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Sentenza

Sentenza n. 57/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera di Giunta Regionale n. 904 del 09/06/2025, avente ad oggetto “Accordo per lo sviluppo e la coesione FSC 2021-2027. Bando per la concessione di contributi per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo regionale. Approvazione della graduatoria dei progetti presentati sulla Linea A e assegnazione dei relativi contributi”, nella parte in cui dispone di approvare la graduatoria relativa alla Provincia di Piacenza delle domande finanziabili a valere sulla Linea A, riportate all’Allegato 2 alla delibera, e di assegnare alle Amministrazioni indicate nell’Allegato 2 i relativi contributi; - dei verbali nn. 1, 9 e 10 del Nucleo per la valutazione tecnica dei progetti volti alla qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo; - degli atti di formale concessione dei contributi eventualmente già adottati dal RUP.

Giustizia amministrativa202500455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria e assegnazione dei contributi regionali per progetti di miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo, limitatamente alla provincia di Piacenza, nonché verbali del Nucleo di valutazione e atti di concessione dei contributi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la delibera regionale di approvazione della graduatoria relativa alla Linea A del bando FSC 2021-2027, i verbali del Nucleo di valutazione e gli eventuali atti di concessione, deducendo quattro motivi. In primo luogo, ha lamentato violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, sostenendo che i verbali riportassero soltanto punteggi numerici senza spiegazioni riferite ai singoli criteri, ritenuti ampi, eterogenei e generici, e senza indicare i voti individuali dei componenti del Nucleo. In secondo luogo, ha contestato per erroneità, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento e mancata attivazione del soccorso istruttorio il punteggio di 8/25 ottenuto per la sostenibilità ambientale ed energetica, evidenziando gli interventi progettati in materia di illuminazione LED, impianti fotovoltaico e solare-termico, recupero idrico, demolizioni, stazione di ricarica elettrica e riduzione dei consumi, nonché il confronto con i punteggi attribuiti agli altri Comuni. Ha inoltre dedotto che l’assenza dell’APE non avrebbe dovuto penalizzare la domanda o avrebbe dovuto essere sanata mediante soccorso istruttorio. In terzo luogo, ha censurato il punteggio di 13/25 per sicurezza e accessibilità, assumendo che il proprio progetto prevedesse numerosi interventi per l’accessibilità, la sicurezza antincendio, l’adeguamento alle norme CONI, la sicurezza strutturale e i defibrillatori, mentre un Comune comparato avrebbe ottenuto il medesimo punteggio pur prevedendo interventi ritenuti meno significativi. In quarto luogo, ha contestato il punteggio di 7/15 per la strategicità dell’impianto rispetto al fabbisogno, sostenendo di avere documentato adeguatamente il bacino territoriale, l’utenza, le società sportive, la scarsità di impianti alternativi e la centralità del proprio centro sportivo, a fronte di una valutazione migliore attribuita a un Comune la cui relazione sarebbe stata più generica. Con i motivi aggiunti ha infine denunciato che le difese regionali avessero introdotto una motivazione postuma e ha contestato l’adeguatezza dell’istruttoria, anche in ragione del tempo medio ritenuto insufficiente per l’esame delle domande.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione postuma, qualificando le argomentazioni della Regione come mere difese e ricostruzioni dell’iter valutativo necessarie per contrastare le censure di eccesso di potere, senza introduzione di nuovi criteri o elementi estranei alla procedura. Il Collegio ha affermato che la valutazione dei progetti per la concessione di contributi costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopici errori di fatto, travisamento manifesto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o disparità di trattamento, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella del Nucleo. Ha ritenuto legittima la motivazione mediante voto numerico, poiché il bando e il primo verbale del Nucleo avevano predeterminato e ulteriormente specificato criteri e sub-elementi sufficientemente articolati, idonei a rendere ricostruibile il percorso valutativo. Non era necessario indicare i voti individuali dei componenti, essendo rilevante il punteggio collegiale condiviso. Quanto alla sostenibilità ambientale ed energetica, il TAR ha escluso la manifesta illogicità del punteggio, rilevando che alcune opere erano scarsamente documentate o non direttamente finanziabili, le stime dei risparmi risultavano approssimative e prive di adeguati metodi di calcolo, l’intervento di recupero idrico non risultava adeguatamente rappresentato nel computo metrico e la stazione di ricarica elettrica era prevista senza oneri per il Comune e tramite un futuro concessionario. L’APE era prevista dal bando per gli interventi di riqualificazione energetica o costruzione di edifici; l’assenza della documentazione non poteva essere colmata mediante soccorso istruttorio quando avrebbe comportato la tardiva integrazione di elementi rilevanti per l’attribuzione del punteggio, in violazione della par condicio e del principio di autoresponsabilità. Il giudice ha escluso anche l’illegittimità dei punteggi relativi alla strategicità e alla sicurezza/accessibilità: il bando consentiva di valutare tutta la documentazione progettuale e gli eventuali ulteriori documenti, richiedeva un’analisi quantitativa del bacino e dell’utenza effettiva e prevedeva espressamente la valutazione dell’accessibilità dei disabili sia come fruitori sia come pubblico. La contestazione del tempo impiegato dal Nucleo è stata ritenuta meramente approssimativa e non idonea a dimostrare l’inadeguatezza dell’istruttoria, anche perché i componenti avevano avuto previamente disponibilità della documentazione tramite gestione documentale in cloud. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 241/1990

    La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ... sono subordinate alla predeterminazione ... dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità ... deve risultare dai singoli provvedimenti.

    I criteri e le modalità di concessione dei contributi devono essere predeterminati e la loro osservanza deve risultare dagli atti attributivi del beneficio.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non consente di integrare tardivamente elementi sostanziali rilevanti per l’accesso o per la valutazione comparativa delle domande, quando ciò comprometterebbe la par condicio.

  • art. 6 del bando regionale

    In fase di istruttoria, potranno essere richieste integrazioni documentali o chiarimenti che si rendessero necessari.

    La clausola del bando sul soccorso istruttorio non può essere interpretata come autorizzazione a integrare tardivamente documentazione rilevante per l’attribuzione del punteggio, in violazione dell’autoresponsabilità dei partecipanti e della par condicio.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 123/1998

    La procedura di selezione dei progetti finanziabili è una procedura valutativa a graduatoria.

  • art. 134 c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione al di fuori dei casi tassativi di giurisdizione di merito.

  • artt. 2 e 97 Cost.

    Sono richiamati come fondamento degli obblighi di correttezza, buona fede, solidarietà e autoresponsabilità del partecipante a una procedura di concessione di benefici pubblici.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per la concessione di contributi pubblici, le valutazioni del nucleo o della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per errori di fatto macroscopici, travisamento manifesto, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o disparità di trattamento evidenti; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo competente.
  • Il voto numerico può assolvere l’obbligo motivazionale nelle procedure comparative quando la lex specialis e gli atti della commissione abbiano predeterminato criteri e sub-elementi sufficientemente puntuali da consentire di ricostruire dall’esterno il percorso valutativo; non è necessaria, salvo diversa previsione, l’indicazione dei punteggi individuali dei singoli componenti quando il giudizio collegiale sia condiviso.
  • Il partecipante a una procedura per l’ottenimento di contributi pubblici è gravato da un onere di autoresponsabilità: deve presentare tempestivamente e compiutamente gli elementi documentali necessari a dimostrare e valorizzare i presupposti del beneficio, non potendo trasferire sull’amministrazione le conseguenze delle proprie carenze documentali.
  • Il soccorso istruttorio nelle procedure di concessione di contributi non può essere utilizzato per consentire la tardiva integrazione di elementi sostanziali rilevanti per la valutazione comparativa o per l’attribuzione del punteggio, quando tale integrazione altererebbe la par condicio tra i partecipanti.
  • Nella valutazione di progetti finanziati con risorse pubbliche, l’amministrazione può considerare l’intera documentazione richiesta o consentita dal bando, inclusi elaborati progettuali e documenti tecnici ulteriori espressamente caricabili, purché la valutazione resti ancorata ai criteri predeterminati dalla lex specialis.
  • Le difese dell’amministrazione in giudizio non costituiscono motivazione postuma quando si limitano a ricostruire e difendere, rispetto alle censure di eccesso di potere, l’istruttoria e i criteri già applicati, senza introdurre nuovi criteri o nuovi elementi valutativi estranei agli atti della procedura.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorio

Testo integrale

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