Sentenza n. 8317/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza n. 170/2025 pubblicata in data 4/2/2025 emessa dal Tribunale ordinario di Tivoli, Sez. Lavoro, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 170/2025 del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi il 9 giugno 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto del ricorrente a usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici indicati, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse accertato l'inadempimento e ordinata l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto verificati i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Considerato l'allegato inadempimento e l'assenza di prova, da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecuzione, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare previa richiesta del ricorrente entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato il commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, commi 121-124, legge 13 luglio 2015, n. 107
È la base normativa del diritto alla Carta docente già accertato con efficacia di giudicato dal Tribunale ordinario.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
È richiamato nel titolo posto in esecuzione quale fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a chiarire le attività compiute; la mancata produzione di chiarimenti può concorrere a fondare l'accoglimento della domanda.
- In sede di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendosi il giudice limitare ad assicurarne l'effettiva esecuzione.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del creditore, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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