatoria il datore integra fino al 100% della retribuzione mensile, comprensiva di incidenza su 13ª e 14ª.
Rapporto a tempo parziale
Durata minima
Fino a 30 dipendenti:
- 16 ore settimanali
- dal 01/01/2025: 18 ore
- oppure 64 ore mensili / dal 01/01/2025 72 ore
- oppure 532 ore annue / dal 01/01/2025 600 ore
Oltre 30 dipendenti:
- 18 ore settimanali
- dal 01/01/2025: 20 ore
- oppure 72 ore mensili
- oppure 600 ore annue
Per studenti, lavoratori part-time presso altro datore o giovani fino a 25 anni:
- possibili contratti di 8 ore settimanali sabato o domenica;
- dal 01/01/2025 anche 16 ore su sabato e domenica, entro i limiti numerici previsti.
Lavoro supplementare ed elasticità
- lavoro supplementare fino al tempo pieno: maggiorazione 35%;
- clausole flessibili: maggiorazione 1,5%;
- clausole elastiche: maggiorazione complessiva 36,5%;
- alternativa alle maggiorazioni da clausole: indennità annua di almeno € 120, elevata a € 155 dal 01/01/2025.
Part-time post maternità
- limite: 3% della forza occupata nell'unità produttiva;
- nelle unità da 20 a 33 dipendenti: massimo 1 lavoratore.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- livelli 2°-5°: 36 mesi
- livello 6°: 24 mesi
- figure omologhe a quelle artigiane: 42 o 48 mesi
Inquadramento economico
- prima metà: 2 livelli sotto il livello finale;
- seconda metà: 1 livello sotto;
- per apprendisti destinati al 6° livello: 7° livello nella prima metà.
Limiti numerici
Per datori con almeno 10 lavoratori:
- massimo rapporto 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati.
Tempo determinato e somministrazione
Tempo determinato
- limite ordinario: 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato dell'unità produttiva;
- esclusioni: avvio nuove attività, sostituzione lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, contratti di sostegno all'occupazione.
Soglie minime:
- unità fino a 15 dipendenti: 4 lavoratori a termine;
- unità da 16 a 30 dipendenti: 6 lavoratori a termine.
Massimo complessivo annuo:
- assunzioni a termine: 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato.
Causali per durata oltre 12 mesi e fino a 24 mesi
Previste, tra le altre, per:
- saldi;
- festività natalizie;
- festività pasquali;
- servizi innovativi;
- digitalizzazione;
- nuove aperture e ristrutturazioni;
- incrementi temporanei.
Somministrazione a termine
- limite ordinario: 15% annuo dell'organico a tempo indeterminato;
- fino a 15 dipendenti: 2 lavoratori;
- da 16 a 30 dipendenti: 5 lavoratori.
Limite complessivo tra termine e somministrazione
- massimo 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato dell'unità produttiva.
Periodo di prova
| Categoria/Livello | Durata |
|---|---|
| Quadri e 1° livello | 6 mesi di calendario |
| 2°, 3°, 4° e 5° livello | 60 giorni lavorativi |
| 6° e 7° livello | 45 giorni lavorativi |
| Operatori di vendita | 60 giorni lavorativi |
Preavviso
Licenziamento
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° livello | 60 gg | 90 gg | 120 gg |
| 2° e 3° livello | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
| 4° e 5° livello | 20 gg | 30 gg | 45 gg |
| 6° e 7° livello | 15 gg | 20 gg | 20 gg |
| Operatori di vendita | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
Per gli operatori di vendita la decorrenza è dalla metà o fine mese.
Dimissioni
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° livello | 45 gg | 60 gg | 90 gg |
| 2° e 3° livello | 20 gg | 30 gg | 45 gg |
| 4° e 5° livello | 15 gg | 20 gg | 30 gg |
| 6° e 7° livello | 10 gg | 15 gg | 15 gg |
| Operatori di vendita | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
In caso di mancato preavviso, l'indennità sostitutiva o la trattenuta comprendono anche i ratei di 13ª e 14ª.
TFR
Si applica la disciplina di legge. Sono escluse dalla retribuzione utile, tra le altre:
- rimborsi spese;
- somme una tantum e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per straordinario e festivo;
- contribuzione a previdenza complementare;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie;
- diarie e indennità di trasferta non continuative, o per la quota fiscalmente esente se continuative;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
- elementi espressamente esclusi dalla contrattazione integrativa.
Sintesi finale degli istituti principali
- CCNL per i dipendenti della DMO aderenti a Federdistribuzione;
- validità dal 01/05/2024 al 31/03/2027;
- 14 mensilità;
- minimi tabellari aggiornati con tranche fino al 01/02/2027;
- una tantum in due tranche nel 07/2024 e 07/2025;
- orario ordinario di regola 40 ore, con articolazioni a 39 e 38 ore tramite assorbimento permessi;
- ferie 26 giorni, ex festività 4 giorni, ROL fino a 72 ore annue;
- disciplina dettagliata su part-time, apprendistato, termine, somministrazione, malattia, infortunio, maternità, trasferte e preavviso;
- forte rilievo a bilateralità e sanità integrativa tramite E.Bi.Di.M., Fondo EST e QuAS.
Accordi e rinnovi
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