Cassazione Civile, Sentenza n. 12783/2020 del 26/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Il Comune aveva richiesto alla società, con cartella di pagamento notificata l’11 dicembre 2006, Euro 37.121,38 per TARSU relativa al 2005, dovuta per un complesso alberghiero con ristorante. La contribuente aveva impugnato la cartella deducendone la carenza di motivazione e contestando la determinazione dell’imposta, perché non avrebbe considerato l’uso stagionale dei locali e aveva applicato agli esercizi alberghieri tariffe diverse e più elevate di quelle per le abitazioni, senza adeguata motivazione. La CTP di Nuoro aveva escluso il vizio di motivazione della cartella, ma accolto il ricorso disapplicando la delibera comunale tariffaria; la CTR della Sardegna, con sentenza n. 300/04/14 depositata il 18 settembre 2014, aveva respinto l’appello del Comune, reputando illegittima la differenziazione per disparità di trattamento e difetto di motivazione. Il Comune ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 507/1993, sostenendo che la classificazione comunale può differenziare alberghi e abitazioni senza una motivazione specifica, considerata la maggiore capacità produttiva di rifiuti delle strutture alberghiere; 2) violazione dell’art. 69 dello stesso decreto, sostenendo che, disapplicata la tariffa del 2005, avrebbe dovuto applicarsi la tariffa previgente e non annullarsi integralmente la cartella; 3) violazione del principio europeo «chi inquina paga», poiché la contribuente aveva fruito del servizio; 4) nullità della sentenza per motivazione asseritamente contraddittoria. La società ha eccepito il giudicato interno sul potere di disapplicazione e ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione della cartella, in relazione alla L. n. 241/1990 e alla L. n. 212/2000.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla società, rilevando che il Comune aveva contestato sia i presupposti della disapplicazione sia le conseguenze che ne erano state tratte. Ha ritenuto ammissibile il primo motivo del ricorso principale e lo ha accolto: la classificazione comunale delle categorie TARSU può discostarsi dalle indicazioni di massima dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 senza uno specifico obbligo di motivazione; inoltre la maggiore capacità degli alberghi di produrre rifiuti rispetto alle abitazioni costituisce un dato di comune esperienza, sicché la tariffa alberghiera più elevata non integra di per sé disparità ingiustificata. Una differenza sproporzionata potrebbe essere illegittima se non giustificata dal rapporto tra tariffa e costi del servizio nelle categorie interessate, ma la contribuente non aveva allegato elementi concreti idonei a dimostrarlo. Gli altri tre motivi principali sono stati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva impugnato in appello il capo della decisione di primo grado che aveva espressamente respinto la censura sulla motivazione della cartella, con conseguente giudicato interno; la Corte lo ha comunque ritenuto infondato, osservando che, nei presupposti indicati dall’art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, la riscossione mediante ruolo può avvenire senza previo avviso di accertamento e che la cartella può soddisfare i requisiti dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la società è stata condannata a rifondere al Comune le spese di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato relativo al ricorso incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 68, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 507/1993
La classificazione dei locali, effettuata dai Comuni ai fini dell’applicazione della TARSU, che si discosti da quella operata, in via di massima, dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 2, non richiede alcuna motivazione, trattandosi di atto sottratto all’obbligo previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.
Le indicazioni dell’art. 68, comma 2, sulle categorie di locali sono di massima: il Comune può distinguere gli esercizi alberghieri dalle abitazioni senza uno specifico obbligo di motivare lo scostamento.
art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993
A tali conclusioni conduce, non solo l’inequivoco tenore letterale della norma, ma anche la correlazione esistente tra la stessa e il precedente D.Lgs. cit., art. 65, comma 2, dal quale si evince la stretta dipendenza tra determinazione della tariffa e costi di smaltimento.
La tariffa TARSU è determinata in relazione ai costi di smaltimento e ai criteri di produttività dei rifiuti; il controllo sul rapporto tra tariffa e costi va riferito alle singole categorie.
art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993
Si deve solo precisare che non assume rilievo, in senso contrario a quanto appena affermato, il disposto dal D.Lgs. cit., art. 69, comma 2, sopra riportato, che attiene, non alla diversa classificazione dei locali, ma alla determinazione della tariffa, tenuto conto che, come già evidenziato, tale disposizione riguarda la determinazione della tariffa applicabile a ciascuna delle diverse categorie, e non la formazione delle diverse categorie a cui applicare le diverse tariffe, e attiene alla necessità di esternare gli elementi di riscontro che hanno portato alla determinazione di quella tariffa in rapporto ai costi del servizio (v. supra).
L’obbligo di indicare le ragioni e gli elementi di riscontro previsto dal comma 2 riguarda la determinazione della tariffa in rapporto ai costi del servizio per ciascuna categoria, non la scelta di classificare separatamente le categorie.
art. 3, L. n. 241/1990
In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, a cui rinvia la L. n. 212 del 2000, art. 7, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3, esenta dall’obbligo di motivazione.
L’obbligo generale di motivazione non si applica agli atti normativi e agli atti amministrativi di carattere generale; la delibera tariffaria comunale rivolta a una pluralità indistinta di destinatari rientra in tale ambito.
art. 7, L. n. 212/2000
In base alle regole generali, si deve pertanto considerare che la motivazione dei provvedimenti amministrativi, richiesta dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, a cui rinvia la L. n. 212 del 2000, art. 7, non riguarda gli atti normativi e quelli di carattere generale, che il successivo comma 3, esenta dall’obbligo di motivazione.
Il rinvio dello Statuto del contribuente alla disciplina generale della motivazione non impone di motivare la delibera tariffaria comunale quando essa ha natura di atto generale.
art. 56, D.Lgs. n. 546/1992
Com’è noto, nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia – rappresentata dal detto D.Lgs., art. 56, e art. 346 c.p.c., rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione – principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno.
La parte soccombente su una domanda o eccezione espressamente respinta deve impugnare il relativo capo; la mera riproposizione in appello non evita la formazione del giudicato interno. L’onere di riproposizione previsto dall’art. 56 riguarda invece le questioni non decise, ad esempio perché assorbite.
art. 70, D.Lgs. n. 507/1993
Com’è noto, in tema di TARSU, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 pone a carico del contribuente l’obbligo di presentare una denuncia unica, riguardante i locali e le aree tassabili, nonchè, in generale, le condizioni di tassabilità (denuncia originaria od integrativa), che deve essere effettuata anche nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti (denuncia di variazione).
Il contribuente deve dichiarare i locali e le condizioni rilevanti ai fini della tassabilità e presentare una denuncia di variazione quando intervengano cambiamenti.
art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 507/1993
Questa Corte ha più volte affermato che il D.Lgs. cit., art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza che sia preventivamente notificato l’atto di accertamento, purchè in forza di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, salvi i casi di omessa denuncia o infedele dichiarazione del contribuente.
Il Comune può liquidare e iscrivere a ruolo direttamente la TARSU sulla base dei ruoli precedenti senza un nuovo avviso di accertamento solo quando si fondi su dati già acquisiti e non modificati, fatta salva l’ipotesi di omessa o infedele dichiarazione.
art. 25, D.P.R. n. 602/1973
In tali ipotesi, in applicazione della norma speciale sopra menzionata, ai fini della legittimità della cartella, deve ritenersi sufficiente la presenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
Quando la riscossione a ruolo è legittimamente effettuata nei casi disciplinati dall’art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, per la cartella sono sufficienti i requisiti prescritti dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- Nella determinazione della TARSU i Comuni possono discostarsi dalle categorie indicate in via di massima dall’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e classificare separatamente attività alberghiere e abitazioni, senza uno specifico obbligo di motivare tale scelta, trattandosi di atto generale.
- La maggiore capacità degli alberghi di produrre rifiuti rispetto alle abitazioni è un dato di comune esperienza e giustifica, in linea generale, l’applicazione di tariffe più elevate; la differenza tariffaria non costituisce di per sé disparità di trattamento.
- Una differenziazione tariffaria può risultare illegittima per eccesso di potere se la differenza sproporzionata non è giustificata dalla relazione tra tariffa e costi del servizio nelle categorie considerate. La sola consistenza percentuale dello scarto non prova l’irragionevolezza: occorrono elementi concreti e un principio di prova idonei a confrontare il criterio applicato con le tariffe delle altre categorie.
- L’obbligo previsto dall’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 di indicare gli elementi di riscontro riguarda il rapporto tra tariffa e costi del servizio all’interno di ciascuna categoria, non la motivazione della formazione o differenziazione delle categorie.
- Nel processo tributario, la parte che intende contestare una domanda o eccezione espressamente respinta in primo grado deve impugnare il relativo capo; la mera riproposizione in appello non impedisce la formazione del giudicato interno. La riproposizione è sufficiente per le questioni non espressamente decise.
- La riscossione diretta mediante ruolo della TARSU sulla base dei ruoli dell’anno precedente, senza previa notifica di un avviso di accertamento, è consentita in via eccezionale quando la liquidazione si fonda su dati ed elementi già acquisiti e non variati, salvo omessa denuncia o dichiarazione infedele.
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