Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20680/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente avvisi di accertamento per gli anni 2006, 2007 e 2008, ricostruendo sinteticamente maggiori redditi sulla base del possesso di imbarcazioni, autovetture e immobili. In appello la CTR aveva annullato l'accertamento per il 2006 e ridotto quello per il 2007 e 2008. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alle statuizioni relative al 2007 e 2008, articolando sei motivi: (1) contestava l'attribuzione al proprio reddito dei costi di mantenimento di un'auto intestata alla moglie, assumendo che la CTR avesse applicato retroattivamente un criterio del redditometro non vigente per gli anni in causa; (2) censurava la validità del contraddittorio endoprocedimentale svolto tramite un procuratore speciale, sostenendo che questi avesse ecceduto i poteri conferiti; (3) lamentava il mancato esame dei disinvestimenti, che avrebbero fornito la provvista per le spese contestate, soprattutto per il 2008; (4) deduceva che, per il 2008, non vi fosse lo scostamento minimo di un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato richiesto dall'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973; (5) sosteneva che lo stesso requisito dello scostamento per almeno due periodi d'imposta non ricorresse, considerando i rilievi da lui mossi sugli anni 2006 e 2008; (6) contestava, infine, l'attribuzione di ulteriori costi relativi a un altro veicolo intestato alla moglie, sostenendo che fosse stato acquistato per il trasporto della madre disabile.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretto l'impianto della CTR sul punto dell'auto intestata alla moglie e irrilevante, verso il Fisco, l'eventuale superamento dei limiti del mandato da parte del procuratore speciale, se non conosciuto dall'Amministrazione. Ha invece accolto il terzo, il quarto e il quinto motivo: ha ritenuto non adeguatamente valutati i disinvestimenti allegati dal contribuente, richiamando il principio per cui, in tema di accertamento sintetico, il contribuente deve provare la disponibilità, l'entità e la durata della provvista di natura non reddituale, mediante documentazione che renda plausibile la riferibilità delle somme alle spese contestate; per effetto di ciò, ha ritenuto da riesaminare anche il requisito dello scostamento reddituale minimo e quello della ripetizione dello scostamento su più periodi d'imposta. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Veneto anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Per l'accertamento sintetico, nella versione applicabile ratione temporis, è richiesto lo scostamento minimo tra reddito dichiarato e reddito ricostruito e, per certe annualità, la ricorrenza del requisito su più periodi d'imposta; il contribuente può contrastare la pretesa provando la disponibilità di provvista non reddituale e la sua plausibilità rispetto alle spese contestate.

  • d.m. 10.9.1992

    I beni e servizi, tra cui gli autoveicoli, si considerano nella disponibilità della persona fisica che sopporta in tutto o in parte i relativi costi.

  • d.m. 24.12.2012

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'asserita retroattività di un criterio poi ritenuto non decisivo dalla Corte, che ha invece valorizzato il principio già desumibile dalla disciplina precedente.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale viene trattato come omesso esame di singoli fatti storici decisivi, quali specifiche operazioni finanziarie o disinvestimenti idonei a giustificare la provvista.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico, il contribuente che deduca la provenienza non reddituale delle somme impiegate per spese o incrementi patrimoniali deve provare la disponibilità, l'entità e la durata della provvista, producendo elementi documentali idonei a rendere plausibile la riferibilità di tali risorse alle spese contestate; non è sempre necessario dimostrare in modo analitico il nesso causale perfetto tra singola fonte e singola spesa, ma la prova non può ridursi ad allegazioni generiche.
  • Ai fini del redditometro, i beni intestati formalmente a un terzo possono essere imputati al contribuente quando risulti che questi ne sopporta i costi o ne ha la disponibilità sostanziale; la mera intestazione formale non è di per sé decisiva.
  • Se il contraddittorio con l'Amministrazione è svolto tramite procuratore speciale, eventuali eccedenze rispetto ai poteri interni del mandato non sono opponibili al Fisco se non risulta che quest'ultimo ne fosse a conoscenza.
  • Nel regime applicabile ratione temporis, la verifica dei presupposti dell'accertamento sintetico richiede non solo il superamento della soglia di scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito, ma anche la presenza delle ulteriori condizioni previste dalla disciplina vigente per il periodo considerato; il venir meno di fatti decisivi sulla provvista impone il riesame dell'intero presupposto impositivo.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo, in materia tributaria, può riguardare anche singole operazioni finanziarie o disinvestimenti specificamente allegati, quando essi siano potenzialmente idonei a escludere la maggiore capacità contributiva presunta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.