Cassazione Penale, Sentenza n. 26543/2024 del 05/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trani (26/10/2023) che aveva ritenuto inutilizzabili atti di indagine svolti dopo la scadenza del termine per il loro compimento e, in accoglimento del riesame proposto da Paolo Bernardi, aveva annullato il decreto del GIP (20/09/2023) che aveva disposto il sequestro preventivo dell'impianto di recupero rifiuti, dei beni aziendali, delle quote sociali e dei mezzi/macchinari. Il ricorso per cassazione censurava: (i) la riqualificazione dei reati (art. 674 c.p. vs art. 256 d.lgs. 152/2006), ritenendo errata la qualificazione del secondo come mera riqualificazione del primo; (ii) la violazione e la omessa motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 407, comma 3, c.p.p. e alla validità delle indagini per la durata di un reato permanente; (iii) la mancata motivazione sull'emersione di nuovi elementi di reità emersi con la consulenza tecnica del P.M.; (iv) la errata individuazione degli atti utilizzabili, con richiamo al regime di utilizzabilità della consulenza della persona offesa; (v) l'inammissibilità del riesame per carenza di interesse di colui che lo ha proposto in difetto di procura speciale per la società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto con riferimento all'ultimo motivo nella parte relativa ai beni di proprietà della società: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'impianto di recupero, ai beni aziendali e ai mezzi e macchinari di proprietà societaria. Per il resto il ricorso è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha inoltre chiarito che il singolo socio/persona fisica non ha interesse concreto ed attuale ad impugnare provvedimenti ablatori riguardanti beni di proprietà della società (salvo l'interesse autonomo sulle quote sociali), e quindi il riesame proposto dal Bernardi persona fisica era in gran parte privo di interesse; tuttavia le quote sociali costituiscono autonomi diritti patrimoniali rispetto ai beni societari.
Norme richiamate
art. 674 cod. pen.
Rilevato nel quadro della contestazione iniziale (molestie olfattive). La Corte non entra nel merito del confronto fattuale tra questo reato e quello di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, escludendo un sindacato di fatto in cassazione quando si tratta di vizi di motivazione non strettamente di legge.
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
Contestato come reato collegato alla gestione illecita di rifiuti; la Corte sottolinea i limiti del sindacato in cassazione sulla riqualificazione giuridica dei fatti quando le censure implicano valutazioni di fatto e motivazionali.
artt. 5 lett. a), 10, 25-undecies, comma 2, lett. b), n. 1), d.lgs. n. 231/2001
Richiamati in relazione alla responsabilità amministrativa della società; la decisione ha riguardato anche l'utilizzabilità degli atti ai fini di contestazioni amministrative, ma la Corte ha deciso soprattutto sui profili processuali di ammissibilità e interesse.
art. 335 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla presunta violazione per errata riqualificazione; la Corte ricorda che le questioni di merito e di logica motivazionale non sempre sono sindacabili in cassazione se non si configura una violazione di legge formale.
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato sul tema della utilizzabilità degli atti svolti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari; la Corte ha ritenuto che alcune doglianze attinenti alla valutazione degli elementi acquisiti escano dalla cognizione di legittimità e siano questioni di merito non risolvibili in cassazione.
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato per individuare i soggetti legittimati a proporre riesame; la Corte ha sottolineato il principio che la legittimazione deve essere accompagnata dall'interesse concreto ad impugnare.
art. 568 e art. 591 cod. proc. pen.
Ricondotti al principio che per proporre impugnazione occorre avere interesse concreto e attuale e che l'impugnazione è inammissibile se mirata alla sola esattezza teorica della decisione senza conseguenze pratiche per l'impugnante.
art. 325 cod. proc. pen. (ricorso per violazione di legge)
La Corte ricorda i limiti del ricorso per cassazione: esso può censurare la mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente per violazione di norme processuali, mentre l'illogicità manifesta della motivazione va dedotta con il diverso motivo previsto dall'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- Il socio persona fisica di una societaà di capitali non ha, di regola, interesse concreto ed attuale a impugnare provvedimenti di sequestro aventi ad oggetto beni di proprietà della società; l'interesse del socio può sussistere solo in relazione alle quote sociali, che sono diritti patrimoniali autonomi
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame trova il suo ambito di valutazione soprattutto su questioni di diritto o su mancanza assoluta di motivazione; le valutazioni di fatto e la cosiddetta manifest illogicità della motivazione sono in gran parte sottratte al sindacato di legittimità
- Gli atti di indagine eseguiti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari sono disciplinati dall'art. 407 c.p.p.; tuttavia la contestazione della loro utilizzabilità richiede una motivazione chiara sul punto e, se la censura implica questioni valutative sui fatti, può non essere decidibile in cassazione
- La distinzione tra riqualificazione del reato e nuovo fatto-reato richiede una valutazione di fatto e causale (rapporto di identità del fatto storico o rapporto di causa-effetto) che può essere difficilmente risolta in sede di legittimità quando le censure riguardino la ponderazione degli elementi probatori
- In sede di impugnazione cautelare (es. riesame) occorre valutare preliminarmente la legittimazione e l'interesse dell'impugnante: l'esercizio meramente formale del diritto di impugnare senza conseguenze pratiche per l'impugnante rende l'impugnazione inammissibile
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