Cassazione Penale, Sentenza n. 13769/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha convalidato la sospensione dell'applicazione provvisoria disposta dal Magistrato di sorveglianza e ha respinto la richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale. Il ricorrente ha denunciato: (1) violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen., per avere revocato la misura in base al contenuto di una querela senza verifiche; (2) difetto di motivazione rispetto alle circostanze esposte dalla difesa che mettevano in dubbio l'attendibilità della querela; (3) difetto di motivazione nel diniego della richiesta subordinata di detenzione domiciliare; (4) difetto di motivazione nel giudizio di non idoneità della detenzione presso domicilio distante dal luogo del fatto.
La decisione
La Corte ha rilevato che successivamente, il 12/01/2023, al ricorrente è stata concessa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, evento che ha determinato la sopravvenuta mancanza di interesse rispetto al rigetto dell'istanza principale e a quella subordinata. Nonostante ciò, poiché il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato "non validamente espiata alcuna porzione di pena", sussisteva interesse all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto: il Tribunale aveva adeguatamente valorizzato la querela del vicino come elemento che evidenziava comportamenti negativi successivi all'applicazione provvisoria della misura; le censure del ricorrente attaccavano il merito (attendibilità della querela) e non la struttura della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, ord. pen.
Il ricorrente sosteneva che la revoca fosse viziata perché fondata unicamente su una querela; la Corte ha ritenuto invece che il Tribunale potesse valorizzare la querela come elemento indiziario di condotte negative post-applicazione provvisoria. La censura è stata considerata come doglianza di merito e non come vizio formale della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in seguito al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La successiva concessione della misura alternativa rende in genere priva di interesse l'impugnazione del rigetto originario, salvo profili residui derivanti da dichiarazioni processuali (es. inespiate porzioni di pena).
- Le denunce o querele di terzi possono essere legittimamente valorizzate dal giudice di sorveglianza come elementi che indicano la violazione delle prescrizioni o comportamenti incompatibili con la misura alternativa; la loro valutazione attiene al merito e spetta al giudice del merito.
- Per ottenere accoglimento in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi di diritto o carenze strutturali della motivazione: le critiche meramente probatorie sull'attendibilità di una querela difficilmente sono decisive se il giudice ha dato adeguata spiegazione del proprio convincimento.
- Chi impugna deve valutare la sussistenza di interesse dopo eventi sopravvenuti (es. concessione della misura) e concentrare il ricorso sui profili ancora rilevanti e non trascorsi in giudicato o divenuti inidonei.
- Se si contesta una revoca basata su segnalazioni di terzi, è consigliabile produrre elementi probatori specifici che smentiscano la ricostruzione fattuale o che evidenzino l'assenza di violazioni concrete delle prescrizioni.
- Il rischio di condanna per spese processuali in Cassazione esiste se il ricorso è infondato; dunque va ben valutata la fondatezza giuridica e la pertinenza dei motivi prima di proporre il gravame.
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