Sentenza n. 797/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera di Consiglio comunale del Comune di Capri n. 19 del 14 febbraio 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da società Acropolis s.p.a. il 18/4/2025: - della delibera di Consiglio comunale del Comune di Capri n. 42 dell’11 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale sulla circolazione delle autovetture adibite al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture turistiche, nella versione approvata con delibera consiliare dell’11 aprile 2025; la precedente versione è stata sostituita in corso di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore alberghiero)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato dapprima il regolamento approvato dal Comune di Capri con delibera consiliare n. 19 del 14 febbraio 2025 e, con motivi aggiunti, la successiva versione approvata con delibera dell’11 aprile 2025. Ha dedotto, tra l’altro, nullità per difetto assoluto di attribuzione e violazione del principio di legalità e tipicità, vizi della proposta consiliare, incompetenza del Consiglio comunale in relazione agli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada e al d.lgs. n. 267/2000, violazione dello statuto comunale, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento e dell’obbligo di acquisire il parere del Comune di Anacapri e della Città Metropolitana di Napoli, eccesso di potere, irragionevolezza, sproporzionalità, violazione dei principi costituzionali di libertà economica, concorrenza ed eguaglianza, nonché violazione di ulteriori disposizioni del codice della strada. Il regolamento imponeva, per le vetture destinate al trasporto di cortesia dei clienti delle strutture ricettive dell’isola, una targa con funzione autorizzatoria e specifiche caratteristiche dimensionali, tra cui una larghezza massima di 175 centimetri. Il Comune di Capri ha chiesto il rigetto. La Città Metropolitana di Napoli si è costituita sostenendo invece l’illegittimità del regolamento e chiedendone l’annullamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché la prima versione del regolamento aveva perso efficacia in corso di giudizio, essendo stata sostituita dalla versione dell’11 aprile 2025, che ne riproduceva quasi integralmente le prescrizioni e ne disponeva l’abrogazione espressa. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha accolto i motivi relativi all’incompetenza e alla violazione degli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, lettera b), e 7, comma 3, del codice della strada, ritenendoli assorbenti secondo il criterio della ragione più liquida. Il regolamento disciplinava il trasporto dei clienti delle strutture ricettive sull’intero territorio dell’isola di Capri, incidendo necessariamente su strade situate nel Comune di Anacapri e su strade provinciali, comprese le principali arterie metropolitane dell’isola. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, i provvedimenti di regolazione della circolazione sono adottati dagli enti proprietari della strada. Inoltre, per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, il Comune può fissare limiti e divieti soltanto previo parere dell’ente proprietario; per le strade non comunali esterne ai centri abitati il Comune non può imporre limitazioni alla circolazione. Nel caso concreto mancava il parere della Città Metropolitana e il regolamento produceva effetti anche sul territorio di Anacapri. Il TAR ha escluso che l’ambito applicativo potesse essere interpretato restrittivamente come limitato alle sole strade di competenza del Comune di Capri, poiché il testo regolamentare si riferiva all’intera isola e alle strutture ricettive ivi ubicate. Neppure la premessa della delibera, secondo cui il regolamento si sarebbe applicato solo alle strade di competenza comunale o autorizzate dagli enti proprietari, poteva sanare il vizio, non essendo stata trasfusa nella parte dispositiva né nel testo del regolamento. I motivi aggiunti sono stati quindi accolti e il regolamento annullato. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni e per l’esito complessivo della controversia.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, d.lgs. 285/1992
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari
La regolazione della circolazione spetta all’ente proprietario della strada; un Comune non può disciplinare, con efficacia generale, la circolazione su strade appartenenti ad altri enti.
art. 6, comma 4, lettera b), d.lgs. 285/1992
Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, la fissazione di limiti e divieti da parte del Comune è subordinata al previo parere dell’ente proprietario; per le strade non comunali che non attraversano centri abitati il Comune non può imporre limitazioni alla circolazione.
art. 7, comma 3, d.lgs. 285/1992
L’esercizio del potere comunale di regolazione della circolazione su strade non comunali richiede, nei casi previsti, il previo parere dell’ente proprietario della strada.
art. 38 d.lgs. 267/2000
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione delle regole di funzionamento del Consiglio comunale; il TAR non ha esaminato tale censura, avendo accolto i motivi relativi all’incompetenza secondo il criterio della ragione più liquida.
art. 21-septies l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della proposta consiliare; la questione non è stata esaminata nel merito, essendo risultate assorbenti le censure di incompetenza.
art. 7 l. 241/1990
È stato richiamato tra le norme poste a fondamento della censura di violazione del giusto procedimento; la relativa questione non è stata esaminata per l’accoglimento delle censure di incompetenza.
Massime di principio
- La competenza a regolare la circolazione stradale spetta all’ente proprietario della strada; un Comune non può adottare una disciplina regolamentare destinata a produrre effetti su strade appartenenti ad altro Comune o a un ente provinciale/metropolitano.
- Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, il Comune può imporre limiti o divieti alla circolazione soltanto previo parere dell’ente proprietario; per le strade non comunali che non attraversano centri abitati il Comune è privo del potere di imporre tali limitazioni.
- Quando un regolamento comunale, per il suo tenore letterale, riferisce la propria disciplina all’intero territorio di un’isola o a strutture ivi ubicate, non è possibile limitarne giudizialmente l’applicazione alle sole strade comunali se tale restrizione non risulta dal testo normativo.
- Una premessa contenuta nella delibera di approvazione non può restringere l’ambito applicativo di un regolamento quando la limitazione non è recepita nella parte dispositiva della delibera né nel testo regolamentare.
- La sostituzione integrale o quasi integrale di un regolamento impugnato, accompagnata dalla sua abrogazione espressa, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario, purché non residui alcuno spazio applicativo dell’atto sostituito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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