Sentenza del 17/12/2019 n. 33318 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato le cartelle di pagamento relative a un'iscrizione a ruolo provvisoria di Euro 10.141.202,29, sostenendo che la Commissione tributaria regionale non avesse esaminato la censura relativa alla caducazione dell'avviso di pagamento presupposto. In particolare, l'avviso impositivo era stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale prima della decisione sulle cartelle. Secondo i ricorrenti, tale annullamento aveva fatto venir meno, anche temporaneamente e indipendentemente dal passaggio in giudicato, il titolo legittimante la riscossione, sicché le cartelle non potevano rimanere valide né rivivere successivamente dopo la riforma della sentenza sull'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, rilevando che la sentenza della Commissione regionale aveva omesso di esaminare la questione decisiva della sopravvenuta caducazione dell'atto impositivo presupposto. L'annullamento dell'avviso aveva fatto venir meno il titolo della riscossione e aveva reso illegittime le cartelle, anche se la sentenza era stata successivamente riformata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo direttamente nel merito, ha annullato le cartelle di pagamento. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Dogane è stata condannata a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La Corte ha ritenuto violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato la specifica censura relativa alla perdita del titolo esecutivo.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
La disposizione consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza presenta un'omessa pronuncia su una domanda o su uno specifico motivo di impugnazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La Corte ha rilevato anche l'omesso esame del fatto decisivo costituito dall'annullamento dell'atto impositivo presupposto.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione ha potuto decidere direttamente la causa nel merito, annullando le cartelle.
Art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
La norma conferma gli effetti immediati delle decisioni tributarie favorevoli al contribuente anche nell'ambito della riscossione provvisoria.
Cass. n. 13445/2012
L'iscrizione a ruolo e la cartella diventano illegittime quando una sentenza annulla l'atto impositivo presupposto, anche se la sentenza non è ancora passata in giudicato, perché viene meno il titolo amministrativo della riscossione.
Cass., Sezioni Unite, n. 758/2017
Il principio della perdita del titolo della riscossione in seguito all'annullamento dell'atto impositivo vale anche per il ruolo straordinario e, a maggior ragione, per il ruolo ordinario.
Cass. n. 24092/2014
Il processo tributario ha natura di impugnazione-merito: la sentenza resa sull'impugnazione dell'atto impositivo si sostituisce integralmente all'atto stesso nei rapporti tra contribuente e amministrazione.
Cass. n. 740/2019
Il venir meno dell'atto impositivo per annullamento determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche in via provvisoria.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento si fonda su un atto impositivo successivamente annullato dal giudice tributario, viene meno il titolo legittimante della riscossione e la cartella diventa illegittima, anche se l'annullamento non è ancora definitivo.
- L'amministrazione non può far rivivere automaticamente una cartella già divenuta priva di titolo dopo l'annullamento dell'atto presupposto, neppure se la sentenza di annullamento viene successivamente riformata in appello.
- In una controversia sulla cartella, il giudice deve esaminare preliminarmente l'esistenza e la validità dell'atto impositivo presupposto, prima di pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria.
- La decisione sull'atto impositivo può sostituirsi all'atto amministrativo originario e produrre effetti immediati sulla riscossione provvisoria, secondo la disciplina del processo tributario.
- Se il giudice omette di esaminare una censura decisiva relativa alla perdita del titolo della riscossione, la sentenza può essere cassata per omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo.
- L'annullamento della cartella non impedisce necessariamente all'amministrazione di procedere a una nuova iscrizione a ruolo o a una nuova emissione, purché ciò avvenga sulla base di un valido titolo e nel rispetto delle regole procedurali e dei termini applicabili.
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