Sentenza n. 988/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione lavoro, n. 12479/2024 del 03/12/2024, notificata in data 07/12/2024, per la conseguente condanna della Amministrazione resistente, per quanto di competenza, al risarcimento del danno e alle spese di lite stabiliti in sentenza, nonché, ex art. 114, co. 4, lett. d) ed e) per la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento delle amministrazioni resistenti, affinché proceda al pagamento delle somme dovute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 12479/2024, quanto al pagamento del risarcimento del danno e delle spese di lite
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 12479/2024, notificata alle amministrazioni il 7 dicembre 2024, con conseguente pagamento delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno e di spese di lite. Ha inoltre chiesto, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettere d) ed e), c.p.a. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia è stata notificata alle amministrazioni costituite, che non vi si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. Ha ritenuto integrati i presupposti formali della rinuncia, poiché essa era stata depositata, notificata alle parti costituite almeno nel contesto previsto dalla norma e non era stata oggetto di opposizione da parte delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio. Non vi è stata quindi alcuna decisione sulla fondatezza della domanda di ottemperanza, né sulla richiesta di pagamento o di nomina del commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in conformità alla richiesta della ricorrente e tenuto conto della mancata opposizione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia ritualmente depositata e notificata determina l'estinzione del processo quando le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per la dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 114, comma 4, lettere d) ed e), c.p.a.
Disposizioni richiamate dalla domanda originaria per la conseguente nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione ritualmente sottoscritta e depositata, oppure resa in udienza e verbalizzata.
- La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in assenza di opposizione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della domanda originaria, comprese le richieste di esecuzione del giudicato e di nomina del commissario ad acta.
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