Sentenza n. 134/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento -del diniego all’istanza in autotutela prot. n. 0010519 del 10/09/2025 notificato in data 11/09/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare della relazione tecnica del Responsabile del Procedimento del Comune di Ostra del 28.01.2025, con cui si esprime parere negativo in merito all'istanza di delocalizzazione ID n. 280972 presentata dal Ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare della nota del Vice Commissario Delegato prot. n. 0004191 dell’11.04.2025, nella parte in cui, recependo la relazione comunale del 28/01/2025, esclude l'istanza del Ricorrente (ID 280972) dal riscontro positivo concesso a tutte le altre pratiche di delocalizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza di autotutela relativa alla domanda di contributo per la delocalizzazione di un immobile danneggiato dall’alluvione, nonché gli atti presupposti con cui l’istanza era stata esclusa dal riscontro positivo alle altre pratiche
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del contributo di delocalizzazione previsto dall’OCDPC n. 932 del 13 ottobre 2022, sostenendo che l’immobile, interessato dall’alluvione del 15 settembre 2022, possedesse i requisiti per accedere alla provvidenza. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione del punto 3.6 dell’allegato B dell’OCDPC n. 932/2022, per avere il Comune ritenuto ostativa l’appartenenza dell’abitazione a un’unità o aggregato strutturale; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria quanto alla valutazione dell’agibilità e dell’inagibilità dell’immobile; contraddittorietà dell’azione amministrativa e violazione del legittimo affidamento, anche in relazione a precedenti orientamenti espressi dal Sindaco nei rapporti con la Protezione civile; carenza istruttoria, insufficienza e illogicità della motivazione; disparità di trattamento rispetto ad altre istanze ritenute analoghe; violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali per la comunicazione del provvedimento ai proprietari dell’immobile confinante. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile carenza di giurisdizione amministrativa. Ha inoltre escluso dalla valutazione la memoria depositata tardivamente dal ricorrente, oltre il termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità sostanziale degli atti. Il Collegio ha ritenuto che la controversia riguardasse la spettanza e la quantificazione di un contributo pubblico disciplinato da criteri normativi predeterminati. L’OCDPC n. 932/2022 individua infatti i beni, i danni e i requisiti per l’ammissione al contributo senza lasciare all’Amministrazione margini di discrezionalità amministrativa o tecnica sull’an, sul quantum o sul quomodo dell’erogazione, salvo i necessari riscontri tecnici vincolati. La posizione del privato è pertanto qualificata come diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha escluso anche la giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., poiché la controversia non rientra nella materia urbanistica ed edilizia in senso proprio, essendo estranea all’uso e all’assetto del territorio. È stato indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, davanti al quale il giudizio può essere riassunto nei termini di legge. Le spese sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti e previa informazione alle parti.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie difensive nella fase cautelare è stato ritenuto non rispettato; la memoria tardiva del ricorrente non è stata quindi presa in considerazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di rilevare d’ufficio la possibile questione di giurisdizione e di sottoporla al contraddittorio delle parti.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia è stata esclusa perché la controversia sui contributi alluvionali non concerne l’uso e l’assetto del territorio.
art. 1, comma 448, l. 30 dicembre 2021, n. 234
50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027
Ha autorizzato la spesa per fronteggiare i danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive derivanti dagli eventi emergenziali, demandando a ordinanze della Protezione civile la disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi.
OCDPC n. 932 del 13 ottobre 2022
Individua i beni e i danni ammissibili e i criteri per la determinazione dei contributi, configurando un sistema vincolato nel quale l’Amministrazione deve verificare la sussistenza di presupposti predeterminati senza compiere valutazioni discrezionali.
punti 2 e 3 OCDPC n. 932 del 13 ottobre 2022
Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità; Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione
La predeterminazione normativa dei beni, dei danni e dei criteri di calcolo conferma la natura vincolata dell’erogazione.
punto 3.6, allegato B, OCDPC n. 932 del 13 ottobre 2022
È stato invocato dal ricorrente in relazione ai requisiti e ai limiti della delocalizzazione, ma il TAR non ne ha esaminato l’interpretazione di merito per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie promosse dal privato per ottenere il riconoscimento o la quantificazione di contributi pubblici spettano alla giurisdizione ordinaria quando la legge e gli atti normativi di attuazione predeterminano puntualmente i presupposti, i criteri e l’entità dell’erogazione, lasciando all’Amministrazione soltanto verifiche vincolate sulla sussistenza dei requisiti.
- La posizione del richiedente un contributo fondato su presupposti normativi predeterminati ha natura di diritto soggettivo, poiché l’Amministrazione non esercita una potestà discrezionale sull’an, sul quantum o sul quomodo dell’erogazione.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia non si estende alle controversie sui contributi emergenziali per danni a immobili quando la relativa disciplina non riguarda direttamente l’uso o l’assetto del territorio.
- La distinzione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa nelle controversie sui contributi pubblici dipende dalla natura del potere attribuito all’Amministrazione: sussiste la giurisdizione ordinaria in presenza di un’erogazione vincolata, mentre la giurisdizione amministrativa può configurarsi quando l’Amministrazione deve effettuare una valutazione discrezionale comparativa degli interessi pubblici e privati per decidere se, quanto e come concedere l’ausilio.
- Anche la determinazione concreta dell’importo del contributo rientra nella giurisdizione ordinaria quando costituisce applicazione di criteri predeterminati dalla legge e richiede soltanto riscontri tecnici vincolati.
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