Cassazione Penale, Sentenza n. 08751/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 4 novembre 2025 che confermava il decreto di sequestro preventivo: il difensore ha dedotto la nullità dell'ordinanza per omessa notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza del 4/11/2025 (violazione degli artt. 324, comma 6; 127, commi 1 e 5; 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.). Si osservava che la richiesta di riesame era stata presentata dal difensore e non dall'indagato, ma che, ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p., l'indagato avrebbe potuto durante l'udienza allegare elementi utili alla decisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha esaminato gli atti e rilevato che l'indagato aveva effettivamente ricevuto personalmente l'avviso di fissazione dell'udienza (verbale di notifica redatto il 3/11/2025 dagli agenti della Compagnia "Casalnuovo di Napoli" della Guardia di Finanza). Non sussistendo la nullità dedotta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
La norma disciplina l'avviso della data di fissazione dell'udienza; la Corte ha valutato la questione sulla base degli atti e ha ritenuto che, pur essendo la richiesta di riesame stata presentata dal difensore (quindi non sussistendo in astratto il diritto obbligatorio all'avviso ex comma 6), l'effettiva notifica personale all'indagato comprovata dagli atti esclude la nullità dedotta.
art. 127 cod. proc. pen.
Riguarda la notificazione degli atti; la questione sollevata attiene alla mancata notifica dell'avviso di udienza, ma la Corte, verificando il verbale di notifica, ha ritenuto assolto l'onere di comunicazione.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità relative alla notificazione; la Corte ha ritenuto che la nullità non ricorresse in presenza della notifica personale comprovata.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità e sulla loro rimozione; applicata in combinato con le verifiche documentali, ha portato alla conclusione che non è sussistente alcuna nullità sanabile in favore del ricorrente.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per affermare la possibilità che l'indagato integri elementi in udienza; la Corte ha rilevato la questione ma l'ha giudicata irrilevante alla luce della notifica personale comprovata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per il ricorso inammissibile quando emergono profili di colpa; la Corte ha disposto il pagamento di una somma (euro 3.000) alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza può determinare la nullità dell'atto impugnato solo se dalla documentazione processuale risulta effettivamente la mancata comunicazione: la prova contraria (verbali di notifica, ricevute) estingue la censura.
- Se la richiesta di riesame è presentata dal difensore e non dall'indagato, in astratto l'indagato non ha sempre diritto automatico all'avviso della data; tuttavia, una notifica effettivamente eseguita a favore dell'indagato è sempre idonea a far decadere la rilevanza della censura procedurale.
- In sede di impugnazione avanti alla Corte di Cassazione, le doglianze di nullità per vizi di notifica richiedono prova documentale: la Corte può esaminare direttamente gli atti e dichiarare inammissibile il ricorso se la documentazione smentisce la violazione dedotta.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati o con profili di colpa nella scelta della causa di inammissibilità può comportare sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; prima di proporre ricorso è importante verificare attentamente gli atti ed eventuali verbali di notifica.
- In situazioni analoghe è consigliabile che il difensore: (a) acquisisca e depositi subito i verbali/attestazioni di notifica rilevanti; (b) in mancanza di notifica, richieda tempestivamente la verbalizzazione e la riapertura/integrazione del contraddittorio; (c) valuti la possibilità di produrre prove dell'effettiva mancata conoscenza per evitare condanne per dolo o colpa nella scelta della via impugnatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08736/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08750/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08762/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08769/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08771/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08639/2026 del 05/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →