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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27497/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello sostenendo, in primo luogo, il travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni del curatore fallimentare e alla ricostruzione temporale della crisi della Lantero s.r.l., deducendo che i versamenti alla Golfmarc s.r.l. erano parte di una strategia imprenditoriale coerente e giustificata dai bilanci positivi fino al 2010 e pertanto non distrattivi. In secondo luogo hanno censurato la valutazione dell'art. 2634 c.c., sostenendo che le erogazioni erano giustificate come vantaggi compensativi nell'ambito di rapporti infragruppo (contratti che prevedevano contributi forfettari o parametrati) e che non sussisteva intenzionalità depauperante né mancanza di prevedibilità dei benefici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che le due decisioni di merito hanno accertato, con doppia conforme, la distrazione di 8.999.600 euro dalla Lantero alla Golfmarc tra il 2007 e il 2012 tramite tre contratti. Ha ritenuto provata la commistione di interessi e il controllo incrociato esercitato da Veronesi sulle società coinvolte, l'assenza di una formale regolazione tipo cash-pooling e la mancanza di dimostrazione di un saldo finale positivo o di vantaggi compensativi concretamente prevedibili e di valore equivalente al sacrificio della Lantero. Per tali motivi la difesa non ha dimostrato l'esimente prevista dall'art. 2634 c.c. e le operazioni sono state ritenute contributive del dissesto e del successivo fallimento. I ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati (anche alle spese).

Norme richiamate

  • r.d. n. 267/1942, art. 223, comma 1

    art. 223, comma 1, r.d. n. 267/1942

    Norma centrale per la bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte ha ritenuto integrata dalla distrazione di risorse dalla società fallita verso altra società collegata, soprattutto in presenza di crisi finanziaria della societa che ha ceduto le risorse.

  • r.d. n. 267/1942, art. 223, comma 2

    art. 223, comma 2, r.d. n. 267/1942

    Richiamata nei motivi e nelle valutazioni sulla rilevanza soggettiva e sull'intenzionalità depauperante; la Corte ha valutato che non sussistevano le condizioni per escludere il carattere distrattivo.

  • cod. civ., art. 2634

    Norma che disciplina le operazioni con parti correlate e i vantaggi compensativi intragruppo: la Corte ha chiarito che per escludere carattere distrattivo occorre dimostrare saldo finale positivo e la concreta e fondata prevedibilita di vantaggi compensativi di valore almeno equivalente al sacrificio.

  • cod. proc. pen., art. 606

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sulle impugnazioni in Cassazione: la Corte ha ricordato i limiti della censura per travisamento della prova e violazione di legge, richiedendo specifiche allegazioni e che il travisamento sia evidente o che il dato probatorio sia stato introdotto solo in grado di appello.

  • cod. proc. pen., art. 546

    art. 546, lett. e), n. 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla censura sul travisamento delle dichiarazioni del curatore; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano soddisfatto i requisiti per la censura ai fini della Cassazione.

  • cod. pen., artt. 40 e 43

    Citati dagli appellanti in tema di prevedibilita e intenzionalita; la Corte ha valutato la prevedibilita dei vantaggi e l'elemento soggettivo alla luce del complesso probatorio e della situazione di dissesto.

  • legge fallimentare, art. 216 (ultima comma)

    art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Norma richiamata rispetto alle pene accessorie applicate; la Corte ha confermato la misura delle pene accessorie nella durata indicata.

Massime di principio

  • Per far valere la legittimità di trasferimenti infragruppo è necessario documentare formalmente i rapporti economici (es. contratti di cash-pooling, regolamenti dei saldi) e dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni nel concreto interesse della societa apparentemente 'depredata'.
  • La mera speranza o aspettativa di benefici compensativi non è sufficiente: i vantaggi devono essere fondatamente prevedibili su elementi certi e di valore almeno equivalente al sacrificio economico subito dalla societa che trasferisce risorse.
  • In presenza di controllo incrociato o commistione di interessi, e soprattutto quando la societa cedente è in evidente difficoltà finanziaria, i trasferimenti verso altre societa del gruppo sono scrutinati con rigore e possono integrare bancarotta fraudolenta se mancanti di contropartita reale.
  • In Cassazione il travisamento della prova è sindacabile solo entro limiti ristretti: occorre specificare il dato probatorio travisato e dimostrare che esso o non era valutato in primo grado o che entrambi i giudici di merito lo hanno manifestamente interpretato in modo incompatibile con il materiale processuale.
  • Per la difesa è strategico provare un exit plan, valutazioni economiche documentate (calcolo dei costi e ricavi attesi), delibere societarie formali e la concreta prevedibilita degli effetti positivi sugli asset della societa che ha sostenuto i pagamenti.

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