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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41683/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia trae origine da una lunga vicenda ereditaria e divisoria relativa a più masse patrimoniali familiari. In particolare, dopo precedenti giudizi di divisione dell'eredità di un de cuius e di altri beni in comunione, definiti in appello e poi in cassazione con rigetto dei ricorsi, uno dei partecipanti alla comunione ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di Cassazione n. 9282/2018. Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza di legittimità avesse erroneamente presupposto: a) la sua qualità di compossessore dei beni rustici e urbani e la conseguente non spettanza, o riduzione, dei frutti; b) che fosse pacifico il possesso comune dei beni, mentre egli assumeva di non aver mai posseduto o detenuto i beni e di non essere stato mai chiamato a rendere conto; c) che la riduzione dei frutti riconosciuti fosse giustificata dalla qualificazione dell'atto del 29 aprile 1950 come divisione parziale con attribuzione esclusiva di alcuni immobili a una sola condividente. Il ricorrente ha quindi sostenuto che tale asserito errore percettivo avrebbe inciso direttamente sulla pronuncia di cassazione, imponendone la revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il dedotto errore di fatto non riguardava un punto decisivo della sentenza di legittimità, perché la precedente decisione si era limitata a giudicare inammissibili o infondate le censure proposte contro la sentenza d'appello, senza fondare la propria statuizione su una percezione erronea di fatti storici autonomamente decisivi. Inoltre, la Corte ha ribadito che l'errore revocatorio è configurabile solo se il fatto erroneamente percepito costituisce la premessa esclusiva e necessaria della decisione, e solo quando incida sulla sentenza di legittimità in modo autonomo. Poiché nel caso concreto il presunto errore investiva, semmai, la motivazione e gli apprezzamenti di merito della Corte d'appello, il vizio non poteva essere fatto valere con revocazione della sentenza di Cassazione, ma semmai con gli ordinari mezzi di impugnazione contro la decisione di merito. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio è ammissibile solo se la svista materiale o l'erronea percezione sia decisiva e costituisca la premessa esclusiva della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato formalmente per denunciare la violazione di legge, ma la Corte ha osservato che le doglianze tendevano in realtà a rivalutare il merito e l'interpretazione del giudicato.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ha richiamato la norma per ribadire che l'interpretazione del contratto va censurata per violazione dei canoni legali, non per ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e riferibili al provvedimento impugnato; non sono ammissibili censure costruite prevalentemente su trascrizioni o rinvii ad atti del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.

  • art. 86 c.p.c.

    Il ricorrente era difeso in proprio, in qualità di avvocato che si è costituito personalmente.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la svista abbia carattere decisivo: il fatto erroneamente percepito deve costituire la premessa logica necessaria e esclusiva della decisione impugnata, sì che, se correttamente percepito, la decisione sarebbe stata diversa.
  • La revocazione della sentenza di Cassazione è ammissibile soltanto per errori di fatto interni al giudizio di legittimità; se l'asserito errore riguarda invece fatti o documenti valutati dal giudice di merito, il vizio non può essere fatto valere con revocazione della pronuncia di legittimità.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, soprattutto quando le censure mirano a contestare l'interpretazione di un accordo o il risultato delle operazioni divisionali compiute dal giudice di merito.
  • Il requisito di specificità del ricorso per cassazione esige che i motivi siano direttamente riferiti alla sentenza impugnata; il rinvio a generiche allegazioni di merito o a documenti del fascicolo, senza una chiara critica alla ratio decidendi, comporta inammissibilità.
  • Quando la Corte di cassazione qualifica un atto negoziale come divisione transattiva o come accordo con effetti reali, il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici, non alla sostituzione della propria ricostruzione a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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