Sentenza del 23/02/2021 n. 1644 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 68/2022 CATASTO - Avviso di accertamento - Rettifica riclassamento immobile proposto dal contribuente in base a procedura Docfa - obbligo di specifica motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo a rettifica/variazione di classamento conseguente a procedura DOCFA presentata dalla ricorrente. La contribuente aveva proposto un nuovo classamento (cat. A/2, classe X, rendita proposta 1.632,00) mentre l'Ufficio rettificava ripristinando cat. A/1, classe 4 e rendita aumentata a 3.553,22. La ricorrente contestava la genericità e la mancanza di motivazione dell'atto (assenza di indicazione dei concreti elementi fattuali e delle ragioni tecniche che giustificassero la diversa attribuzione di categoria e classe) e inoltre censurava la mancata effettuazione del sopralluogo in contraddittorio ai sensi dell'art.61 DPR 1142/1949. L'Agenzia ha invece sostenuto che l'atto fosse sufficientemente motivato e coerente con altre unità immobiliari limitrofe.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia e ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado (CTP Napoli n.13687/2019) che aveva accolto il ricorso della contribuente. La CTR ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza di motivazione: l'avviso di accertamento era troppo stringato e non specificava quali fossero le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità o della zona che avessero imposto la classificazione in A/1 anziché in A/2, limitandosi a generici richiami. Tuttavia la Commissione ha escluso l'obbligo di sopralluogo nel caso concreto, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il sopralluogo non è necessario quando la variazione derivi da una denuncia DOCFA presentata dal contribuente. Le spese di lite sono compensate considerando la reciproca soccombenza su questioni secondarie (richiesta sopralluogo).
Norme richiamate
Legge n.241/1990
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi si applica anche agli atti tributari: l'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, non è sufficiente un richiamo generico alla categoria o classe
DPR 1142/1949
Norma evocata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di sopralluogo in contraddittorio; la Commissione ha ritenuto che il sopralluogo non sia dovuto automaticamente quando la variazione è conseguenza di una denuncia DOCFA presentata dal contribuente, interpretando l'art.61 in combinato con la giurisprudenza di legittimità
Ordinanza Corte di Cassazione
La Cassazione ha affermato che quando il classamento segue procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono stati disattesi; se invece vi è divergenza sui fatti, la motivazione deve essere più approfondita e specifica per consentire il diritto di difesa
Ordinanza Corte di Cassazione
Stabilisce che il sopralluogo non è necessario quando il nuovo classamento derivi da denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente; il sopralluogo ed il contraddittorio sono richiesti in caso di accertamento d'ufficio fondato su specifiche modifiche dell'immobile
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta una variazione DOCFA, l'Ufficio può rettificare il classamento ma, se discorda sugli elementi di fatto indicati dal contribuente, deve motivare in modo specifico le differenze riscontrate (non è sufficiente indicare solo categoria e classe).
- La motivazione degli atti di rettifica catastale deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in modo tale da garantire il diritto di difesa: conoscere i criteri e gli elementi tecnici alla base della riclassificazione è essenziale per poter impugnare l'atto.
- Il sopralluogo non è obbligatorio in tutti i casi: se la variazione deriva da denuncia DOCFA del contribuente, il sopralluogo in contraddittorio è generalmente non richiesto; è invece più tipico quando si procede ad accertamenti d'ufficio legati a modifiche materiali non documentate.
- Se l'Agenzia fonda la rettifica principalmente su una diversa valutazione tecnica del valore economico (e non su fatti materiali diversi), può essere sufficiente una motivazione più sintetica; ma in presenza di una divergenza sui fatti occorre motivazione approfondita.
- In contenzioso, il contribuente dovrebbe chiedere espressamente nella memoria la puntuale indicazione degli elementi di fatto e dei criteri tecnici adottati dall'Ufficio e, se assenti, dedurne la violazione dell'art.3 L.241/1990 come motivo di annullamento dell'atto.
- La presenza di altre unità dello stesso stabile classate diversamente non è di per sé prova di correttezza: l'Ufficio deve spiegare perché quelle unità sono coerenti o non coerenti con la classificazione contestata e quali elementi distintivi sono stati considerati.
- Prassi consigliata per il contribuente: al momento della DOCFA conservare e documentare tutti gli elementi fattuali (planimetrie, finiture, destinazioni d'uso, livello di rifinitura, ubicazione/zonizzazione) e, se l'Ufficio rettifica senza motivazione, proporre ricorso insistendo sull'insufficienza motivazionale e sul diritto di difesa.
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