Sentenza del 13/02/2017 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Intimazione di pagamento - Contribuente - Istanza ex legge 228/2012 - Concessionario - Mancata risposta - Decorrenza termine - Effetti - Annullamento e discarico - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato stabilito che, decorso inutilmente il termine di 220 giorni senza che il concessionario abbia trasmesso la comunicazione prevista dall’art. 1, comma 539, le partite oggetto dell’istanza devono considerarsi annullate di diritto e automaticamente discaricate dai relativi ruoli. L’agente della riscossione decade quindi dalla pretesa relativa a tali partite.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la permanenza della pretesa e delle misure di riscossione, sostenendo che il concessionario non avesse risposto, né positivamente né negativamente, all’istanza presentata ai sensi dell’art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012. La questione riguardava gli effetti del mancato invio della comunicazione prevista dal comma 539 e della decorrenza del termine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore.
Norme richiamate
Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537
Individua le partite iscritte a ruolo alle quali si applica la procedura di sospensione e verifica attivata dalla dichiarazione del debitore.
Legge n. 228/2012, art. 1, comma 538
Consente al contribuente di presentare al concessionario una dichiarazione o istanza per segnalare cause che impediscono la riscossione delle somme.
Legge n. 228/2012, art. 1, comma 539
Impone al concessionario di comunicare l’esito della procedura, positivamente o negativamente, entro i termini previsti.
Legge n. 228/2012, art. 1, comma 540
In caso di mancato invio, da parte del concessionario, della comunicazione prevista dal comma 539, decorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e devono ritenersi automaticamente discaricate dai relativi ruoli.
Il mancato riscontro entro 220 giorni produce un effetto decadenziale automatico: le partite sono annullate di diritto e discaricate, senza necessità di un ulteriore provvedimento discrezionale.
Massime di principio
- Quando una procedura attribuisce al concessionario un termine per rispondere a un’istanza del contribuente e collega espressamente il silenzio a conseguenze definite, il mancato riscontro può determinare la decadenza dalla pretesa.
- Il termine di 220 giorni decorre dalla presentazione della dichiarazione o istanza al concessionario; è quindi essenziale poter dimostrare con certezza la data di presentazione e la ricezione.
- La comunicazione deve essere effettiva e completa: il semplice silenzio del concessionario, sia in senso positivo sia negativo, non impedisce l’annullamento automatico previsto dalla norma.
- L’annullamento di diritto e il discarico operano sulle specifiche partite rientranti nell’ambito della procedura, non necessariamente su ogni debito eventualmente diverso o estraneo all’istanza.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe conservare l’istanza, le ricevute di trasmissione, la documentazione allegata e verificare il decorso del termine prima di contestare la prosecuzione della riscossione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 201 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 217 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 529 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 13 feb 2017Sentenza del 13/02/2017 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Biella
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →