Sentenza n. 13507/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 18 novembre 2025, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in data 18 novembre 2025, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 3) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 “Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 4) del decreto dipartimentale n. 940 del 26 febbraio 2025 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale; 5) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 6) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”, unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 7) dell'art. 1 comma 1, lettera “b” e Allegato “A” comma 12, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166; 8) dell'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 9) del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale del 2 dicembre 2025 n. 4489; 10) della scheda medica e verbale n. 210 del 18 novembre 2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente per “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM) 29,4%” e “Ipertensione arteriosa” – Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b e Allegato “A” comma 12; 11) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 12) del D.M. 238 del 14 novembre 2018 ed art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario” che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 13) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 14) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 15) del D.M. 5 febbraio 2002 e anche specificatamente la Tabella “A” dello stesso Decreto; 16) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.F.; 17) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell'allegato “A”; 18) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 19) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 20) ove occorre e possa, della graduatoria del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e della graduatoria pubblicata nel bollettino Ufficiale n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche; 21) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura speciale di reclutamento per non idoneità fisica, fondata sull'alterazione della composizione corporea e sull'ipertensione arteriosa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medica, il conseguente decreto di esclusione e gli atti presupposti della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco. Ha dedotto la falsa applicazione del decreto ministeriale 4 novembre 2019, n. 166, dell'art. 9 della lex specialis e delle ulteriori disposizioni sui requisiti di idoneità fisica; la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 3 del d.P.R. n. 207/2015 e dell'art. 97 Cost.; il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'erroneità dei presupposti, la disparità di trattamento, l'ingiustizia manifesta, l'arbitrarietà e l'irrazionalità dell'azione amministrativa. In particolare, ha contestato l'attendibilità delle misurazioni effettuate in sede concorsuale, ha prodotto documentazione medica a sostegno della propria idoneità, ha evidenziato una presunta contraddittorietà con precedenti visite svolte durante l'attività di vigile volontario e ha chiesto una verificazione, nonché in subordine l'ammissione con riserva e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi alla luce degli esiti della verificazione disposta nel corso del giudizio. Il verificatore ha riscontrato una massa grassa pari al 29,3%, sostanzialmente coincidente con il valore del 29,4% rilevato dalla commissione medica, e ha accertato, mediante tre misurazioni effettuate in tempi diversi dopo congrue pause di riposo, valori medi di pressione arteriosa sistolica pari a 184 mmHg, diastolica pari a 96 mmHg e frequenza cardiaca pari a 101 bpm, confermando lo stato ipertensivo e tachicardico. Il giudice ha quindi ritenuto confermate entrambe le cause di inidoneità previste dalla disciplina applicabile e corretta l'esclusione dalla procedura. Le contestazioni del ricorrente alla verificazione sono state giudicate generiche e non supportate da elementi puntuali e attendibili idonei a mettere in dubbio gli accertamenti svolti. Le spese processuali sono state compensate, mentre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica o per equivalente, ma la domanda non è stata accolta in conseguenza del rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 1, lett. b), e Allegato A, comma 12, d.m. 4 novembre 2019, n. 166
Prevede i requisiti di idoneità fisica rilevanti nel caso concreto, riferiti all'alterazione dei parametri di composizione corporea e all'ipertensione arteriosa.
art. 9 d.m. 14 novembre 2018, n. 238
Disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella procedura speciale e collega il giudizio di non idoneità all'esclusione dalla procedura.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È stato dedotto con riferimento al difetto di motivazione del giudizio di non idoneità e dell'esclusione, ma il motivo è stato ritenuto infondato alla luce della conferma tecnica degli accertamenti.
art. 97 Cost.
È stato invocato in relazione ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, senza che il giudice ravvisasse violazioni nell'operato amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando una commissione medica concorsuale dichiara la non idoneità fisica di un candidato e una verificazione giudiziale, svolta mediante ulteriori accertamenti, conferma le medesime condizioni ostative, la contestazione dell'esclusione non può essere accolta in assenza di elementi tecnici puntuali e attendibili idonei a mettere in dubbio gli esiti della verificazione.
- La convergenza tra le misurazioni effettuate dalla commissione concorsuale e quelle eseguite in sede di verificazione è sufficiente a escludere, in mancanza di specifiche contestazioni tecniche, che il giudizio di non idoneità si fondi su errori di misurazione o su erronei presupposti.
- Contestazioni meramente generiche agli esiti di una verificazione non assolvono l'onere di fornire elementi concreti e attendibili per confutare gli accertamenti tecnici posti a fondamento del giudizio di non idoneità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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