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Sentenza

Sentenza n. 3741/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9475, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso al giudice amministrativo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto il loro appello contro la sentenza del TAR Emilia-Romagna, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro tre decreti presidenziali di reiezione di ricorsi straordinari relativi all'annullamento, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune nell'ambito di domande di concessione edilizia in sanatoria. È stato dedotto l'errore di fatto revocatorio ex art. 106, comma 1, c.p.a. e art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe percepito il contenuto degli atti processuali e avrebbe omesso di esaminare la censura di illogicità dell'operato della Soprintendenza. In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che non fosse stata considerata la circostanza secondo cui la stessa Soprintendenza, quale componente della Commissione qualità urbana del Comune, avrebbe precedentemente espresso parere favorevole sulla richiesta di condono edilizio. Secondo i ricorrenti, la corretta percezione di tale fatto avrebbe imposto una diversa decisione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del Ministero della cultura delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori. Il giudice ha ricordato che l'errore di fatto revocatorio richiede che la sentenza sia l'effetto di una falsa percezione o dell'omessa percezione di un fatto risultante dagli atti, non controverso, e che tra l'errore e la decisione sussista un nesso necessario di carattere logico-giuridico, tale che, senza l'errore, la decisione avrebbe dovuto essere diversa. Anche l'omessa pronuncia su un motivo può integrare errore revocatorio, ma solo quando derivi dalla convinzione erronea che il motivo non sia stato proposto. Nel caso concreto, l'omesso esame della censura relativa all'illogicità dell'operato della Soprintendenza non dipendeva dalla mancata percezione dell'esistenza o del contenuto del motivo, bensì dalla pregiudiziale declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività. Poiché il giudice aveva ritenuto che la controversia giurisdizionale avesse il medesimo oggetto dei ricorsi straordinari già definiti, non era tenuto a esaminare il merito delle censure. La definizione in rito preclude infatti l'esame del merito e l'omessa valutazione dei relativi motivi non costituisce errore revocatorio.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo i casi di revocazione previsti dal codice di procedura civile.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare

    L'errore revocatorio richiede una falsa o mancata percezione di un fatto processuale non controverso, risultante dagli atti, e un nesso necessario di carattere logico-giuridico tra l'errore e la decisione.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Esprime il principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale, precludendo la proposizione in sede giudiziale di questioni già definite con il ricorso straordinario.

  • art. 48 c.p.a.

    Richiamato indirettamente quale disposizione coerente con il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.

  • artt. 8, 10, commi 1 e 3, e 15 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Disposizioni richiamate dal giudice di primo grado a fondamento della declaratoria di inammissibilità per violazione del principio di alternatività.

  • art. 32 legge n. 47/1985

    Richiamato quale base normativa delle domande di concessione edilizia in sanatoria cui si riferiva l'autorizzazione paesaggistica annullata dalla Soprintendenza.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio sussiste soltanto quando la decisione sia fondata sulla falsa supposizione dell'esistenza di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti, oppure sull'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso oggetto di pronuncia.
  • Ai fini della revocazione, tra il fatto erroneamente percepito o non percepito e la decisione deve sussistere un nesso necessario di carattere logico-giuridico: non è sufficiente dimostrare che il giudice avrebbe potuto decidere diversamente, occorrendo che, eliminato l'errore, la decisione avrebbe dovuto necessariamente essere diversa.
  • L'omessa pronuncia su un motivo può integrare errore di fatto revocatorio solo quando l'omissione derivi dall'erronea convinzione del giudice circa l'inesistenza del motivo negli atti processuali; non ricorre invece l'errore revocatorio quando il motivo non sia stato esaminato perché il giudizio è stato definito con una pronuncia pregiudiziale di rito.
  • La declaratoria di inammissibilità della domanda o del gravame preclude l'esame del merito; pertanto, la mancata valutazione delle censure sostanziali conseguente alla definizione in rito non costituisce, di per sé, errore di fatto revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoAutorizzazione paesaggistica
RamiProcesso amministrativoBeni culturali e paesaggio
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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