Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23412/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa a IVA e altro per l'anno 2015. Il ricorso era stato rigettato in primo grado dalla CTP e l'appello era stato respinto dalla CTR Lombardia. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi di ricorso contro la sentenza regionale. Dopo la proposta del consigliere delegato di definizione in rito ex art. 380-bis c.p.c., il difensore del ricorrente depositava istanza di decisione collegiale, ma senza una nuova procura speciale distinta da quella già rilasciata per il ricorso. La Corte ha quindi verificato che, per la validità dell'istanza di decisione, l'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. richiede una nuova procura speciale e la tempestività del deposito; in difetto della nuova procura, l'istanza è stata considerata irrituale. Ne è derivato che il giudizio doveva essere definito in conformità alla proposta, con declaratoria di inammissibilità del ricorso e applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 380-bis c.p.c. e dall'art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché l'istanza di decisione collegiale, proposta dopo la formulazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c., non era munita di una nuova procura speciale distinta da quella del ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, alla somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controricorrente, alla somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La decisione segue il principio secondo cui l'istanza irrituale non impedisce la definizione del giudizio in conformità alla proposta e comporta l'applicazione delle conseguenze dissuasive previste dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; comma 3, ultima parte

    L'istanza di decisione collegiale deve essere sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale e depositata entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta; se l'istanza è irrituale, il giudizio può essere definito in conformità alla proposta con applicazione delle conseguenze previste dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la sede camerale nella quale viene fissata l'adunanza quando l'istanza di decisione non è idonea a determinare l'estinzione con decreto.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato per escludere che un'istanza viziata consenta la definizione del giudizio con decreto di estinzione.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'istanza di decisione collegiale successiva alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è valida solo se sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale distinta da quella rilasciata per il ricorso.
  • Se l'istanza di decisione è irrituale per mancanza della nuova procura speciale o per altro vizio processuale, il giudizio non si estingue automaticamente ma viene deciso in adunanza camerale conformemente alla proposta formulata dal consigliere.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dal terzo comma della norma e dall'art. 96 c.p.c., con possibile condanna della parte soccombente al pagamento di somme aggiuntive.
  • La mancanza di nuova procura speciale per la prosecuzione del giudizio in seguito alla proposta accelerata impedisce di ritenere validamente esercitata la facoltà di richiesta della decisione collegiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.