Sentenza n. 780/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata al Ministero in data 11 maggio 2024. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici. L'Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti; non è previsto alcun compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e impartire le disposizioni necessarie per l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica per la formazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme; il TAR ne rileva l'infruttuoso decorso.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati in materia di regolazione delle spese del giudizio amministrativo e di applicazione delle disposizioni processuali civili compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue una sentenza definitiva notificata, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni statali, il beneficiario può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione integrale del comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento adeguatamente documentato e non contestato dall'amministrazione consente al giudice di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine perentorio stabilito nella sentenza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e definendo anticipatamente il termine e l'ambito degli adempimenti sostitutivi.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l'amministrazione, pur costituita, non dimostra di avere adempiuto al giudicato.
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