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Sentenza

Sentenza n. 1126/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - della nota del Comune di Crevoladossola prot. 4140 del 13.04.23, con cui è stata rigettata l’istanza di compensazione/revisione prezzi presentata da Neocos s.r.l. in relazione al contratto di locazione finanziaria Rep. 96 del 23.07.19, avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione, il finanziamento, nonché la gestione/manutenzione ordinaria e straordinaria per 20 anni di una scuola elementare e palestra ad uso scolastico mediante riconversione del corpo di fabbrica dell’ex-palazzetto dello sport esistente in Crevoladossola località Preglia; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa le note del Comune di Crevoladossola prot. 12390 del 25.11.22 e prot. 13287 del 21.12.22; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; nonché per l’accertamento del diritto di Neocos s.r.l., nella sua qualità sopra specificata, all’adeguamento/revisione dei prezzi del contratto in questione e conseguente condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento, maggiorato di interessi moratori ex d.lvo 231/02 da dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202300376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della compensazione e revisione dei prezzi relative a un contratto di partenariato pubblico-privato per lavori di riconversione di un impianto sportivo in scuola e palestra

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il diniego comunale delle richieste di compensazione per gli aumenti dei prezzi dei materiali relativi alle lavorazioni eseguite nel 2021 e di adeguamento dei prezzi per gli anni 2022-2023. Ha sostenuto che il contratto dovesse essere qualificato come appalto pubblico di lavori, con conseguente applicazione dell’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 e degli artt. 26 e 27 del d.l. n. 50/2022, oppure, in subordine, che spettasse la revisione del corrispettivo in base agli artt. 7 e 8 del contratto e agli artt. 106, 165 e 175 del d.lgs. n. 50/2016. Sono stati dedotti violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di correttezza e buona fede e del contraddittorio procedimentale. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, l’inammissibilità per mancata impugnazione della precedente nota di diniego e, successivamente, il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del rapporto contrattuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia riguarda infatti l’applicazione di meccanismi legislativi automatici di compensazione o adeguamento dei prezzi, fondati su parametri oggettivi e su decreti o prezzari ministeriali e regionali, senza margini di discrezionalità amministrativa né valutazioni comparative di interessi pubblici e privati. L’art. 26 del d.l. n. 50/2022 impone l’adeguamento mediante l’applicazione dei prezzari regionali aggiornati; il relativo calcolo costituisce un’operazione contabile che confluisce nel SAL e non un provvedimento autoritativo. La stessa conclusione vale per il meccanismo compensativo dell’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021 e per quello previsto dall’art. 27 del d.l. n. 50/2022, trattandosi di ristori direttamente riconosciuti dalla legge in presenza dei presupposti normativi. L’impresa fa dunque valere un diritto soggettivo all’adempimento di obbligazioni contrattuali, anche se il rapporto deriva da un partenariato pubblico-privato o da una concessione. Il TAR non ha esaminato la domanda subordinata relativa alla revisione contrattuale, poiché anch’essa attiene all’esecuzione del rapporto e ricade nella giurisdizione ordinaria. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro novanta giorni dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1-septies d.l. 73/2021, conv. in l. 106/2021

    variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021

    Prevede un meccanismo legislativo straordinario di compensazione per le variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione, riconosciuto in presenza di presupposti oggettivi e quantificato secondo decreti ministeriali; la sua applicazione non implica esercizio di potere discrezionale.

  • art. 26 d.l. 50/2022, conv. in l. 91/2022

    Introduce un meccanismo obbligatorio e automatico di adeguamento dei prezzi fondato sui prezzari regionali aggiornati, senza margini di valutazione discrezionale dell’amministrazione sull’an e sul quantum.

  • art. 27 d.l. 50/2022, conv. in l. 91/2022

    Prevede una misura di adeguamento del quadro economico a favore dei concessionari che affidino lavori pubblici a terzi mediante procedure di evidenza pubblica; anche tale meccanismo è direttamente previsto dalla legge e non comporta, secondo la sentenza, esercizio di potere autoritativo.

  • art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016

    È richiamato quale base della revisione dei prezzi contrattuale, ma la relativa domanda subordinata non è stata esaminata per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • artt. 165 e 175 d.lgs. 50/2016

    Sono richiamati in relazione alla revisione e all’equilibrio economico-finanziario delle concessioni, senza esame di merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di contratti pubblici non comprende automaticamente ogni controversia sulla revisione o sull’adeguamento dei prezzi: occorre verificare l’effettivo esercizio di un potere amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia dichiarata appartenente ad altra giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Massime di principio

  • Le controversie sull’adeguamento o sulla compensazione dei prezzi nei contratti pubblici rientrano nella giurisdizione ordinaria quando il meccanismo applicabile è automatico, fondato su parametri legislativi, decreti ministeriali o prezzari regionali predeterminati, e non lascia all’amministrazione alcun margine di valutazione discrezionale sull’an o sul quantum.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di contratti pubblici non si estende a ogni controversia concernente la revisione dei prezzi: il discrimine è costituito dall’effettivo esercizio di un potere amministrativo autoritativo e discrezionale, anziché dalla mera esecuzione di obbligazioni contrattuali.
  • I meccanismi straordinari di compensazione previsti direttamente dalla legge per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione costituiscono diritti azionabili davanti al giudice ordinario quando il loro riconoscimento dipende esclusivamente dalla verifica di presupposti oggettivi e dall’applicazione di criteri di calcolo vincolanti.
  • L’applicazione di prezzari regionali aggiornati per la determinazione dell’adeguamento dei prezzi si risolve in un’operazione contabile, normalmente recepita nello stato di avanzamento dei lavori, e non nell’adozione di un provvedimento autoritativo.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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