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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26530/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 702-bis c.p.c. presentata contro il decreto che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e sosteneva che il rinvio al processo speciale per onorari d'avvocato comportava la possibilità di iscrivere il ricorso nel ruolo generale degli affari civili (anche in base a note del Ministero della Giustizia del 2003 e del 2020) e dunque di usare modalità diverse rispetto a quelle del rito penale; aveva impugnato l'ordinanza ritenendo illegittimo il requisito di deposito secondo le forme previste per le impugnazioni penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo. Ha confermato che, pur sussistendo un rinvio alle disposizioni sul processo speciale per onorari e ai rimandi agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., l'opposizione contro il decreto che rigetta o revoca l'ammissione al gratuito patrocinio mantiene carattere accessorio rispetto al processo penale e, per le fasi non espressamente disciplinate dal d.P.R. 115/2002, si applicano le regole del procedimento penale. Ne deriva che le modalità di proposizione dell'impugnazione sono quelle previste dagli artt. 568 e ss. e dagli artt. 581-583 c.p.p.: atto scritto con specifici requisiti da depositarsi presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento o inviato con telegramma/raccomandata. L'opposizione era stata presentata mediante deposito telematico presso la cancelleria della Sezione Civile e risaliva al 2018, quindi anteriore alla deroga che introdusse il deposito telematico per l'emergenza COVID-19; perciò l'ordinanza impugnata ha correttamente dichiarato l'inammissibilità. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99

    Il comma rinvia al processo 'speciale' per gli onorari di avvocato; però il rinvio va inteso come richiamo solo delle disposizioni compatibili con la natura accessoria dell'opposizione relativa al patrocinio a spese dello Stato, sicché per le fasi non disciplinate si applicano le regole del processo penale principale

  • artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ.

    Regole del rito sommario di cognizione civile richiamate dalla normativa sui compensi; molte disposizioni sono però incompatibili con il procedimento di cui al d.P.R. 115/2002 e quindi vanno applicate solo se compatibili

  • d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, artt. 14 e 15

    Tipizzazione dei procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari e richiamo al rito di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.; non elimina il criterio di compatibilità con le regole del d.P.R. 115/2002

  • artt. 568 e ss., art. 581, 582, 583 cod. proc. pen.

    Dettano le modalità dell'impugnazione in ambito penale: l'opposizione dev'essere in forma scritta con specifici contenuti e va depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento o spedita mediante telegramma o raccomandata; tali modalità sono tassative e, prima delle deroghe emergenziali, la trasmissione tramite PEC non è prevista

  • decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 24 (convertito poi)

    Introduse una deroga temporanea che consentì il deposito telematico degli atti di impugnazione durante l'emergenza COVID-19; non si applica retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'imposizione di un versamento alla Cassa delle Ammende a carico di chi ha determinato l'inammissibilità per colpa; la Corte l'ha applicato per disporre il pagamento di Euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per i principi che regolano l'onere nelle ipotesi di condanna alla Cassa delle Ammende e per il giudizio sulla colpa del ricorrente

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, pur facendo richiamo a norme del processo civile speciale, conserva carattere accessorio rispetto al processo penale: per le fasi non disciplinate dal d.P.R. 115/2002 si applicano le regole del procedimento penale.
  • Le modalità di proposizione dell'impugnazione sono tassative: atto scritto con i contenuti previsti dagli artt. 581 e segg. c.p.p., da depositarsi presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento o inviato con telegramma/raccomandata; l'uso della PEC non era previsto prima della deroga emergenziale del 2020.
  • Il richiamo agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. va interpretato in termini di compatibilità: soltanto le disposizioni civili non incompatibili con la natura del procedimento penale possono trovare applicazione.
  • Presentare l'opposizione con modalità non conformi espone al rischio di inammissibilità del ricorso e alle relative condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle Ammende).
  • Prima di procedere in situazioni analoghe è necessario verificare la normativa vigente al momento del deposito (in particolare eventuali misure emergenziali o modifiche legislative che autorizzano il deposito telematico) e rispettare le forme previste dal codice di rito competente.
  • Se la controversia riguarda il diritto alla difesa gratuita, è opportuno considerare l'accessorietà rispetto al processo penale e la prevalenza delle garanzie procedurali del rito penale; per questioni complesse è consigliabile avvalersi di un difensore esperto per evitare vizi formali

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