Cassazione Penale, Sentenza n. 27616/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Maffoni era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 7, del d.lgs. 30/04/1992, n. 285 (rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico). Ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo tre censure: (1) nullità delle operazioni di polizia giudiziaria per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.), nonostante sul verbale fosse apposta una "X"; (2) nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancata prova della effettiva conoscenza dell'atto; (3) omesso esame dell'imputato in dibattimento (art. 208 c.p.p.), con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato (anche inammissibile nella misura in cui riproduceva motivi già decisi in appello senza affrontare criticamente le ragioni del giudice). Sul merito il Collegio ha precisato: 1) l'obbligo di dare l'avviso di facoltà di farsi assistere dal difensore non sussiste quando il conducente rifiuta di sottoporsi all'alcoltest, perché il rifiuto integra il reato istantaneo ex art. 186, comma 7, e precede l'inizio dell'accertamento per cui la garanzia è prevista; 2) la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata ritenuta valida alla stregua della relata che indicava l'imputato come "conosciuto" dagli operanti, e la parte non ha dimostrato la falsità della relata (richiesta prova rigorosa per il falso del pubblico ufficiale); 3) il mancato esame dell'imputato non costituisce motivo idoneo di cassazione atteso che l'esame dell'imputato non è un mezzo di prova decisivo e la sua omissione non integra necessariamente violazione del diritto di difesa. Conseguentemente la condanna è stata confermata: arresto mesi 4, ammenda Euro 1.000,00, sospensione patente mesi 6, pagamento delle spese processuali e condanna alle spese di giudizio in Cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Sanziona il rifiuto a sottoporsi all'accertamento dell'alcool: il reato si perfeziona al momento dell'espressione del rifiuto, anteriore all'eventuale svolgimento dell'alcoltest.
art. 114 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Prevede l'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore per atti non ripetibili; la Corte interpreta che tale avviso è dovuto solo se l'interessato acconsente a iniziare l'accertamento, non in caso di rifiuto.
art. 354 cod. proc. pen.
Riferito al momento del procedere agli accertamenti urgenti: se l'atto è in corso significa che l'interessato ha acconsentito; il rifiuto è antecedente.
art. 379, comma 3, Regolamento di esecuzione del codice della strada
Norma le modalità di verbalizzazione degli accertamenti e comincia a distinguere tra 'procedere agli accertamenti' e 'rifiuto opposto', confermando l'interpretazione che il rifiuto precede l'inizio dell'accertamento.
art. 208 cod. proc. pen.
Disposizione sull'esame dell'imputato; la giurisprudenza di legittimità ritiene che la mancata assunzione dell'esame non costituisca prova decisiva e non integri di per sé vizio per cassazione.
art. 479 cod. pen.
Richiamato come parametro: per dimostrare la falsità della relata del pubblico ufficiale occorrerebbe provare il reato di falso del notificatore, o comunque fornire prova rigorosa della falsità delle dichiarazioni attestate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese di giudizio in Cassazione; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di Cassazione.
art. 2, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama la natura non privilegiata dei verbali di polizia giudiziaria e i limiti della loro valutazione, pur riconoscendo la loro qualita' di atto pubblico con valore fidefaciente su quanto attesta il pubblico ufficiale.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Indica il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che non può essere usato per reiterare questioni già decise senza affrontare criticamente le ragioni dei giudici di merito.
Massime di principio
- Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest integra immediatamente il reato di cui all'art. 186, comma 7, e, in tale ipotesi, non opera l'obbligo degli operanti di avvertire della facoltà di farsi assistere da un difensore destinato agli atti tecnici non ripetibili.
- Per impugnare con successo la validità di una notifica occorre fornire prova rigorosa della falsità della relata ovvero elementi precisi che ne mettano in discussione la veridicità; semplici deduzioni generiche non sono sufficienti.
- L'omissione dell'esame dell'imputato non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa né motivo di annullamento in Cassazione quando l'esame non possa assumere valore decisivo rispetto al resto della prova.
- In sede di ricorso per cassazione è inammissibile la mera riproduzione di motivi già proposti e respinti in appello; il ricorso deve confrontarsi criticamente con le ragioni addotte nella decisione impugnata.
- Quando si contestano atti della polizia giudiziaria è importante raccogliere e documentare elementi probatori autonomi (testimonianze, documenti, registrazioni) che possano dimostrare discrepanze o falsità nelle verbalizzazioni.
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