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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-130/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022. — Lukáš Wagenknecht contro Commissione europea. — Impugnazione – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Lotta contro la frode – Quadro finanziario pluriennale – Asserito conflitto di interessi del Primo Ministro della Repubblica Ceca – Richiesta di impedire a quest’ultimo di incontrare il Collegio dei Commissari europei – Richiesta di porre fine ai pagamenti diretti a carico del bilancio dell’Unione a favore di alcuni gruppi agroalimentari – Ricorso per carenza – Asserita inerzia della Commissione europea – Composizione del Tribunale dell’Unione europea – Asserita mancanza di imparzialità – Irricevibilità del ricorso – Presa di posizione – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire. — Causa C-130/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di Lukáš Wagenknecht contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso per carenza. Conferma che la lettera della Commissione del 25 marzo 2020 costituiva una presa di posizione sufficiente a chiudere la fase di inerzia. Rigetta anche le censure relative all’imparzialità del collegio, ai diritti fondamentali, al parere giuridico interno e alle spese.

Impugnazione avverso il rigetto per irricevibilità di un ricorso per carenza contro la Commissione: sufficienza della presa di posizione dell’istituzione e irrilevanza delle doglianze su interesse e legittimazione ad agire.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibile il ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE, in particolare: i) se la lettera della Commissione del 25 marzo 2020 costituisse una "presa di posizione" idonea a porre fine alla carenza; ii) se sussistessero problemi di imparzialità oggettiva del collegio del Tribunale; iii) se il ricorrente avesse interesse ad agire e legittimazione ad agire; iv) se vi fosse violazione dei diritti fondamentali e dell’obbligo di motivazione; v) se il trattamento del parere del servizio giuridico della Commissione fosse erroneo; vi) se la statuizione sulle spese fosse censurabile.

Principio di diritto

La Corte conferma che un ricorso per carenza è irricevibile quando l’istituzione destinataria dell’invito ad agire ha già preso posizione prima della proposizione del ricorso; una presa di posizione sussiste anche se l’istituzione rifiuta implicitamente ma in modo chiaro e definitivo di agire, motivando il rifiuto con misure già adottate. Inoltre, il solo fatto che un giudice del Tribunale abbia lavorato in passato presso l’istituzione convenuta non basta, di per sé, a dimostrare una mancanza di imparzialità oggettiva; le censure su interesse e legittimazione ad agire diventano inoperanti se l’irricevibilità è già correttamente fondata sulla presa di posizione; le doglianze sulle spese non possono costituire l’unico oggetto dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 18 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 6, paragrafo 1, CEDU
  • Articoli 2, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Impugnazione contro il rigetto di un ricorso per carenza

La causa riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come irricevibile, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, il ricorso di Lukáš Wagenknecht diretto a far constatare l’asserita inerzia della Commissione europea rispetto a una richiesta di adozione di misure contro un presunto conflitto di interessi del Primo Ministro ceco, Andrej Babiš. Il contesto sostanziale attiene alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla gestione di pagamenti a carico del bilancio UE.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, membro del Senato della Repubblica ceca, aveva chiesto alla Commissione di adottare misure vincolanti e dissuasive per:

  • impedire incontri tra i membri del Collegio dei Commissari e il Primo Ministro ceco su questioni connesse al quadro finanziario pluriennale 2021/2027 e al bilancio dell’Unione;
  • porre fine ai versamenti di aiuti agricoli diretti a favore di società controllate o possedute effettivamente dal medesimo Primo Ministro.

La Commissione, con lettera del 25 marzo 2020, aveva risposto affermando di avere già adottato misure necessarie e proporzionate per tutelare il bilancio dell’Unione, richiamando l’assenza di pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e d’investimento europei e la sospensione dei pagamenti a titolo del FEASR. Non ritenendo soddisfatte le sue richieste, il ricorrente aveva proposto un ricorso per carenza dinanzi al Tribunale.

Ordinanza del Tribunale

Il Tribunale aveva accolto l’eccezione di irricevibilità della Commissione e respinto il ricorso, rilevando:

  • la mancanza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire del ricorrente;
  • la sussistenza di una presa di posizione della Commissione nella lettera del 25 marzo 2020, idonea a porre fine alla carenza.

Primo motivo: asserita mancanza di imparzialità del giudice del Tribunale

Il ricorrente sosteneva che uno dei giudici del collegio, il sig. Laitenberger, avesse un conflitto di interessi perché in precedenza aveva lavorato per la Commissione e avrebbe in passato difeso l’inerzia della stessa in una controversia collegata al gruppo Agrofert.

La Corte ricorda che l’imparzialità, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, ha un profilo soggettivo e uno oggettivo. Tuttavia, il mero fatto che un giudice abbia lavorato per l’istituzione convenuta non basta a far sorgere dubbi legittimi sulla sua imparzialità oggettiva. Quanto allo scambio di corrispondenza evocato dal ricorrente, la Corte osserva che:

  • si trattava di una vicenda diversa da quella oggetto della causa;
  • le risposte della Commissione erano generiche e non riferite specificamente alla controversia odierna;
  • non risultava provato che il sig. Laitenberger avesse personalmente redatto o approvato tali risposte.

Il motivo è quindi respinto.

Secondo motivo: presa di posizione della Commissione e irricevibilità del ricorso per carenza

Il ricorrente contestava la qualificazione della lettera del 25 marzo 2020 come presa di posizione, sostenendo che la Commissione non avesse risposto nel merito alle sue richieste, in particolare con riferimento ai pagamenti diretti a titolo del primo pilastro della PAC.

La Corte ribadisce il principio secondo cui il ricorso per carenza è irricevibile se l’istituzione invitata ad agire ha preso posizione prima della proposizione del ricorso; la presa di posizione può consistere anche in un rifiuto, espresso o implicito, ma chiaro e definitivo, di agire come richiesto. Nel caso concreto, la Commissione aveva spiegato di avere già adottato misure per la tutela del bilancio UE e, proprio così facendo, aveva rifiutato di adottare le misure richieste dal ricorrente. La lettera del 25 marzo 2020 costituiva quindi una presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE.

La Corte aggiunge che l’eventuale errore sulla qualificazione dei pagamenti FEASR è inoperante, perché non incide sulla constatazione che la Commissione si era comunque pronunciata. È inoltre ininfluente l’argomento secondo cui un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la stessa lettera sarebbe privo di senso, poiché la ricevibilità del ricorso per carenza è distinta dalla impugnabilità dell’atto che pone fine alla carenza.

Terzo motivo: interesse ad agire e legittimazione ad agire

Il ricorrente censurava la valutazione del Tribunale sulla sua mancanza di interesse e di legittimazione ad agire, sostenendo che, in quanto parlamentare e contribuente europeo, avrebbe dovuto poter agire per far valere la violazione dei valori dell’articolo 2 TUE e la corretta gestione delle risorse pubbliche.

La Corte dichiara il motivo inoperante: poiché il Tribunale aveva correttamente rilevato che la Commissione aveva già preso posizione prima del ricorso, la questione dell’interesse e della legittimazione non poteva comunque incidere sul dispositivo di irricevibilità.

Quarto motivo: diritti fondamentali, obbligo di motivazione e sistema dei rimedi

Il ricorrente invocava la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU, degli articoli 2, 41 e 47 della Carta e dell’articolo 2 TUE, sostenendo che il Tribunale avrebbe illegittimamente evitato di esaminare il merito e non avrebbe motivato adeguatamente l’ordinanza.

La Corte richiama il principio secondo cui i diritti fondamentali devono essere interpretati nel quadro del sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, senza alterare le norme sulla ricevibilità dei ricorsi diretti. La decisione del Tribunale di statuire sull’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del suo regolamento di procedura escludeva la necessità di affrontare il merito; ne consegue che non vi è violazione dell’obbligo di motivazione solo perché il Tribunale non ha esaminato tutti gli argomenti sostanziali del ricorrente.

Quinto motivo: uso del parere del servizio giuridico della Commissione

Il ricorrente contestava la decisione del Tribunale di non tener conto di alcuni passaggi del ricorso relativi a un parere del servizio giuridico della Commissione del 19 novembre 2018.

La Corte dichiara il motivo inoperante, perché anche un eventuale errore sul punto non avrebbe modificato né la statuizione di irricevibilità né la decisione di non considerare il parere allegato al ricorso. Il motivo non era dunque idoneo a incidere sul dispositivo.

Sesto motivo: spese processuali

Il ricorrente sosteneva che la condanna alle spese violasse il principio di prevedibilità della legge, anche per l’assenza di indicazione dell’importo e per la mancanza di norme sostanziali sui criteri di determinazione.

La Corte respinge il motivo come irricevibile ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto, poiché un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese quando tutti gli altri motivi sono stati respinti.

Decisione finale

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna il ricorrente alle spese. La pronuncia consolida l’orientamento secondo cui, nel ricorso per carenza, la nozione di presa di posizione è ampia ma esige una risposta chiara e definitiva dell’istituzione; al tempo stesso, ribadisce i limiti del sindacato in impugnazione su questioni processuali e sulle spese.

Come è indicizzato

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