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Sentenza

Sentenza n. 15836/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento del 13 gennaio 2025, con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha respinto la richiesta del ricorrente di visto di ingresso per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202506166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca il 13 gennaio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Firenze il nulla osta al lavoro subordinato e aveva presentato domanda di visto al Consolato Generale d’Italia a Casablanca. Il visto era stato negato perché il nulla osta non risultava rilasciato dallo Sportello Unico competente; la relazione dell’Amministrazione ha precisato che il nulla osta non era presente nel sistema informatico L-VIS e che la visibilità delle informazioni degli Sportelli Unici da parte delle sedi diplomatiche è parziale. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dell’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto.

La decisione

Il ricorso è accolto e il diniego è annullato per violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990: non risultava comunicato il preavviso di rigetto e tale disposizione era applicabile ratione temporis, poiché il procedimento si era concluso il 13 gennaio 2025, prima dell’entrata in vigore, il 5 febbraio 2025, della modifica che ha escluso il preavviso per i procedimenti relativi ai visti. È stato escluso che il vizio fosse non annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, trattandosi di potere discrezionale; inoltre, la mancata visibilità del nulla osta nel sistema informatico era astrattamente superabile mediante il doveroso coordinamento tra amministrazioni. Le ulteriori censure sono assorbite: la sede diplomatica dovrà rivalutare i requisiti per il visto nel rispetto del contraddittorio procedimentale e considerando quanto dedotto dall’interessato. Ministero condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Tale circostanza induce a ravvisare la fondatezza del motivo di ricorso incentrato sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

    Il preavviso di rigetto si applicava al procedimento di rilascio del visto conclusosi il 13 gennaio 2025; la sua omissione ha determinato l’illegittimità del diniego.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    Dalla normativa ora riportata si desume che l’innovazione legislativa di cui si discute è entrata in vigore il 5 febbraio 2025 e, dunque, non trova applicazione al procedimento oggetto del presente giudizio, conclusosi antecedentemente a tale data.

    L’esclusione dell’applicabilità dell’art. 10-bis ai procedimenti relativi ai visti opera, secondo il regime intertemporale esaminato, dal 5 febbraio 2025 e non si applica ai procedimenti conclusi prima di tale data.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    Il secondo comma del citato art. 1 del d.l. n. 145 del 2024 detta il regime intertemporale della menzionata disposizione, stabilendo che essa si applica «dalla data di decorrenza delle disposizioni per l’anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023».

    La norma stabilisce la decorrenza temporale della modifica che esclude il preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti; la decorrenza è individuata, per il 2025, nel 5 febbraio.

  • art. 8 d.P.C.m. 27 settembre 2023

    La data di decorrenza per l’anno 2025 del d.P.C.m. 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi) è individuata dall’art. 8 del medesimo, il quale dispone che «i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno».

    La disciplina del decreto flussi individua nel 5 febbraio 2025 la prima data di decorrenza rilevante per l’applicazione della nuova esclusione del preavviso di rigetto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non può operare, d’altra parte, il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, trattandosi di un potere di natura discrezionale, considerato anche che, come già rilevato dalla giurisprudenza della Sezione, la non visibilità del nulla osta sul sistema informatico è situazione astrattamente superabile con un doveroso coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte (cfr. TAR Lazio, Sez. Quinta Quater, n. 13420/2026).

    La non annullabilità per omessa comunicazione procedimentale non opera quando il potere esercitato è discrezionale e il presupposto ostativo rilevato dall’amministrazione può essere superato tramite coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.

Massime di principio

  • La modifica normativa che esclude l’applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 ai procedimenti relativi ai visti di ingresso si applica dalla decorrenza prevista per il 2025 dal regime intertemporale; non si estende ai procedimenti conclusi prima del 5 febbraio 2025.
  • Nel procedimento di rilascio del visto soggetto ratione temporis all’art. 10-bis l. 241/1990, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto vizia il diniego se l’amministrazione non prova di averla effettuata.
  • L’omissione del preavviso di rigetto non è neutralizzata dal meccanismo di non annullabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando il potere esercitato ha natura discrezionale e l’ostacolo informatico rilevato dall’amministrazione è astrattamente superabile mediante coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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