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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-654/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 gennaio 2026. — M.M. contro Ministero dell’Istruzione e del Merito. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Ravenna. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Indennità sotto forma di carta elettronica concessa per sostenere la formazione continua dei docenti e migliorarne le competenze professionali – Concessione riservata ai docenti assunti a tempo indeterminato – Discriminazione nei confronti dei docenti assunti a tempo determinato – Giurisprudenza nazionale che esclude la concessione a posteriori del vantaggio di cui trattasi ai docenti interessati qualora questi ultimi non facciano più parte del sistema scolastico – Sostituzione, a determinate condizioni, di un diritto al risarcimento del danno subito. — Causa C-654/24

Giurisprudenza europea62024CJ0654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte si pronuncia sulla disciplina italiana della carta elettronica da 500 euro annui destinata alla formazione dei docenti, negata ai lavoratori a tempo determinato. Conferma che la clausola 4 dell’accordo quadro tutela il lavoratore a tempo determinato contro la disparità di trattamento, ma precisa che le condizioni elaborate dalla giurisprudenza nazionale per la concessione a posteriori o per il risarcimento non sono incompatibili con il diritto dell’Unione se si applicano anche ai docenti a tempo indeterminato e se il rimedio risarcitorio resta effettivo ed equivalente. La Corte, quindi, non impone automaticamente il pagamento in denaro dell’importo nominale della carta a chi non fa più parte del sistema scolastico.

Carta elettronica per la formazione dei docenti: la Corte chiarisce se, per gli ex docenti a tempo determinato, la concessione a posteriori o il risarcimento possano essere subordinati a condizioni specifiche senza violare la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

La questione giuridica

Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, letta anche alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una giurisprudenza nazionale che, per l’ex docente a tempo determinato indebitamente escluso dalla carta elettronica da 500 euro annui, subordina la concessione a posteriori del beneficio al fatto che l’interessato sia ancora inserito nel sistema scolastico e, in mancanza, consente solo un’azione risarcitoria soggetta a condizioni specifiche; in particolare, se tali limitazioni siano compatibili con il diritto dell’Unione quando si applicano anche agli ex docenti a tempo indeterminato e rispettano equivalenza ed effettività.

Principio di diritto

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non osta, di per sé, a una giurisprudenza nazionale che per l’ex docente a tempo determinato escluda la concessione a posteriori della carta elettronica una volta cessata l’appartenenza al sistema scolastico e rinvii al risarcimento del danno, purché le medesime condizioni si applichino anche agli ex docenti a tempo indeterminato e le modalità processuali del rimedio risarcitorio rispettino i principi di equivalenza ed effettività; in tal caso, le condizioni probatorie sul danno e la possibile liquidazione non equivalente al valore nominale non violano automaticamente il diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausole 2, 3 e 4
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Carta elettronica per i docenti a tempo determinato e condizioni per la tutela a posteriori

La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale ordinario di Ravenna, interpreta la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, anche alla luce dell’articolo 47 della Carta. La controversia riguarda l’esclusione di un’ex docente a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica annuale di 500 euro destinata a sostenere la formazione continua dei docenti.

Fatti e procedimento principale

M.M. aveva lavorato come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 e non aveva ottenuto la carta elettronica prevista dalla legge n. 107/2015. Ha quindi chiesto al giudice nazionale, in via principale, la messa a disposizione dell’indennità tramite la carta e, in subordine, il pagamento di 2000 euro complessivi.

Il giudice del rinvio rileva che la carta:

  • è destinata all’acquisto di beni e servizi utili alla formazione e all’aggiornamento professionale;
  • era inizialmente riservata ai docenti a tempo indeterminato;
  • è stata ritenuta incompatibile con la clausola 4 dall’ordinanza della Corte del 18 maggio 2022, C‑450/21, Ministero dell’istruzione (Carta elettronica).

Tuttavia, la successiva giurisprudenza della Corte suprema di cassazione italiana ha limitato la tutela, prevedendo che:

  • la concessione a posteriori della carta spetta solo se il docente è ancora inserito nel sistema scolastico;
  • se il docente è "uscito dal sistema scolastico", la carta non può più essere concessa retroattivamente;
  • resta soltanto un’azione di risarcimento del danno, soggetta a condizioni sostanziali e processuali aggiuntive.

Questione pregiudiziale

Il Tribunale di Ravenna chiede in sostanza se tali limitazioni siano compatibili con la clausola 4 dell’accordo quadro e con il diritto a un ricorso effettivo, cioè se l’ex docente a tempo determinato debba poter ottenere automaticamente il pagamento delle somme corrispondenti alla carta, senza ulteriori oneri probatori o condizioni, anche quando non è più in servizio.

Ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal governo italiano. Osserva che la questione è pertinente alla controversia, è sufficientemente chiara e non è ipotetica, poiché riguarda periodi in cui M.M. era effettivamente lavoratrice a tempo determinato. Il fatto che, al momento del ricorso, non fosse più in servizio è irrilevante, perché la discriminazione lamentata concerne i periodi di impiego già svolti in tale qualità.

Ragionamento della Corte sulla clausola 4

La Corte ricorda anzitutto che la propria ordinanza C‑450/21 aveva già stabilito che la normativa italiana che riservava la carta ai soli docenti di ruolo era contraria alla clausola 4 dell’accordo quadro.

Quanto alle condizioni introdotte dalla giurisprudenza nazionale successiva, la Corte distingue due profili:

  1. profilo discriminatorio: occorre verificare se tali condizioni si applichino soltanto agli ex docenti a tempo determinato e non anche agli ex docenti a tempo indeterminato; in tal caso vi sarebbe una disparità di trattamento vietata dalla clausola 4;
  2. profilo dell’effettività della tutela: anche in assenza di discriminazione diretta, le condizioni non devono compromettere l’effetto utile del diritto dell’Unione né il diritto a un ricorso effettivo.

La Corte afferma che:

  • la carta elettronica rientra nelle "condizioni di impiego";
  • una disparità vietata dalla clausola 4 esiste solo se il diverso trattamento dipende dalla durata determinata del rapporto e non da un diverso criterio oggettivo;
  • spetta al giudice nazionale verificare se le condizioni siano applicate anche agli ex docenti a tempo indeterminato che si trovino nella stessa situazione.

Sistema di riferimento e tutela a posteriori

La Corte precisa che, se le condizioni valgono per entrambi i gruppi di ex docenti, esse fanno parte del sistema di riferimento nazionale e non violano, di per sé, l’effetto utile della clausola 4. In questa ipotesi:

  • ai docenti a tempo determinato deve essere riconosciuto un trattamento identico a quello riservato ai docenti a tempo indeterminato;
  • la concessione a posteriori della carta può restare subordinata al fatto che il docente sia ancora nel sistema scolastico;
  • per chi non lo è più, può essere previsto soltanto il risarcimento del danno subito.

Risarcimento del danno e articolo 47 della Carta

La Corte chiarisce che il diritto al risarcimento, quando costituisce parte integrante del sistema di riferimento, deve anch’esso rispettare il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 47 della Carta e i principi di equivalenza ed effettività.

In concreto, ciò significa che il giudice nazionale deve verificare che il docente disponga di un rimedio reale e non eccessivamente difficile da esercitare, anche sotto il profilo probatorio. La Corte aggiunge però che non è di per sé contrario al principio di effettività richiedere all’interessato:

  • di allegare e provare un danno specifico, diverso dalla sola perdita dei 500 euro annui;
  • di accettare un risarcimento inferiore al valore nominale della carta, se il danno effettivo è minore.

Dispositivo

La Corte conclude che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro non osta a una giurisprudenza nazionale che:

  • subordina la concessione a posteriori della carta elettronica al permanere del docente nel sistema scolastico;
  • consente, in alternativa, un’azione risarcitoria soggetta a condizioni specifiche, a condizione che tali condizioni si applichino anche ai docenti a tempo indeterminato e che il rimedio risarcitorio rispetti i principi di equivalenza ed effettività.

Principio affermato

La pronuncia chiarisce che la tutela del docente a tempo determinato non implica automaticamente la concessione in denaro dell’importo nominale della carta, ma impone un trattamento non meno favorevole rispetto ai docenti a tempo indeterminato e un accesso effettivo al rimedio previsto dall’ordinamento nazionale, senza ostacoli procedurali sproporzionati.

Come è indicizzato

Materielavoro a tempo determinatonon discriminazionediritto della formazione dei docentitutela giurisdizionale effettiva

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