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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30144/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte attrice)

La controversia

La controversia nasce da una domanda con cui i familiari di un defunto hanno chiesto di accertare la simulazione assoluta di una serie di atti pubblici di compravendita immobiliare, sostenendo che alcuni beni risultavano apparentemente acquistati da due convenuti ma in realtà sarebbero stati acquistati dal de cuius. In primo grado il Tribunale ha accolto in parte le domande: ha dichiarato la simulazione degli atti indicati, ha accertato la proprietà in capo a una delle attrici di un immobile, ha ordinato il rilascio dei beni e ha rigettato sia la domanda risarcitoria degli attori sia la riconvenzionale dei convenuti, oltre a porre le spese a carico di questi ultimi. I convenuti hanno proposto appello, ma la Corte d’appello ha respinto il gravame, correggendo solo alcuni errori materiali. Avverso la sentenza di secondo grado i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; tuttavia la Corte di cassazione, rilevando d’ufficio la mancata produzione, entro il termine di legge, della copia notificata della sentenza impugnata, ha dichiarato il ricorso improcedibile. La Corte ha inoltre respinto la domanda dei controricorrenti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico solidale dei ricorrenti, con l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina i sei motivi di ricorso nel merito perché rileva d’ufficio un vizio processuale decisivo: il ricorso è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. per mancato deposito, nei venti giorni successivi alla notifica del ricorso, della copia notificata della sentenza impugnata. La Corte osserva che i ricorrenti avevano solo allegato una copia informatica autenticata della sentenza, non la copia notificata, e che tale carenza non era stata sanata nei termini. Richiama il principio secondo cui l’improcedibilità non è esclusa dalla mancata contestazione del controricorrente circa la tempestività dell’impugnazione, né dalla possibilità di sanatoria oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 14.7.2020 e il ricorso notificato il 29.10.2020, il termine breve di 60 giorni risultava comunque spirato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato improcedibile; i ricorrenti sono condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità; viene respinta la richiesta ex art. 96 c.p.c. formulata dai controricorrenti; viene infine dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    impone il deposito, entro il termine di legge, della copia notificata della sentenza impugnata; la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso è il limite entro cui deve essere integrato il deposito della relata di notificazione per sanare il vizio

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata come unico modo di sanatoria, ma solo entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il deposito di memorie in vista dell’adunanza camerale

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata è stata respinta perché il rilievo officioso dell’improcedibilità non integra, di per sé, i presupposti della condanna richiesta

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio.
  • La sanatoria del difetto di deposito della sentenza notificata è possibile solo mediante il deposito della relata di notificazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e solo entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c.; il deposito tardivo non sana il vizio.
  • L’improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata non è esclusa dalla mancata contestazione del controricorrente sulla tempestività dell’impugnazione.
  • Quando la sentenza impugnata sia stata pubblicata e il ricorso per cassazione sia notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione, il vizio procedurale non è superabile e il ricorso resta improcedibile.
  • Il rilievo officioso dell’improcedibilità del ricorso non giustifica, di per sé, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàSuccessione legittima
RamiProcesso civileDiritti realiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaSimulazioneNullità

Testo integrale

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