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Sentenza

Sentenza n. 12358/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del Decreto n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto - Area Sanità e Sociale, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); - la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5 agosto 2022 richiamata nella Delibera di Ripiano; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 1398 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana n. 2330 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 2076 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 1488 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 826 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 2322 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica n. 2001 del 7.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 1240 del 13.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 2560 del 9.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona n. 1176 del 12.12.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'IOV – Istituto Oncologico Veneto – IRCCS n. 1077 del 7.12.2022), nonché, ove occorrer possa, della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, delle note prot. n. 544830 del 24.11.2022, prot. n. 553040 del 30.11.2022 e prot. n. 559223 del 2.12.2022 della Regione Veneto e della nota prot. n. 17835 del 13.9.2019 di Azienda Zero.

Giustizia amministrativa202303397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e di ripartizione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Veneto di ripartizione degli oneri di ripiano e i presupposti decreti ministeriali, l'intesa e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale, gli atti istruttori e gli ulteriori atti connessi, adottati in attuazione della disciplina sul payback dei dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa relativi agli anni 2015-2018. Il testo della sentenza non espone specificamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023, versando il 48% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto che la ricorrente ha effettuato il pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 8 del d.l. n. 34/2023 e che la Regione Veneto ha formalmente riconosciuto l'avvenuto pagamento. In base alla disciplina applicabile, il versamento integrale della quota pari al 48% determina l'estinzione dell'obbligazione gravante sull'azienda fornitrice per le annualità interessate e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Poiché il pagamento ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione, il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle sopravvenienze e delle modalità di definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la disciplina di base richiamata per l'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e per la determinazione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142

    È indicato quale fondamento normativo degli atti ministeriali e regionali adottati per dare attuazione al meccanismo di ripiano relativo agli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. n. 34/2023

    Prevede la possibilità per le aziende fornitrici di estinguere l'obbligazione mediante il versamento del 48% degli importi risultanti dai provvedimenti di ripiano; l'integrale pagamento di tale quota determina l'estinzione dell'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente al destinatario di un obbligo amministrativo di estinguerlo mediante il pagamento di una quota ridotta e stabilisce che tale pagamento preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, l'integrale versamento della quota determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti presupposti e applicativi.
  • L'avvenuto pagamento deve risultare dagli atti del giudizio ed essere riconosciuto dall'amministrazione interessata; in presenza di tali elementi, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere accompagnata dalla compensazione integrale delle spese quando la definizione dipende da sopravvenienze normative e da modalità transattive o comunque speciali di estinzione dell'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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