Cassazione Penale, Ordinanza n. 29107/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 complessivi in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva ritenuto integrata la responsabilità penale per condotte tenute durante la fuga a bordo di un'autovettura, guidata da uno dei due, dopo essere stati visti disfarsi di sostanza stupefacente e per sottrarsi al controllo degli agenti di polizia. In ricorso lamentano, in sintesi, che la motivazione di merito sarebbe errata o comunque insufficiente: la condotta sarebbe stata una mera resistenza passiva e il passeggero sarebbe rimasto estraneo alla fuga; inoltre contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte rileva invece che le doglianze sono generiche rispetto alla ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti operata nei giudizi di merito e che la motivazione di appello ha adeguatamente spiegato sia la natura concretamente intimidatoria della condotta sia la piena condivisione, da parte del passeggero, delle modalità della fuga; parimenti, il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto sorretto da argomentazione immune da censure, basata sulla gravità dei fatti.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata discrezionalmente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze generiche e non si confrontano con la ricostruzione fattuale puntuale e specifica compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di una diversa qualificazione della condotta, come mera resistenza passiva, è destinata al rigetto quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo congruo sulle concrete modalità intimidatorie della condotta.
- La posizione del concorrente non conducente non è esclusa per il solo fatto di essere passeggero, quando la motivazione di merito evidenzi la sua piena condivisione delle modalità della fuga e della condotta complessiva.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e fondata sulla gravità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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