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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13769/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha convalidato la sospensione dell'applicazione provvisoria disposta dal Magistrato di sorveglianza e ha respinto la richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale. Il ricorrente ha denunciato: (1) violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen., per avere revocato la misura in base al contenuto di una querela senza verifiche; (2) difetto di motivazione rispetto alle circostanze esposte dalla difesa che mettevano in dubbio l'attendibilità della querela; (3) difetto di motivazione nel diniego della richiesta subordinata di detenzione domiciliare; (4) difetto di motivazione nel giudizio di non idoneità della detenzione presso domicilio distante dal luogo del fatto.

La decisione

La Corte ha rilevato che successivamente, il 12/01/2023, al ricorrente è stata concessa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, evento che ha determinato la sopravvenuta mancanza di interesse rispetto al rigetto dell'istanza principale e a quella subordinata. Nonostante ciò, poiché il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato "non validamente espiata alcuna porzione di pena", sussisteva interesse all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto: il Tribunale aveva adeguatamente valorizzato la querela del vicino come elemento che evidenziava comportamenti negativi successivi all'applicazione provvisoria della misura; le censure del ricorrente attaccavano il merito (attendibilità della querela) e non la struttura della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, ord. pen.

    Il ricorrente sosteneva che la revoca fosse viziata perché fondata unicamente su una querela; la Corte ha ritenuto invece che il Tribunale potesse valorizzare la querela come elemento indiziario di condotte negative post-applicazione provvisoria. La censura è stata considerata come doglianza di merito e non come vizio formale della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La successiva concessione della misura alternativa rende in genere priva di interesse l'impugnazione del rigetto originario, salvo profili residui derivanti da dichiarazioni processuali (es. inespiate porzioni di pena).
  • Le denunce o querele di terzi possono essere legittimamente valorizzate dal giudice di sorveglianza come elementi che indicano la violazione delle prescrizioni o comportamenti incompatibili con la misura alternativa; la loro valutazione attiene al merito e spetta al giudice del merito.
  • Per ottenere accoglimento in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi di diritto o carenze strutturali della motivazione: le critiche meramente probatorie sull'attendibilità di una querela difficilmente sono decisive se il giudice ha dato adeguata spiegazione del proprio convincimento.
  • Chi impugna deve valutare la sussistenza di interesse dopo eventi sopravvenuti (es. concessione della misura) e concentrare il ricorso sui profili ancora rilevanti e non trascorsi in giudicato o divenuti inidonei.
  • Se si contesta una revoca basata su segnalazioni di terzi, è consigliabile produrre elementi probatori specifici che smentiscano la ricostruzione fattuale o che evidenzino l'assenza di violazioni concrete delle prescrizioni.
  • Il rischio di condanna per spese processuali in Cassazione esiste se il ricorso è infondato; dunque va ben valutata la fondatezza giuridica e la pertinenza dei motivi prima di proporre il gravame.

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