Cassazione Civile, Sentenza n. 11341/2020 del 12/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (tutore)
La controversia
Il Tribunale per i minorenni di Milano, con sentenza del 12 gennaio–13 febbraio 2018, aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due minori e sospeso i genitori dalla responsabilità genitoriale, nominando il Comune tutore provvisorio. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 14 febbraio 2019, aveva rigettato l’appello della madre e dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione rispetto a una delle minori mai riconosciuta, i motivi proposti dal padre; aveva inoltre respinto i restanti motivi di quest’ultimo. La madre ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del percorso di crescita intrapreso durante la detenzione, del trasferimento in un diverso istituto carcerario e degli interventi ricevuti, sostenendo che tali elementi dimostrassero il recupero delle capacità genitoriali. Ha inoltre richiamato comunicazioni del 4 marzo e del 5 aprile 2019. Il padre ha denunciato, con analoga censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del proprio percorso di crescita in carcere e agli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e dichiarato inammissibili le produzioni documentali depositate nel dicembre 2019, perché estranee ai limiti dell’art. 372 c.p.c.; la medesima conclusione è stata applicata alla documentazione del 4 marzo e del 5 aprile 2019 richiamata dalla madre. Il ricorso della madre è stato rigettato: la Corte d’appello aveva esaminato la situazione relazionale anche alla luce della relazione di aggiornamento del 21 giugno 2018, e la censura non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava in sostanza la valutazione degli elementi istruttori. L’osservazione prolungata aveva confermato l’incapacità critica della madre rispetto al ruolo genitoriale e alle condotte descritte, senza registrare cambiamenti reali oltre agli intenti manifestati; non era quindi formulabile una prognosi positiva di recupero in tempi compatibili con le esigenze di crescita delle minori. Il ricorso del padre è stato dichiarato inammissibile: rispetto alla minore non riconosciuta non era stata censurata la declaratoria d’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione attiva; per il resto, le critiche erano assertive e generiche e prive di riferimenti concreti alle vicende e alle risultanze processuali, fuori dal perimetro del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
Va, preliminarmente, disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi.
La Corte riunisce i ricorsi per cassazione proposti contro la stessa sentenza.
art. 372 c.p.c.
Ciò posto, si rileva l’inammissibilità delle produzioni documentali del 20 e del 27 dicembre 2019, in quanto estranee all’ambito oggettivo delineato dall’art. 372 c.p.c..
Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le produzioni documentali che non rientrano nell’ambito oggettivo consentito dall’art. 372 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, risultante dalla sentenza o dagli atti, discusso tra le parti e decisivo; non consente di censurare soltanto la mancata menzione o la diversa valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque considerato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, oncorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Il ricorrente deve specificare il fatto storico omesso, la fonte della sua esistenza, le circostanze della sua discussione processuale e la sua decisività. La mera omissione di una o più risultanze probatorie non integra il vizio se il giudice ha comunque preso in considerazione il fatto rilevante.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, oncorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
La censura per omesso esame deve rispettare gli oneri di specificità richiamati dalla norma, indicando il fatto storico decisivo e gli elementi necessari a identificarlo e a dimostrarne la discussione processuale.
Massime di principio
- La dichiarazione dello stato di adottabilità è compatibile con il prioritario diritto del minore a crescere nella famiglia d’origine quando, pur a fronte dell’impegno del genitore a superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga l’incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non sia possibile prevedere con certezza il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di conseguire un’equilibrata crescita psicofisica.
- Il motivo di ricorso per cassazione previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, della fonte da cui risulta, delle circostanze della sua discussione e della sua decisività; non è sufficiente lamentare l’omessa considerazione di singole prove o risultanze istruttorie se il fatto storico è stato comunque esaminato dal giudice.
- La contestazione della valutazione di merito non rientra nel vizio di omesso esame quando la sentenza impugnata abbia svolto un esame autonomo e attuale della situazione e abbia considerato il fatto storico rilevante, anche senza dar conto di tutte le risultanze probatorie.
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