Ordinanza n. 172/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23.01.2026, con cui la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - di Bari ha disposto la “cancellazione” di -OMISSIS- & C. s.a.s. dall’ “elenco dei soggetti cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo” di cui all’allegato A del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- del 09.03.2023; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi, in particolare, il decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- del 09.03.2023 e il presupposto avviso pubblico prot. -OMISSIS- del 09.07.2019, nonché, ove occorra, le note prefettizie: prot. n. -OMISSIS- in data 25.07.2025 di comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dal predetto elenco; prot. n. -OMISSIS- del 29.08.2025 recante riscontro alla richiesta di accesso agli atti e proroga del termine di presentazione delle memorie difensive; prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2025 (non conosciuta); prot. n. -OMISSIS- in data 10.12.2025 di comunicazione di definizione del procedimento di sospensione e di avvio del procedimento di esclusione dal predetto elenco; prot. n. -OMISSIS- del 26.01.2026 con cui è stata richiesta la trasmissione, entro il 06.02.2026, di un elenco in ordine cronologico di ingresso di tutti i veicoli sottoposti a fermo, sequestro e/o confisca per illeciti amministrativi, compresi quelli ancora in giacenza come residui di precedenti esercizi, affidati alla -OMISSIS- & C. s.a.s. e la successiva prot. n. -OMISSIS- del 05.02.2026, con cui detto termine è stato prorogato al 06.03.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cancellazione dell’impresa dall’elenco dei soggetti cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 23 gennaio 2026 con cui è stata disposta la sua cancellazione dall’elenco dei soggetti cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione del principio di proporzionalità e vizi relativi agli atti del procedimento, incluse le comunicazioni di avvio e definizione dei procedimenti di sospensione ed esclusione, nonché gli atti presupposti. La ricorrente ha inoltre evidenziato di avere trasmesso alla Prefettura il modello relativo alle modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ravvisando un adeguato fumus boni iuris nella censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità. In sede di sommaria valutazione, il Collegio ha ritenuto che la cancellazione, quale misura dotata della massima capacità afflittiva, apparisse sproporzionata rispetto alle violazioni contestate, considerato il prolungato svolgimento dell’attività senza precedenti contestazioni o violazioni penali o amministrative, secondo quanto dedotto dalla ricorrente. La condotta avrebbe potuto essere eventualmente fronteggiata mediante una misura sanzionatoria maggiormente calibrata sulle irregolarità riscontrate. Il TAR ha altresì rilevato l’invio alla Prefettura della comunicazione relativa alle modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali. È stato riconosciuto il periculum in mora, poiché la cancellazione determinava l’immediata paralisi dell’attività aziendale e il rischio di perdita dei livelli occupazionali, con danno imminente e irreparabile. L’efficacia del provvedimento impugnato è stata quindi sospesa fino alla definizione del merito. L’udienza pubblica è stata fissata al 14 gennaio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha verificato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare, una misura amministrativa di massima afflittività deve risultare adeguata, necessaria e proporzionata alle violazioni contestate; in difetto, sussiste un profilo di fumus boni iuris.
- Quando la cancellazione da un elenco amministrativo comporta la paralisi immediata dell’attività economica e il rischio di perdita dei posti di lavoro, può configurarsi un danno imminente e irreparabile idoneo a integrare il periculum in mora.
- L’amministrazione deve calibrare la misura sanzionatoria sulla gravità concreta delle irregolarità, preferendo, ove adeguate, misure meno afflittive rispetto alla definitiva esclusione o cancellazione dall’elenco.
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