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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29107/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 complessivi in favore della cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva ritenuto integrata la responsabilità penale per condotte tenute durante la fuga a bordo di un'autovettura, guidata da uno dei due, dopo essere stati visti disfarsi di sostanza stupefacente e per sottrarsi al controllo degli agenti di polizia. In ricorso lamentano, in sintesi, che la motivazione di merito sarebbe errata o comunque insufficiente: la condotta sarebbe stata una mera resistenza passiva e il passeggero sarebbe rimasto estraneo alla fuga; inoltre contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte rileva invece che le doglianze sono generiche rispetto alla ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti operata nei giudizi di merito e che la motivazione di appello ha adeguatamente spiegato sia la natura concretamente intimidatoria della condotta sia la piena condivisione, da parte del passeggero, delle modalità della fuga; parimenti, il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto sorretto da argomentazione immune da censure, basata sulla gravità dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata discrezionalmente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze generiche e non si confrontano con la ricostruzione fattuale puntuale e specifica compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione di una diversa qualificazione della condotta, come mera resistenza passiva, è destinata al rigetto quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo congruo sulle concrete modalità intimidatorie della condotta.
  • La posizione del concorrente non conducente non è esclusa per il solo fatto di essere passeggero, quando la motivazione di merito evidenzi la sua piena condivisione delle modalità della fuga e della condotta complessiva.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e fondata sulla gravità del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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