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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24748/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla vicenda di un immobile sito in Pozzuoli, danneggiato dal bradisismo del 1983, poi demolito in esecuzione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente e infine espropriato con decreto successivamente annullato. La proprietaria aveva chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni e al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 15-sexies del d.l. n. 560 del 1995, come modificato dall'art. 6-bis del d.l. n. 180 del 1998. In appello la domanda era stata accolta nei confronti dello Stato e rigettata nei confronti del Comune. L'erede ricorrente ha censurato la sentenza deducendo: 1) che il soggetto obbligato al pagamento sarebbe dovuto essere il Comune o comunque che la Corte avesse errato nell'individuare lo Stato come debitore; 2) che l'indennizzo dovesse essere qualificato come debito di valore e quindi rivalutato; 3) che gli interessi dovessero decorrere dalla demolizione o comunque dall'entrata in vigore della disciplina originaria, e non dall'8 agosto 1998; 4) che le spese processuali nei confronti del Comune avrebbero dovuto essere compensate. La Presidenza del Consiglio ha proposto anche ricorso incidentale, sostenendo che il Comune fosse l'unico ente pagatore per effetto della disciplina speciale e del trasferimento dei fondi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato che l'obbligazione indennitaria non grava sul Comune ma sullo Stato, poiché le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco in materia di tutela della pubblica incolumità sono imputabili all'Amministrazione statale, essendo il sindaco in tali casi ufficiale di governo. Ha inoltre ribadito che il diritto all'indennizzo introdotto dall'art. 6-bis del d.l. n. 180 del 1998 nasce solo dalla sua entrata in vigore, senza retroagire alla demolizione o al danno originario; perciò gli interessi decorrono dall'8 agosto 1998. Ha poi confermato la natura di debito di valuta dell'indennizzo, esclusa la rivalutazione monetaria automatica. Quanto alle spese, ha ritenuto inammissibile il motivo concernente la loro compensazione, osservando che la valutazione sulle spese è rimessa al giudice di merito nei limiti del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Le spese sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca e per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 15-sexies d.l. n. 560 del 1995

    la norma, nella formulazione originaria, prevedeva la sola corresponsione dell'indennità di espropriazione per i fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità; l'obbligo indennitario non era ancora esteso al subìto detrimento dei proprietari rimasti tali delle aree di sedime

  • art. 6-bis d.l. n. 180 del 1998

    ha introdotto l'indennizzo anche per il subìto detrimento e, in mancanza di espressa retroattività, opera dalla sua entrata in vigore, fissata all'8 agosto 1998

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per dedurre la violazione del contraddittorio, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    in assenza di espressa retroattività, la nuova previsione indennitaria si applica solo dal momento della sua entrata in vigore

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel motivo principale in tema di interpretazione della disciplina speciale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la natura risarcitoria e il diritto a ristoro integrale, ma la Corte esclude che l'indennizzo abbia tale funzione

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la decorrenza degli interessi e la funzione compensativa, ma la Corte non lo ritiene applicabile come per i debiti di valore

  • art. 92 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulle spese è limitato alla violazione del principio secondo cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando la compensazione nella discrezionalità del giudice di merito

Massime di principio

  • Quando il sindaco emette un'ordinanza contingibile e urgente per ragioni di pubblica incolumità, gli effetti economici del provvedimento sono imputabili allo Stato, poiché in tale occasione il sindaco agisce come ufficiale di governo e organo periferico dell'Amministrazione statale.
  • Se una disciplina speciale introduce un'indennità per il pregiudizio subito da proprietari danneggiati da un evento naturale e da conseguenti demolizioni lecite, l'obbligazione ha natura indennitaria e non risarcitoria: non è diretta a reintegrare integralmente il patrimonio leso, ma a riconoscere un beneficio economico solidaristico.
  • L'indennizzo di nuova introduzione, in assenza di espressa previsione di retroattività, decorre dalla data di entrata in vigore della norma che lo istituisce o lo amplia, non dal momento del fatto storico che ne costituisce il presupposto.
  • Un debito avente natura di mera indennità di legge, non assimilabile al risarcimento del danno o all'indennità di espropriazione, non comporta automaticamente rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo; gli interessi seguono il momento di insorgenza del diritto così come fissato dalla legge.
  • Il giudizio di legittimità sulle spese processuali non consente di sindacare la scelta di compensarle, salvo che esse siano poste, anche solo in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo altrimenti la compensazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteProprietàResponsabilità della PA
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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